La tua ricerca

    04.10.2016

    È prededucibile il credito del fornitore se il contratto prosegue nel concordato


    Il Tribunale di Rovigo (1° agosto 2016) conferma che – se l’imprenditore considera opportuno proseguire il contratto e quindi non formulare istanza di scioglimento – le relative obbligazioni devono essere regolarmente adempiute quali atti di ordinaria amministrazione

     

    Il caso

    Una società in regime di “pre-concordato” formula istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 161 settimo comma l.fall., con la quale chiede l’autorizzazione al pagamento dei crediti di alcuni fornitori strategici di beni e semilavorati in forza di contratti conclusi prima della domanda di concordato ed ancora ineseguiti.

     

    Le questioni

    I contratti conclusi prima della domanda di concordato proseguono regolarmente, salvo che il debitore assoggettato alla procedura non ne chieda lo scioglimento al Tribunale ex art. 169-bis l.fall. l debiti anteriori alla domanda di concordato possono essere soddisfatti solo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-quinquies l.fall.

    Si tratta quindi di stabilire se il pagamento di debiti che sorgono in forza di contratti pendenti alla data della domanda di concordato debbano essere autorizzati dal Tribunale, quali debiti anteriori alla domanda, ovvero quali atti di straordinaria amministrazione.

     

    La decisione del Tribunale

    Il Tribunale dispone il non luogo a provvedere circa la richiesta di autorizzazione al pagamento.

    La motivazione evidenzia che – in assenza di istanza ex art. 169-bis l.fall. – il contratto pendente deve essere adempiuto tra le parti e ciò comporta l’obbligo delle parti di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Quale conseguenza viene fatta discendere la qualificazione del pagamento dei corrispettivi ai fornitori, quale atto di ordinaria amministrazione e l’attribuzione a tali crediti del rango prededucibile, senza lesione della par condicio creditorum.

     

    Commento

    Il Tribunale di Rovigo richiama nella premessa delle proprie motivazioni i precedenti del Tribunale di Modena del 6 giugno e del Tribunale di Alessandria del 18 gennaio  che già si erano occupate della prosecuzione dei contratti nel concordato, relativamente ai temi (i) dell’obbligo del contraente in bonis di adempiere la propria prestazione pur a fronte della falcidia del proprio credito pregresso e quindi dell’inammissibilità della richiesta ex art. 182-quinquies di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori della controparte contrattuale, e (ii) della prededucibilità dei crediti per nuove prestazioni.

     

    Il Tribunale di Rovigo consolida questo orientamento, sottolineando alcuni ulteriori aspetti:

    • in assenza di istanza ex 169-bis l.fall. i contratti pendenti alla data della domanda di concordato devono essere adempiuti regolarmente da entrambe le parti;
    • la decisione in merito alla opportunità economica della prosecuzione dei contratti spetta all’imprenditore;
    • il pagamento di nuove prestazioni in forza di contratti pendenti esula dall’ambito applicativo dell’art. 182-quinquies fall.;
    • l’esecuzione dei contratti in corso rientra nell’ambito dell’ordinaria amministrazione;
    • dalla prosecuzione del contratto e dall’esecuzione in corso di procedura delle prestazioni scaturisce l’attribuzione del rango prededucibile al credito del fornitore.

    In pendenza di concordato, quindi, il ricorrente può procedere al pagamento delle forniture correnti senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, anche se le relative obbligazioni di fornitura siano state assunte prima della domanda. Il credito del fornitore è prededucibile, in forza delle prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato; conseguentemente, rileva il Tribunale, non vi è alcuna lesione della par condicio creditorum, trattandosi di credito sottratto al concorso con gli altri creditori.

    Tale conclusione, così ulteriormente confermata, sottraendo il pagamento al preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria, da un lato garantisce all’imprenditore in concordato preventivo maggiore autonomia e speditezza nella gestione aziendale e, dall’altro, offre alle controparti contrattuali in bonis maggiore affidamento circa il regolare incasso dei propri crediti per nuove forniture.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

    Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

    Concordato preventivo con assuntore - Procedura competitiva
    Nel concordato che prevede il trasferimento dell’attivo a un assuntore, in relazione al trasferimento dell’azienda non è necessario attivare la procedura competitiva di cui all’art. 91 CCII, che si applica…
    Approfondisci
    Composizione negoziata – proroga della composizione negoziata su istanza delle parti
    Al fine della proroga per ulteriori 180 giorni della composizione negoziata della crisi su richiesta di “tutte le parti” e con il consenso dell’Esperto, ex art. 17 co. 7 CCII, l’espressione “tutte” deve in…
    Approfondisci
    Concordato preventivo – privilegio MCC in qualità di contro-garante
    Il Tribunale di Verona ha riconosciuto la natura privilegiata del credito applicando estensivamente la previsione di legge anche al caso in cui MCC non garantisca direttamente la banca erogatrice del finan…
    Approfondisci
    Concordato preventivo – Classamento dei crediti bancari garantiti SACE/MCC
    Il Tribunale di Treviso ha ritenuto corretto il classamento del credito del fondo pubblico in privilegio con riserva, alla luce dell’orientamento di legittimità che ritiene sorto il credito privilegiato di…
    Approfondisci
    Accordi di ristrutturazione 57 CCII – Vale l’accettazione tardiva degli Enti
    L’espresso consenso (o dissenso), trasmesso dagli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi destinatari di proposta di trattamento, prima del decorso del termine di 90 giorni indicato dall’art. 63, c…
    Approfondisci
    Concordato semplificato: efficacia preclusiva della relazione negativa dell’esperto
    La Corte ha confermato il rigetto dell’omologa del concordato semplificato, a causa della relazione finale negativa dell’Esperto, ritenendo che la relazione positiva sia requisito imprescindibile per l’omo…
    Approfondisci
    Accordi di ristrutturazione - Vale l'accettazione tardiva degli Enti
    L’adesione degli Enti titolari di crediti fiscali e contributivi, destinatari di proposta di trattamento, vale quale adesione consensuale spontanea, sebbene intervenuta oltre il termine di novanta giorni i…
    Approfondisci
    Composizione negoziata: misure protettive atipiche e decreto ingiuntivo
    Tribunale di Vicenza, 26 maggio 2023 Il Tribunale ha confermato le misure protettive richieste dal debitore, comprendenti non solo le usuali richieste di protezione dalle azioni esecutive e cautelari, m…
    Approfondisci
    Composizione negoziata – autorizzazione di finanziamenti prededucibili
    La concessione di nuova finanza prededucibile richiede una valutazione del Tribunale, con il supporto di un ausiliario ad hoc, sia sulla verifica della funzionalità del finanziamento alla continuità d’impr…
    Approfondisci