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    02.05.2018

    Fallimento in estensione della società di fatto anche se i soci sono società di capitali


    La Corte costituzionale (6 dicembre 2017) ha rigettato la questione di costituzionalità dell’art. 147, comma 5, L.F. nella misura in cui è possibile una lettura costituzionalmente adeguata che equipara la società di capitali all’impresa individuale ai fini della estensibilità del fallimento agli eventuali rispettivi soci di fatto.

    Il caso

    Il Tribunale di Vibo Valentia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art 147, comma 5, L.F., denunciando la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. nella parte in cui non si prevede che possa essere dichiarato il fallimento in estensione della società di fatto quando il fallito originario sia, non già un imprenditore individuale, bensì una società di capitali, trattandosi di irragionevole disparità di trattamento e di compressione del diritto di difesa dei creditori della società non assoggettabile al fallimento.

    Le questioni

    Il tema è se sia possibile interpretare estensivamente l’art. 147, comma 5, L.F. e ammettere che il fallimento di una società di fatto (occulta o palese che sia) possa derivare anche dal fallimento di un socio-società di capitali e non solo, come testualmente previsto dalla norma, dal fallimento di un socio-imprenditore individuale.

    La decisione

    La Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità chiarendo che proprio tale interpretazione estensiva, integrando una lettura costituzionalmente adeguata della norma, ne impedisce la declaratoria di incostituzionalità.

    Commento

    La pronuncia in commento si basa e fa proprio il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui è ammessa la dichiarazione di fallimento in estensione anche nel caso in cui l'esistenza della società di fatto emerga successivamente al fallimento autonomamente dichiarato di uno solo dei soci, sia che il socio già fallito sia un imprenditore individuale o collettivo (così, Cass. n. 10507/2016).

    Alla lettura costituzionalmente orientata della norma de qua, non osta la natura speciale della norma medesima in quanto, sempre secondo la Cassazione richiamata dalla Corte Costituzionale, il carattere eccezionale della disposizione non ne impedisce un'interpretazione estensiva in aderenza alla sua ratio.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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