Le maggiori tensioni nelle relazioni tra gallerista e artista emergono al momento dell'addio, quando si fanno i conti: un'articolata regolamentazione di obblighi e responsabilità delle parti al momento della nascita del rapporto renderebbe meno gravosa la separazione. Premesso che i contratti scritti tra le parti non sono frequenti, così come le relative esplicitazioni dei rispettivi diritti (tra cui utilizzazione economica dell'opera, certificato di archiviazione autentica, descrizione dell'opera e assicurazione), «Spesso - spiega Alessandra Donati, professoressa di Diritto comparato dei contratti dell'Università di Milano-Bicocca e avvocata of Counsel di Advant Nctm - la relazione non ha durata determinata, ciò incide sulle facoltà di recesso anche a sfavore del gallerista e non solo dell'artista, talvolta poi non è definito l'ambito e la portata del rapporto di esclusiva nazionale o internazionale, previsione oggi di rilevante importanza per l'equilibro della relazione». Mentre di solito nei contratti di vendita percentuali, prezzo e tempistiche di pagamento dell'opera sono disciplinate chiaramente, così come le modalità delle vendite in atelier e di sconti, «possono invece emergere criticità nell'assunzione dell'obbligo di creazione e consegna per la vendita al gallerista di tutta la produzione dell'artista per un certo tempo», spiega l'avvocato che ha predisposto per Awl (Art Workers Italia) e i suoi associati contratti di vendita di opera ed estimatorio. «Sfugge poi dalla regolamentazione - prosegue l'esperta - l'individuazione delle specifiche responsabilità per la custodia delle opere depositate, talvolta prive di condition report, e spesso non è esplicitato su chi gravano i costi della loro restituzione». Altre difficoltà derivano dalla carenza di coordinamento tra promozione dell'artista nel mercato e sua autonoma partecipazione a mostre, mancanza che può disincentivare la galleria dal partecipare direttamente a tali iniziative. Oggi la prassi della relazione conclusa solo da strette di mano potrebbe modificarsi data la prescrizione da parte della Siae del contratto di mandato scritto quale requisito necessario e imprescindibile per la prova della prima vendita e l'esclusione dell'applicazione del diritto di seguito. Ancora, una difficoltà importante attiene alla determinazione del peso e valore delle spese di produzione delle opere, spesso anticipate dal gallerista. «Manca chiarezza e spesso la consapevolezza dell'artista sui termini e sul quantum della restituzione dei finanziamenti ricevuti e spesso non si distingue tra anticipo e raccolta fondi, tra investimento del gallerista e quanto raccolto da collezionisti con fund raising organizzato dalla galleria. Infine, fonte di controversie è la gestione delle vendite effettuate dall'artista dopo aver chiuso con il gallerista, a collezionisti presentati da quest'ultimo, nonché la ricaduta di eventuali condizioni poste dal gallerista sulla circolazione delle opere cedute, dopo la prima vendita».
Tratto da Il Sole 24 Ore