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    27.09.2019

    End Of Waste: la tutela dei titolari di autorizzazioni ambientali recanti criteri “<i>caso per caso</i>”


    Il tema dell’economia circolare e quello, più specifico, del c.d. “End of Waste” (“EoW”), ossia il rifiuto che “cessa di essere tale”, è al centro di un ampio dibattito nel nostro Paese.

     

    La normativa in materia di End of Waste, costituita in primo luogo dall’art. 184-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (il c.d. “Codice Ambiente”), è attualmente in divenire e i recenti interventi del Legislatore nazionale (da ultimo con il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in Legge 14 giugno 2019, n. 55, il c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) non si sono dimostrati risolutivi della situazione di incertezza.

     

    Secondo la pronuncia del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, n. 1229, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione Europea con nota del 9 dicembre 2015 e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”) con nota del 1° luglio 2016, il rilascio di autorizzazioni EoW “caso per caso” non sarebbe più possibile.

     

    Peraltro, la disposizione di cui al Decreto Sblocca Cantieri non disciplina espressamente la sorte delle autorizzazioni già rilasciate.

     

    È notizia recente quella dell’invio di comunicazioni formali da parte della Provincia di Brescia ad oltre 120 imprese del territorio, per la revoca di autorizzazioni (es. AIA - Autorizzazioni Integrate Ambientali) già rilasciate in materia di EoW. Ciò, apparentemente, sulla base di un’interpretazione del Decreto Sblocca Cantieri, secondo cui le autorizzazioni ambientali già rilasciate avrebbero dovuto essere sottoposte ad un procedimento di verifica dei requisiti introdotti dalla nuova normativa, con la conseguenza che quelle non in linea sarebbero state revocate in quanto illegittime.

     

    Pochi giorni dopo, è intervenuta la Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente e Clima, U.O. Economia Circolare, usi della materia e bonifiche.

     

    Con Circolare avente Protocollo T1.2019.0030555 e recante “Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019”, la Regione ha affermato – in attesa di ulteriori indicazioni dal MATTM – la volontà di fare salve le autorizzazioni ad oggi esistenti. Ciò anche in considerazione del fatto che, altrimenti, “con la chiusura parziale o totale di impianti di riciclo, quali ad esempio il recupero di scorie, di terre da bonifica, di carta, etc…, verrebbero meno intere filiere di recupero e che i rifiuti ad oggi recuperati dovrebbero essere inviati al recupero energetico se aventi adeguato PCI o addirittura a smaltimento in discarica, compromettendo l’attuazione della gerarchia comunitaria che privilegia il riciclo a qualsiasi forma di smaltimento”.

     

    La Circolare della Regione Lombardia richiama altresì il disegno di Legge di Delegazione Europea 2018, che è attualmente all’esame del Parlamento, che prevede tra l’altro di “disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate” (art. 16).

     

    Il tema è lontano dall’essere chiuso e nuove evoluzioni sono attese nel prossimo futuro ma, nel frattempo, i titolari di autorizzazioni già rilasciate possono contare su un elemento in più a loro favore.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Luca Cavagnaro o Valentina Cavanna.

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