Il 2019 è stato un anno particolarmente interessante per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Nel corso dell’anno appena trascorso, difatti, il D. Lgs. n. 231/2001 è stato direttamente interessato da ben tre diversi interventi legislativi che hanno comportato l’introduzione di due nuovi articoli (rispettivamente gli artt. 25 quaterdecies e 25 quinquiesdecies) nonché la modifica di alcune previsioni già esistenti (su tutte, l’art. 25). Il presente contributo ha pertanto lo scopo di fornire una piccola rassegna delle novità più rilevanti nonché alcune considerazioni di massima sull’impatto che tali modifiche potranno verosimilmente avere in sede di aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti.
All’inizio dello scorso anno, il novero dei cd. reati a rilevanza D. Lgs. n. 231/2001 è stato interessato dall’intervento operato dal legislatore con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” - meglio conosciuta come Legge Spazzacorrotti - entrata in vigore il 31 gennaio 2019.
L’intervento legislativo, in generale teso al rafforzamento del contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, si articola in una serie di misure volte a inasprire le pene principali e accessorie per i reati di corruzione, rendere più efficaci le indagini preliminari e limitare l'accesso dei condannati per tali tipologie di delitti ai benefici carcerari. In particolare, e per ciò che più strettamente concerne il D. Lgs. n. 231/2001:
Di tutta evidenza è il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo adottati dagli Enti, trattandosi di modifiche che, nel concreto, afferiscono ambiti e procedure verosimilmente già oggetto di adeguati presidi poiché inerenti all’ampio spettro, da sempre esistente, dei reati contro la Pubblica Amministrazione.
Pertanto è plausibile ritenere che, aldilà di un sempre utile aggiornamento delle sezioni del modello dedicate all’approfondimento ed alla descrizione delle diverse fattispecie di reato, tale intervento legislativo difficilmente potrà incidere in maniera sostanziale con riguardo ai principi di comportamento che soggetti apicali e subordinati saranno chiamati a rispettare ai sensi dei modelli ex D. Lgs. n. 231/2001 eventualmente adottati dal proprio Ente di appartenenza.
In seguito, a far data dal mese di luglio, l’art. 5 della Legge 3 maggio 2019, n. 39 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014”) ha introdotto nel D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 25 quaterdecies.
In virtù di tale previsione, gli Enti ora rispondono del delitto di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui agli artt. 1 e 4 della Legge 12 dicembre 1989, n. 401 (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”) finalizzata a garantire i principi di correttezza ed eticità nello svolgimento delle competizioni sportive, anche nell'interesse della collettività, mediante la tutela della regolarità delle competizioni stesse, preservandole da illecito profitto.
Ciò premesso, è verosimile ritenere che le nuove condotte potrebbero essere realizzate, a mero titolo esemplificativo, tramite l’organizzazione di attività di scommesse clandestine aventi ad oggetto eventi sportivi gestiti dal CONI ovvero tramite l’offerta di denaro e/o altra utilità in favore di un atleta partecipante ad un campionato nazionale organizzato da una delle federazioni sportive riconosciute dal CONI, affinché alteri, in modo negativo, il risultato della sua prestazione.
Anche in tal caso, è di tutta evidenza il fatto che tali novità avranno un impatto relativo sui modelli di organizzazione, gestione e controllo, trattandosi di condotte che, nel concreto, appaiono realizzabili in un numero estremamente limitato di casi ed in relazione ad un novero di Enti piuttosto specifico.
Infine, l’articolo 3 della Legge di delegazione europea 2018 ha attribuito al Governo la delega per il recepimento della direttiva 1371/2017 in materia di tutela penale degli interessi finanziari dell’Unione Europea (c.d. “direttiva PIF”), comportando un ampliamento del catalogo dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001 e la modifica nel sistema delle sanzioni irrogabili.
La direttiva citata impone agli Stati membri di introdurre forme di responsabilità giuridica a carico degli Enti con riferimento “ai casi di reati gravi contro il sistema comune dell’IVA”, laddove il concetto di “gravità” è definito avendo riguardo al carattere transfrontaliero delle condotte illecite e all’elevato ammontare del pregiudizio arrecato agli interessi finanziari dell’UE (“danno complessivo pari ad almeno 10.000.000,00 di Euro”).
Pertanto, l’art. 39, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, aveva incluso tra i reati presupposto la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui di cui all’art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000. Successivamente, a dicembre, in sede di conversione del decreto legge (Legge 19 dicembre 2019, n. 157), il Legislatore, ha introdotto nel nuovo art. 25 quinquiesdecies alcuni ulteriori reati di natura tributaria di cui al D. Lgs. n. 74/2000, segnatamente:
L’impatto di tali previsioni, contrariamente a quanto osservato in relazione alle suesposte novità normative, rischia di essere dirompente. Di fatto, è indubbio che a seguito dell’ingresso formale dei reati fiscali nel sistema della responsabilità amministrativa, gli Enti dovranno provvedere - dopo un’attenta attività di risk assessement - ad implementare i propri modelli prevedendo misure idonee a gestire i nuovi rischi fiscali che potranno profilarsi. In particolare, i futuri modelli di organizzazione, gestione e controllo dovranno prevedere, inter alia: l’adozione di un sistema contabile adeguato, affiancato da un sistema gestionale altrettanto efficace; adeguati flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, tali da consentire allo stesso di individuare anomalie suscettibili di approfondimento; l’introduzione di procedure di rilevazione e gestione del rischio fiscale, il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli dell’organizzazione aziendale.
L’anno appena trascorso, come visto, è stato foriero di diverse novità, come effettivamente non accadeva da qualche tempo: nel corso del 2020, verosimilmente, diversi Enti percepiranno la necessità di provvedere all’aggiornamento dei propri modelli di organizzazione, gestione e controllo al fine di introdurre i nuovi strumenti di presidio a tutela dei beni giuridici indicati dal Legislatore. L’anno in corso si preannuncia pertanto intenso per professionisti ed operatori del settore, nuovamente chiamati a dare risposte e soluzioni pratiche a beneficio dei propri assistiti.
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