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    26.02.2018

    È revocabile la scissione societaria ex art. 2506 c.c.?


    Con la sentenza n. 1649 del 19 settembre 2017 la Corte di Appello di Catania ha aderito all’orientamento secondo cui la scissione societaria non è revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 1, L.F.

     

     

     

    Il caso

     

    La curatela ha chiesto al Tribunale di Catania la revoca dell’atto di scissione in forza del quale il patrimonio della società scissa, poi fallita, era stato in parte assegnato alla società scissionaria di nuova costituzione, dovendosi tale operazione considerare alla stregua di un qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale lesivo della garanzia dei creditori.

     

    Il Tribunale di Catania ha accolto le domande e la società revocata ha proposto appello.

     

     

     

    Le questioni

     

    È dubbia la revocabilità dell’atto di scissione societaria ex art. 2506 c.c. (con cui una società “assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”) in relazione ad un duplice ordine di considerazioni:

    • innanzitutto, se la scissione configuri un fenomeno estintivo-successorio a fronte del quale il patrimonio della società scissa viene “trasferito” alla società scissionaria realizzando un vero e proprio atto traslativo suscettibile, in quanto tale, di essere revocato;
    • in secondo luogo, se lo strumento dell’opposizione ex art 2503 c.c., quale tutela speciale e preventiva che il legislatore attribuisce ai creditori della società scissa, escluda o meno la facoltà di questi di avvalersi anche del rimedio generale e successivo dell’azione revocatoria.

     

     

    La decisione

     

    La Corte d’Appello di Catania ha escluso l’esperibilità dell’azione revocatoria (sia fallimentare sia ordinaria) in forza delle seguenti argomentazioni:

    • quanto alla prima questione, la Corte ha concluso che la scissione non può essere considerata un fenomeno successorio che vede la società scissa estinguersi e “trasferire” alla scissionaria il suo patrimonio; la scissione, piuttosto, deve essere considerata come una mera operazione di riorganizzazione della struttura societaria nell’ambito della quale il patrimonio (e le azioni) della scissa vengono semplicemente “riallocate” nella scissionaria in cui la società scissa si è “frammentata”: in difetto di una vicenda traslativa deve quindi escludersi l’esperibilità dell’azione revocatoria;
    • quanto alla seconda questione, la Corte ha concluso che l’opposizione di cui all’art. 2503 c.c., perseguendo i medesimi fini di tutela della garanzia patrimoniale propri dell’azione revocatoria, si pone quale rimedio alternativo e speciale rispetto a quest’ultima; in particolare, l’impianto di tutela offerto ai creditori nell’ambito di una scissione (composto non solo dall’opposizione, ma anche dall’azione risarcitoria di cui all’art. 2504-quater, comma 2, c.c. nonché dall’azione diretta sul patrimonio netto assegnato alla società beneficiaria ai sensi dell’art. 2506-quaterc.) è rimedio sufficiente e contempera l’esigenza di tutela del ceto creditorio con l’esigenza di stabilità delle operazioni di scissione (e di fusione) ormai compiute; stabilità che, invece, evidentemente, verrebbe frustrata ove si consentisse ai creditori di accedere anche al rimedio successivo della revocatoria.

     

     

     

     

    Commento

     

    La pronuncia si inserisce in una tendenza altalenante della giurisprudenza di merito. In particolare, con riferimento alla questione della natura “traslativa” della scissione, la Corte di Appello di Catania contrasta e supera l’orientamento di alcuni giudici di merito (Trib. Roma 16 agosto 2016 e 16 marzo 2016, Trib. Pescara 17 maggio 2017).

     

    La giurisprudenza di merito ha invece più frequentemente negato la revocabilità della scissione (Trib. Bologna 24 marzo 2016, Trib. Roma 7 novembre 2016, Trib. Napoli 18 febbraio 2013 e Trib. Modena 22 gennaio 2010) sul fondamento della previsione della tutela alternativa costituita dall’opposizione ex art. 2503 c.c. e dall’azione risarcitoria ex art. 2504-quater c.c., nonché in relazione al fine della stabilità degli effetti dell’atto di organizzazione societaria.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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