Il Tribunale di Rovigo (1° agosto 2016) conferma che – se l’imprenditore considera opportuno proseguire il contratto e quindi non formulare istanza di scioglimento – le relative obbligazioni devono essere regolarmente adempiute quali atti di ordinaria amministrazione
Il caso
Una società in regime di “pre-concordato” formula istanza al Tribunale ai sensi dell’art. 161 settimo comma l.fall., con la quale chiede l’autorizzazione al pagamento dei crediti di alcuni fornitori strategici di beni e semilavorati in forza di contratti conclusi prima della domanda di concordato ed ancora ineseguiti.
Le questioni
I contratti conclusi prima della domanda di concordato proseguono regolarmente, salvo che il debitore assoggettato alla procedura non ne chieda lo scioglimento al Tribunale ex art. 169-bis l.fall. l debiti anteriori alla domanda di concordato possono essere soddisfatti solo ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-quinquies l.fall.
Si tratta quindi di stabilire se il pagamento di debiti che sorgono in forza di contratti pendenti alla data della domanda di concordato debbano essere autorizzati dal Tribunale, quali debiti anteriori alla domanda, ovvero quali atti di straordinaria amministrazione.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale dispone il non luogo a provvedere circa la richiesta di autorizzazione al pagamento.
La motivazione evidenzia che – in assenza di istanza ex art. 169-bis l.fall. – il contratto pendente deve essere adempiuto tra le parti e ciò comporta l’obbligo delle parti di adempiere puntualmente alle obbligazioni assunte. Quale conseguenza viene fatta discendere la qualificazione del pagamento dei corrispettivi ai fornitori, quale atto di ordinaria amministrazione e l’attribuzione a tali crediti del rango prededucibile, senza lesione della par condicio creditorum.
Commento
Il Tribunale di Rovigo richiama nella premessa delle proprie motivazioni i precedenti del Tribunale di Modena del 6 giugno e del Tribunale di Alessandria del 18 gennaio che già si erano occupate della prosecuzione dei contratti nel concordato, relativamente ai temi (i) dell’obbligo del contraente in bonis di adempiere la propria prestazione pur a fronte della falcidia del proprio credito pregresso e quindi dell’inammissibilità della richiesta ex art. 182-quinquies di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori della controparte contrattuale, e (ii) della prededucibilità dei crediti per nuove prestazioni.
Il Tribunale di Rovigo consolida questo orientamento, sottolineando alcuni ulteriori aspetti:
In pendenza di concordato, quindi, il ricorrente può procedere al pagamento delle forniture correnti senza la preventiva autorizzazione del Tribunale, anche se le relative obbligazioni di fornitura siano state assunte prima della domanda. Il credito del fornitore è prededucibile, in forza delle prestazioni eseguite dopo la domanda di concordato; conseguentemente, rileva il Tribunale, non vi è alcuna lesione della par condicio creditorum, trattandosi di credito sottratto al concorso con gli altri creditori.
Tale conclusione, così ulteriormente confermata, sottraendo il pagamento al preventivo vaglio dell’autorità giudiziaria, da un lato garantisce all’imprenditore in concordato preventivo maggiore autonomia e speditezza nella gestione aziendale e, dall’altro, offre alle controparti contrattuali in bonis maggiore affidamento circa il regolare incasso dei propri crediti per nuove forniture.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
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