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    16.01.2025

    GSE Garante nei Contratti PPA: la Riforma del DL Emergenze


    Introduzione

    Con l’approvazione del D.L. n. 208 del 31 dicembre 2024 (“DL Emergenze”), il Consiglio dei Ministri ha introdotto una serie di misure destinate a rispondere a crisi contingenti e ad implementare l’esecuzione degli obiettivi di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”). Tra queste, spicca l’articolo 8 DL Emergenze, dedicato alla mitigazione dei rischi finanziari negli accordi di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, noti anche come Power Purchase Agreements (“PPA”), conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio (“Regolamento (UE) 2024/1747”). 

    Questo articolo tratta dei dettagli del ruolo del Gestore dei Servizi Energetici (“GSE”) come garante di ultima istanza e analizza gli impatti previsti di tale misura.

     

    Il contesto normativo

    Come detto, la previsione normativa mira a rafforzare la sicurezza e l’attrattività dei PPA intervenendo sull’articolo 28 del D.Lgs. n. 199/2021 e rimuovendo alcuni degli ostacoli di tipo normativo, amministrativo e finanziario alla loro diffusione, al fine di facilitare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione tramite lo sfruttamento di energia rinnovabile. In particolare, i primi due commi dell’attuale articolo 28[1] prevedono rispettivamente: 

    • l’istituzione di una bacheca informatica da parte del Gestore dei Mercati Energetici – GME S.p.A. (“GME”) finalizzata a: (i) raccogliere gli annunci di operatori interessati a proporre la negoziazione di PPA in qualità di venditori/produttori o di acquirenti favorendone l’incontro, tramite il “Comparto Annunci”; (ii) permettere la registrazione dei PPA già conclusi dagli operatori iscritti alla bacheca, il tramite il “Comparto Registrazione Contratti”; e (iii) eseguire le procedure di assegnazione dell’energia elettrica relative al c.d. meccanismo energy release di cui al D.M. 16 settembre 2022[2], tramite il “Comparto Energy Release” (“Bacheca PPA”);

    • l’istituzione di una piattaforma di negoziazione organizzata gestita dal GME a partecipazione volontaria e volta a facilitare la sottoscrizione e diffusione dei PPA tra gli operatori (venditori o acquirenti) interessati, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione così come auspicato dai paragrafi (27) e (28) del Regolamento (UE) 2024/1747 (“Piattaforma GME”). 

    A tale proposito, occorre precisare che la Piattaforma GME, allo stato, non risulta ancora operativa e si differenzia in tutto e per tutto dalla Bacheca PPA, ad oggi, pienamente operativa e funzionante.

    L’articolo 8 del DL Emergenze introduce due nuovi commi al testo dell’articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021. In particolare, il nuovo comma 2-bis prevede che, tramite apposito decreto, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) stabilisca criteri e condizioni affinché il GSE assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA in coerenza con un sistema più ampio di garanzie che sarà definito dallo stesso decreto tramite l’identificazione dei requisiti e degli obblighi in merito a carico dei contraenti. 

    Il tutto si inserisce, come già accennato, nel contesto degli sforzi derivanti dal capito RepowerEU del PNRR in merito all’adozione di normative primarie e attuative entro il 2024 volte ad incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, riducendo i rischi percepiti associati ai PPA, incentivando una maggiore e più ampia partecipazione al mercato e stabilizzando il mercato e i prezzi inerenti agli accordi di compravendita di energia a lungo termine.

     

    Le funzioni del GSE come garante di ultima istanza

    La novella normativa, dunque, prevede che il GSE subentri alla parte inadempiente (produttore o acquirente) di un PPA così da garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla stessa nei confronti della controparte in bonis.

    Si segnala che il nuovo sistema sembrerebbe limitato nel suo ambito di applicazione ai soli PPA stipulati tramite la Piattaforma GME. In tal senso, depongono (i) il riferimento nell’incipit del comma 2-bis del art. 28 D.Lgs. n. 199/2021 alla finalità del nuovo sistema di garanzia, cioè “lo sviluppo dei contratti di lungo termine attraverso la “Piattaforma GME” di cui al comma 2, primo periodo” e (ii) il richiamo al decreto ministeriale che regolerà il funzionamento della Piattaforma GME stessa quale principale normativa attuativa di tale nuovo sistema di garanzia.

    Inoltre, occorre precisare che la garanzia prestata dal GSE tramite il subentro nel contratto di volta in volta rilevante opererà solamente in ultima istanza, ossia nel momento in cui il sistema di garanzie ulteriori previste dal decreto ministeriale non permettano alla parte in bonis un’adeguata copertura a fronte dell’inadempimento dell'altra parte. In merito, il secondo capoverso del comma 2-bis del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021 prevede il supporto di un sistema di garanzie integrato con la disciplina della Piattaforma GME e potenzialmente simile per funzionamento ai meccanismi a tal proposito previsti per la partecipazione alle negoziazioni sul Mercato Elettrico.

    Infine, ad oggi, come anticipato, la Piattaforma GME non è ancora stata attivata: allo stato, pertanto, il nuovo sistema di garanzia non risulta applicabile ad alcun PPA.

     

    Le stime degli impatti economici a livello macro e sui singoli PPA

    Secondo la relazione tecnica di cui al DL Emergenze, il sistema di garanzie è progettato per coprire le esigenze sottese ad una capacità complessiva di 10 GW[3] di energia rinnovabile entro il 2030 equivalente a 15,7 TWh/anno, circa un ventesimo del consumo elettrico nazionale.

    Gli oneri stimati per il GSE si aggirano attorno a 45 milioni di euro l’anno per un quinquennio, per un totale di 224 milioni di euro. Questi costi saranno ripartiti principalmente tra i proventi delle aste ETS[4] e, in misura limitata, sugli oneri di sistema. Inoltre, come suggerito dalla relazione tecnica, il futuro meccanismo di garanzia oggetto del presente contributo potrebbe essere ancor meno gravoso economicamente per il GSE se il legislatore dovesse prevedere l’ottenimento della disponibilità dell’energia oggetto del PPA una volta che il GSE sia subentrato in qualità di acquirente piuttosto che di venditore, eliminando il rischio legato alle fluttuazioni di mercato. 

    Tuttavia, si ritiene che con il legislatore dovrà attentamente valutare la fattibilità e le modalità con le quali il GSE potrà eventualmente ottenere la disponibilità dell’energia oggetto dei PPA di volta in volta rilevanti.

    A tal proposito, meno problematica sembra l’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale dell’acquirente ove si ipotizza che per ottenere la disponibilità dell’energia sottesa al PPA: (i) il GSE potrebbe essere nominato utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante, ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto e ottenendone così la disponibilità; oppure, secondo uno schema meno tutelante per il GSE stesso, (ii) l’acquirente potrebbe essere tenuto a trasferire l’energia prodotta ed immessa in rete dall’impianto tramite PCE al conto del GSE che ne otterrà in tal modo la disponibilità. 

    Mentre, con riferimento all’ipotesi di subentro nella posizione contrattuale del venditore si ipotizza che: (i) il GSE potrebbe essere nominato quale utente del dispacciamento con riferimento all’impianto sotteso al PPA di volta in volta rilevante ritirando direttamente l’energia consegnata al POD dell’impianto, ottenendone così la disponibilità, per poi impegnarsi a trasferire detti volumi in PCE all’acquirente; oppure, secondo uno schema meno incisivo sulla struttura contrattuale, (ii) il GSE potrebbe subentrare al venditore solo con riferimento alla posizione creditoria dello stesso rinunciando tuttavia alla disponibilità dell’energia. In ogni caso, il rischio a cui sarebbe esposto il GSE in questo contesto è quello per cui il produttore si disinteressi alla manutenzione e gestione dell’impianto.

    Ad ogni modo l’eventuale disponibilità dell’energia, combinata con criteri di efficienza operativa, contribuirebbe a minimizzare l’impatto economico complessivo sul sistema, minimizzando il rischio prezzo. Infine, la relazione tecnica al DL Emergenze sottolinea che l’efficacia del meccanismo dipende da condizioni come la stabilità dei prezzi di mercato e l’applicazione di clausole contrattuali che limitano il rischio per il GSE, garantendo un impatto economico potenzialmente nullo[5].

    Quanto alla negoziazione dei singoli PPA, occorrerà verificare come il decreto ministeriale attuativo implementerà effettivamente il meccanismo di garanzia e a quali condizioni. Per ora, è possibile prevedere che il meccanismo di garanzia in parola non eliminerà l’esigenza di richiedere alle parti strumenti di garanzia a supporto dell’adempimento degli obblighi contrattuali, in quanto la garanzia del GSE opererà “in ultima istanza”, quindi, verosimilmente, solo dopo che tutte le altre forme di garanzia contrattualmente previste siano state inutilmente azionate. A questo proposito, sarà interessante capire anche quale tipologia di garanzie dovranno essere prestate dagli operatori per poter accedere alla Piattaforma GME. 

    È inoltre prevedibile che la misura in esame abbia comunque un impatto sui costi relativi alle garanzie che le parti dovranno prestare nell’ambito di un PPA e, quindi, indirettamente, anche sul prezzo dell’energia oggetto del PPA stesso, ancorché, in tale calcolo, si debba tenere conto che il meccanismo di garanzia di ultima istanza sarà oggetto di specifico corrispettivo.

    Infine, quale effetto collaterale negativo dello scopo di tale sistema di garanzie volto anche ad abbattere le barriere in ingresso del mercato del PPA si segnala la possibilità di diffusione di pratiche connotate da un maggior grado di “azzardo morale” dettate proprio dall’esistenza di un sistema di garanzie basato, in ultima istanza, sul subentro di un’entità terza quale parte contrattuale.


    [1] Tali primi due commi sono rimasti invariati rispetto al testo del D.Lgs. 199/2021 così come originariamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

    [2] Si precisa che non si tratta del recente meccanismo omonimo dell’energy release introdotto dal D.L. n. 181/2023.

    [3] Di cui 7 GW di capacità fotovoltaica e 3 GW di capacità eolica.

    [4] Cfr. comma 2-ter del novellato articolo 28 D.Lgs. n. 199/2021.

    [5] Si consideri che la novella normativa è stata adottata considerando scenari di prezzo compresi tra 65 e 115 Euro/MWh sui mercati spot e un prezzo contrattuale medio dei PPA pari a 90 Euro/MWh.

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