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    01.04.2022

    Il Consiglio di Stato dichiara illegittima l’opposizione del MIBACT a due progetti FV nella Regione Lazio


    Riferimento: Sentenze n. 2242 e 2243 del 28 marzo 2022

     

    Cosa è successo

     

    Il Consiglio di Stato ha emanato due sentenze che confermano il dispositivo di annullamento contenuto nelle due sentenze impugnate del T.A.R. Lazio (rispettivamente n. 6350/2021 e 6351/2021).

     

    Tali ultime sentenze avevano annullato i provvedimenti emanati dal Consiglio dei Ministri, che avevano accolto l’opposizione del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (“MIBACT”) avverso due autorizzazioni uniche alla realizzazione e all’esercizio di impianti fotovoltaici, emanati dalla Regione Lazio per due impianti dalla potenza nominale pari rispettivamente a 150 e 90 Mwp (“Impianti”).

     

    In particolare, il MIBACT aveva fatto opposizione al Consiglio dei Ministri avverso le autorizzazioni (poi accolte dal Consiglio dei Ministri stesso esercitando un potere di alta amministrazione), dopo aver espresso parere negativo nel corso degli iter autorizzativi dei rispettivi Impianti.

     

    Il Consiglio di Stato è stato pertanto chiamato a valutare la legittimità dell’opposizione proposta dal MIBACT e accolta dal Consiglio dei Ministri, mediante due sentenze le cui motivazioni sono pressoché identiche.

     

    In primo luogo, gli Impianti non insistono direttamente su aree di cui l’Amministrazione avesse positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo, né la pendenza di un procedimento teso alla futura apposizione di un vincolo siffatto. Peraltro, gli Impianti non ledono direttamente beni vincolati ovvero beni paesaggistici né con emergenze archeologiche poste ad una distanza giuridicamente rilevante dall’impianto.

     

    In considerazione di tali profili, il Collegio conclude che il MIBACT non abbia il potere di opporsi ad iniziative private tramite opposizione avanti il Consiglio dei Ministri, a meno che decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e pertanto sottoposti a forme di protezione o regimi giuridici speciali. L’attività amministrativa deve essere infatti esercitata perseguendo “i fini determinati dalla legge” (art. 1 della L. 241/90) e, pertanto, la tutela di beni specifici è legittima nei limiti in cui sia stata dichiarata “nelle forme di legge”.

     

    Il Consiglio di Stato rileva inoltre che il PTPR ammette, nell’area individuata per la realizzazione dell’impianto, impianti di tale natura e che non sono stati peraltro individuati impatti in termini di visibilità/fertilità dei suoli, che avrebbero dovuto essere dimostrati dalla amministrazione opponente. Infine, il MIBACT non avrebbe individuato alternative meno impattanti sull’interesse privato, ma comunque idonee a preservare gli interessi pubblici coinvolti, in violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa 

     

    Perché è importante

     

    Il Consiglio di Stato precisa, tramite l’emanazione di queste sentenze, che il potere del MIBACT di opporsi alle iniziative private tramite opposizione dinanzi al Consiglio dei Ministri è un potere vincolato e fondato su specifici requisiti. In particolare, è necessario che altre amministrazioni abbiano dato parere positivo ai progetti, ledendo direttamente beni già dichiarati di interesse pubblico (ambientale, paesaggistico, culturale) nelle forme di legge.

     

    Tale interpretazione riduce fortemente la discrezionalità nell’esercizio del potere di opposizione del MIBACT, che deve essere vincolato alla lesione diretta di beni alla cui tutela il MIBACT stesso è preposto e che non può basarsi su motivazioni di carattere meramente apodittico.

     

    Peraltro, il Collegio rileva che incombe sulla amministrazione opponente l’onere di dimostrare l’effettivo impatto negativo sugli altri interessi coinvolti (nel caso di specie, la tutela paesaggistica e la fertilità dei suoli), nonché l’onere di indicare alternative meno impattanti sull’interesse del privato, tutelato dall’art. 41 della Costituzione, secondo il generale principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

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