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    10.12.2016

    Il concordato può essere risolto anche se l’inadempimento non è imputabile al debitore?


    Il Tribunale di Milano (29 settembre 2016) conferma l’interpretazione secondo cui il concordato deve essere risolto in conseguenza del solo fatto oggettivo dell’inadempimento che non sia di “scarsa importanza” ai sensi del secondo comma dell’art. 186 l.f.

     

     

     

    Il caso

     

    Due creditori hanno presentato separati ricorsi al tribunale, deducendo l’inadempimento del debitore agli obblighi assunti con la proposta di concordato con cessione dei beni, stante la mancata esecuzione dei pagamenti nei termini previsti dal piano concordatario di cessione dei beni e nel decreto di omologa. I ricorrenti hanno rilevato che, secondo gli stessi liquidatori giudiziali, non sussistevano prospettive di soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati nè, tanto meno, di quelli chirografari.

     

    I creditori hanno quindi chiesto la risoluzione del concordato ex art. 186 l.f. e, conseguentemente, il fallimento della società.

     

    Il debitore ha chiesto il rigetto delle domande ed ha dedotto di avere provveduto a quanto nella propria disponibilità con la consegna dei beni ai liquidatori giudiziali, mentre l’inadempimento era dipeso dal mancato rispetto di obblighi di acquisto di beni da parte di terzi.

     

     

     

    La questione

     

    Secondo i principi civilistici in tema di responsabilità del debitore per i danni e di risoluzione del contratto (art.. 1218, 1453 e 1455 c.c.) devono ricorrere i presupposti dell’imputabilità dell’inadempimento, della rilevanza dello stesso e del nesso di causalità rispetto al comportamento del debitore.

     

    La disciplina concorsuale della risoluzione del concordato di cui all’art. 186 l.f. fa invece riferimento unicamente alla non “scarsa importanza” dell’inadempimento.

     

     

     

    La decisione del Tribunale

     

    Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda di risoluzione del concordato, affermando che l’inadempimento del concordato rileva come dato oggettivo, indipendentemente dell’imputabilità al debitore e che non rileva coneguentemente neppure il nesso di causalità tra il comportamento del debitore e l’inadempimento agli obblighi concordatari. Diversamente ragionando, osserva il Tribunale, non sarebbe mai possibile risolvere il concordato preventivo con cessione dei beni, posto che l’esecuzione non è mai rimessa al debitore, bensì ad un liquidatore giudiziale che agisce quale mandatario dei creditori.

     

     

     

    Commento

     

    La pronuncia del Tribunale di Milano si pone in linea di continuità con un orientamento tradizionale, recentemente riaffermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 4 marzo 2015, n. 4398) e di merito (cfr., ad esempio, Trib. Modena, 11 giugno 2014 e Trib. Firenze, 25 settembre 2013). Anche nell’attuale disciplina del concordato preventivo, successivamente alle riforme che dal 2005 in poi hanno conferito maggiore rilievo agli aspetti negoziali dell’istituto, ciò che rileva quindi è l’adempimento della proposta dal punto di vista del creditore che deve ricevere il pagamento, piuttosto che dal punto di vista del debitore che deve porre in essere quanto nella sua disponibilità.

     

    Il profilo che emerge dalla decisione riguarda piuttosto il fatto che il Tribunale si è pronunciato in una situazione in cui non si era ancora esaurita l’attuazione del piano, benché fosse ormai da tempo decorso il termine biennale previsto dalla proposta. È stata quindi assunta una valutazione previsionale del risultato finale della liquidazione, che ha consentito al Tribunale di concludere che il concordato è “venuto meno alla sua funzione, in quanto […] le somme ricavabili dalla liquidazione dei beni ceduti si rivelino insufficienti […] a soddisfare, anche in minima parte, i creditori chirografari e, integralmente, i creditori privilegiati”.

     

    A quest’ultimo proposito, va ricordato che il concordato con cessione dei beni – prima dell’ultima riforma del 2015 – non prevedeva una percentuale minima di soddisfacimento dei creditori chirografari, che assumevano quindi il rischio del risultato effettivo della liquidazione, salvo che – come nel caso di specie – nessun riparto ai chirografari fosse possibile.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com

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