Trib. Milano, 16 luglio 2025
Il Tribunale di Milano ha concesso le misure protettive nella composizione negoziata avviata da un fondo insolvente, in persona della SGR, con ciò riconoscendo esplicitamente la relativa soggettività giuridica al fine dell’accesso a strumenti di risanamento alternativi alla liquidazione giudiziale speciale ex art. 57 co. 6-bis TUF.
Si tratta di pronuncia importante sul tema della disponibilità di strumenti di risanamento per i fondi in crisi o insolventi, questione discussa in dottrina, ma che emerge raramente in giurisprudenza. L’unico precedente edito, richiamato anche in questa decisione, era sempre del Trib. Milano, 10 novembre 2016, che aveva omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., sul presupposto che non si trattasse di procedura concorsuale. Il Tribunale nella motivazione del recente provvedimento esclude invece quello stesso strumento (oggi art. 57 CCII) dal novero degli strumenti accessibili ai fondi, dovendosi oggi qualificare come procedura concorsuale. Restano quindi esclusi anche il concordato preventivo e il PRO.