Per la normativa cd. Golden Power, l’inizio del 2023 ha segnato la fine del regime “emergenziale”, introdotto inizialmente con il d.l. n. 23/2020 (Decreto Liquidità) e più volte prorogato, e l’instaurarsi di un nuovo regime permanente, anche alla luce delle modifiche normative intervenute nel corso del 2022.
Il tramonto del regime emergenziale non ha tuttavia segnato la fine della magmatica produzione normativa che caratterizza il settore.
Di recente, infatti, la normativa si è arricchita di ulteriori capitoli. E’ stata in primo luogo pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 1° febbraio 2023 n. 10 (“Legge 10/2023”, di conversione del d.l. 5 dicembre 2022, n. 187), che ha incluso nelle maglie della disciplina anche le imprese attive nel settore degli idrocarburi, al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti, anche prevedendo obblighi informativi al Ministero delle imprese e del made in Italy.
Sotto diverso profilo, sono state introdotte misure di sostegno economico per le imprese destinatarie di provvedimenti ai sensi della normativa Golden Power.
Le misure di sostegno economico
Come noto, l’esercizio dei poteri speciali può esplicarsi attraverso il veto all’operazione, all’adozione di delibere o atti, l’opposizione all’acquisto di partecipazioni, nonché con l’imposizione di prescrizioni e condizioni.
Sono state introdotte misure di mitigazione delle conseguenze derivanti per l’impresa a fronte dell’esercizio dei poteri speciali. Si tratta di misure a sostegno della capitalizzazione dell'impresa o di accesso “in via prioritaria” a determinati fondi e agevolazioni statali.
Le imprese che detengono attivi strategici oggetto dell’esercizio dei poteri speciali, potranno quindi presentare un’istanza per l’accesso con priorità a diversi fondi e strumenti[1]– accesso che dovrà essere valutato dal Ministero competente secondo i requisiti di volta in volta previsti dalla specifica regolamentazione.
Per l’attuazione di tali misure, e in particolare per la determinazione dei criteri che guideranno la valutazione delle istanze, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo.
Sono attesi dunque elementi di chiarimento, necessari in relazione a misure di compensazione, la cui funzione indennitaria dovrà comunque confrontarsi in fase di concreta applicazione con i vincoli della disciplina sugli aiuti di Stato.
Settori ed attivi strategici dopo il 1° gennaio 2023. La notifica in alcuni settori anche per operazioni infra-UE
In base alle regole vigenti, in tutti i settori strategici è prevista la notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di acquisto di partecipazioni sociali (al ricorrere delle soglie di rilevanza indicate dalla legge) o di adozione di delibere, atti o operazioni da parte e/o in favore di soggetti esterni all’Unione europea.
La normativa Golden Power chiarisce cosa si intenda per “soggetto esterno all’Unione europea” e precisa che per tale nozione occorre sempre riferirsi alla cittadinanza o al luogo di stabilimento dell’investitore finale o controllante ultimo, a prescindere dal fatto che la sede legale, dell’amministrazione o il centro di attività principale di una società si trovino all’interno dell’Unione europea.
Inoltre, nonostante lo spirare del regime emergenziale, è stato reso strutturale in alcuni settori l’obbligo di notifica da parte di acquirenti residenti un paese dell’Unione europea (ivi inclusa l’Italia) e segnatamente: difesa e sicurezza (come già previsto dalla disciplina di base), comunicazioni, energia, trasporti, salute, agroalimentare e finanziario, incluso il settore creditizio e assicurativo.
Rispetto al settore cybersecurity e dei servizi di telecomunicazione basati sul 5G, è stato introdotto nel corso del 2022 l’obbligo di notifica da parte delle imprese acquirenti di componenti ad alta intensità tecnologica di un piano annuale concernente l’acquisizione dei predetti attivi e i dettagli relativi all’attività che si intende svolgere[2].
L’ambito degli attivi strategici in tale settore è soggetto a potenziale estensione, considerando che la norma prevede (in realtà, entro un termine che ad oggi non è stato rispettato) l’individuazione, attraverso decreti del Presidente del Consiglio, di ulteriori attivi e tecnologie rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud[3].
Da segnalare, inoltre, che anche negli altri settori strategici (diversi dalla cybersecurity/5G), ai sensi dell’art. 2 della d.l. 21/2012, l’impresa che detiene attivi strategici è tenuta a notificare delibere, atti o operazioni che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi, il che potrebbe ricomprendere anche il caso di sottoscrizioni di accordi di licenza d’uso di diritti di proprietà intellettuale e/o trasferimento di know-how.
Costituzione di società
Tra le novità di recente introdotte, anche la costituzione di un’impresa il cui oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attività di rilevanza strategica (nel settore difesa e sicurezza) ovvero – negli altri settori - che detiene attivi strategici o svolge attività di rilevanza strategica, è soggetta all’obbligo di notifica (rispetto ad alcuni settori, solamente qualora vi sia una partecipazione al capitale sociale della neo-costituita di matrice extra-UE).
La norma presenta incertezze interpretative, anche in ragione del fatto che l’oggetto sociale di società neo-costituite è spesso volutamente ampio e che la norma non precisa in quale momento scatti l’obbligo della notifica (se prima della costituzione, alla registrazione nel Registro delle Imprese ovvero successivamente).
Novità procedurali
In caso di acquisto di partecipazioni sociali, è raccomandata la notifica congiunta (da parte di acquirente e di impresa target). In mancanza di notifica congiunta, l’impresa acquirente sarà comunque tenuta a darne previa comunicazione all’impresa target.
Tra le misure volte alla semplificazione, da segnalare la possibilità di avvalersi della procedura di cd. pre-notifica, soggetta a oneri informativi più snelli, con la quale è possibile ottenere una decisione sull’applicabilità della normativa Golden Power ad un’operazione ancora in fase di definizione.
Resta invece fermo l’obbligo di notifica anche delle operazioni cd. infra-gruppo, che peraltro già beneficiano di una procedura semplificata a livello di processo autorizzativo (e che, salvo minaccia di grave pregiudizio, sono sottratte all’esercizio dei poteri speciali).
Statistiche e trend
Il numero di notifiche è continuato a crescere negli ultimi anni, arrivando, nel corso del 2022, al numero record di 608 (fonte: Relazione COPASIR).
Il Governo italiano ha tuttavia esercitato i poteri speciali per un numero limitato di operazioni.
Il trend è riflesso anche a livello europeo, sia nella prassi delle autorità nazionali che in quella della Commissione europea. Sotto quest’ultimo profilo, a partire dall’entrata in vigore del Regolamento UE 452/2019 che ha istituito il meccanismo di cooperazione a livello UE, la Commissione europea ha sottoposto a screening oltre 740 operazioni, presentando il proprio parere (non vincolante per gli Stati membri) solamente nel 3% dei casi[4].
La rinnovata attenzione dell’Unione per meccanismi di controllo degli investimenti è testimoniata anche dalla recente adozione del Regolamento sulle sovvenzioni estere (c.d. foreign subsidies) volto a prevenire distorsioni nel mercato interno causate dalla sovvenzioni di Stati extra-UE in relazione a concentrazioni e procedure di gara che raggiungono determinate soglie dimensionali (Reg. 2022/2560, entrato in vigore lo scorso 12 gennaio 2023 e con obblighi di notifica per le imprese a partire da ottobre). Tale Regolamento instaura un meccanismo di notifica e monitoraggio simile a quello in essere nel settore antitrust, coniugando alcune prerogative tipiche della Commissione europea (e.g. poteri di avviare istruttorie ex officio) tratte dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Francesco Mazzocchi, Giuliano Berruti and Linda Lorenzon.
[1] Si tratta, in particolare, (i) del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la pro- secuzione dell’attività di impresa, di cui al decreto-legge n. 34/2020; (ii) del patrimonio destinato ai sensi del decreto-legge 34/2020, cd. “Patrimonio Rilancio”, (iii) gli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l’innovazione ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 e successive modifiche.
[2] Su tale aspetto, vi segnaliamo anche l’alert a nostra cura disponibile al seguente link: https://www.advant-nctm.com/en/news/articles/golden-power-recent-amendmends-to-the-italian-fdi-law-take-the-regime-a-step-forward
[3] Si ricorda che con il d.l. 105/2019, come convertito in legge, è stato istituto il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, anch’esso oggetto di implementazione attraverso una serie di decreti attuativi. Successivamente, con il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, è stata definita l’architettura nazionale di cybersicurezza e istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La sensibilità che tale settore ha – si ricorda, infatti, che per definizione normativa il settore cybersecurity di cui all’art. 1-bis del d.l. 21/2012, è ricompreso nelle “attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale”- è stata del resto messa in luce anche nella Relazione del COPASIR 2022 Trattasi della Relazione annuale del COPASIR al Parlamento, disponibile al seguente link: https://www.sicurezzanazionale.gov.it/sisr.nsf/relazione-annuale/relazione-al-parlamento-2022.html. Tra le tecnologie emergenti a cui l’intelligence presta particolare attenzione, figurano “le reti di telecomunicazione di nuova generazione”, le cc.dd. “tecnologie di frontiera” (blockchain, intelligenza artificiale), il passaggio a nuovi paradigmi computazionali (c.d. “quantum computing”). Si veda, a tal proposito, la Relazione citata, pag. 82.
[4] Si veda il report della Commissione UE in materia di screening degli investimenti esteri diretti nell’Unione, disponibile qui: ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_5286