Riguardo ad un tema oggetto di vivace contrasto giurisprudenziale su cui la Suprema Corte non si è ancora espressa, il Tribunale di Bologna (1° aprile 2016) ha escluso l’ammissibilità della revocatoria ordinaria dell’assegnazione di un bene in sede di scissione societaria.
Il caso
Il curatore fallimentare di una società scissa conveniva in giudizio ex artt. 2901 c.c. e 66 l.fall. la società beneficiaria della scissione, lamentando il pregiudizio sofferto dalla scissa, che si era vista privata dell’intero suo patrimonio immobiliare, a fronte di un trascurabile sgravio dei propri debiti. Il fallimento chiedeva pertanto dichiararsi inefficaci e restituirsi alla massa le assegnazioni conseguenti all’atto di scissione o, in subordine, ove non più nella disponibilità della scissa, la condanna di quest’ultima al risarcimento del danno.
Le questioni
L’ammissibilità della revocatoria avente ad oggetto la scissione societaria è un tema che, in assenza di pronunce della Suprema Corte, è stato affrontato e risolto in maniera contrastante dalla giurisprudenza di merito. Secondo un primo orientamento l’actio pauliana sarebbe incompatibile con il sistema di garanzie e la disciplina positiva dettata in materia di scissione societaria, in quanto detto sistema accorda già una protezione ai creditori sociali mediante la facoltà di opporsi alla scissione entro un certo limite temporale (art. 2506-‐ter che richiama l’art. 2504 c.c.) nonché mediante la previsione di una responsabilità solidale della scissa e della beneficiaria nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto assegnato (art. 2506-‐quater c.c.) e, infine, attraverso la possibilità di ottenere il risarcimento del danno patito (art. 2506-‐ter che richiama l’art 2504-‐quater c.c.). Secondo un altro orientamento, in senso radicalmente opposto, sarebbe invece ammissibile l’azione, tanto sull’assunto che nel nostro ordinamento manca una norma di diritto positivo che espressamente la impedisca, quanto su quello che l’art. 2504 c.c. si limita a escludere la possibilità che, una volta avvenuta l’iscrizione dell’atto nel registro delle Imprese, possa essere accertata la nullità della scissione, ciò che non precluderebbe la revocatoria, atteso che la pronuncia che la accoglie comporta solo una inefficacia relativa dell’atto.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Bologna aderisce al primo orientamento, escludendo quindi l’ammissibilità della revocatoria dell’assegnazione del bene una volta attuata la scissione e, per l’effetto, ha respinto le domande della curatela.
In particolare, il Tribunale ritiene che, per potere meglio tutelare gli interessi di carattere generale, è necessario riconoscere la “non regredibilità” degli effetti della scissione, a maggior ragione dato che i creditori anteriori hanno comunque a loro disposizione rimedi, appositamente previsti dalla legge, oggettivamente estesi e apprezzabili e quindi in grado di offrire adeguata tutela.
Commento
Sebbene entrambi gli orientamenti giurisprudenziali si fondino su argomenti degni di considerazione, quello seguito dal Tribunale di Bologna appare maggiormente convincente. Se è vero che la finalità del rimedio generale apprestato dall’azione revocatoria è di consentire ai creditori un soddisfacimento su beni del debitore, come se tali beni non fossero mai usciti dal suo patrimonio, è altrettanto vero che la disciplina speciale della scissione già consente di raggiungere un simile risultato: infatti, la solidarietà prevista ex lege dall’art. 2506-‐quater c.c. tra la scissa e la beneficiaria nei confronti dei creditori anteriori all’operazione, sostanzialmente “sterilizza” il profilo dell’eventus damni. In altri termini, pare che il legislatore, consapevole delle peculiarità dell’istituto della scissione, abbia già apprestato un compendio normativo a tutela dei terzi, che appare sufficiente allo scopo e soprattutto consente di non pregiudicare la certezza dei traffici giuridici, particolarmente sentita in ambito societario, che viceversa sarebbe compromessa laddove si ammettesse la revocabilità dell’atto dispositivo del bene.
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