Il deferimento della Francia innanzi alla Corte di Giustizia dell’UE, del 27 luglio 2015[1], consegue al mancato recupero degli aiuti concessi nei tre aeroporti di Pau, Nîmes e Angoulême ai vettori aerei Ryanair e Transavia, aiuti giudicati dalla Commissione Europea incompatibili con le regole del mercato unico.
L’importo da recuperare è stato quantificato in 10 milioni di euro, calcolato sulla base dei contratti siglati dalle compagnie aeree con i gestori degli aeroporti locali, avendo i vettori beneficiato di un indebito vantaggio economico, che - secondo la Commissione - doveva essere recuperato per correggere la distorsione della concorrenza.
L’odierno provvedimento di deferimento trae origine da precedenti decisioni adottate dalla Commissione nel 2014 e riguardanti il sostegno pubblico concesso ad aeroporti e compagnie aeree nell’ambito della strategia di modernizzazione degli aiuti di stato (Comunicazione della Commissione 2014/C 99/03 - Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree); ciò in ragione dell’importanza degli aeroporti regionali, riconosciuta dalla Commissione, per l’accessibilità locale e lo sviluppo economico, nonché per la necessità di preservare un piano di parità nel settore
Tuttavia, nei casi di Pau, Nîmes e Angoulême, la Commissione ha concluso che Ryanair, e, nel caso di Pau, Transavia, abbiano ricevuto aiuti di Stato incompatibili con le norme UE.
Dall’analisi della Commissione risulta che le due compagnie abbiano pagato meno costi aggiuntivi legati alla loro presenza in aeroporto ed abbiano, pertanto, beneficiato di un indebito vantaggio economico, falsando la concorrenza nel mercato unico.
Sicché, Bruxelles aveva chiesto alla Francia di recuperare dai vettori aerei gli aiuti ricevuti, al fine di stabilire la parità, quantificando in € 0,87 milioni l’importo dovuto per l’aeroporto di Angoulême (da Ryanair e AMS congiuntamente), € 2,8 milioni per l’aeroporto di Pau (€ 0,42 milioni da Ryanair, € 1,97 milioni da Ryanair e AMS congiuntamente e € 0,43 milioni da Transavia) e € 6,3 milioni per l’aeroporto di Nîmes (da Ryanair e AMS congiuntamente).
Tuttavia, Parigi, sebbene avesse inviato gli ordini di recupero, non era riuscita a recuperare le suddette somme, in quanto gli ordini erano stati impugnati da parte dei beneficiari: in tali fattispecie - secondo il diritto francese - gli ordini devono essere sospesi automaticamente in caso di ricorso.
Sicché, la normativa francese risulta essere in contrasto con la consolidata giurisprudenza europea sull’attuazione delle decisioni di recupero dagli Stati membri, che impedisce ai giudici nazionali di sospendere la decisione in merito ai ricorsi contro gli ordini di riscossione, con la conseguente permanenza in capo allo stato francese dell’obbligo di recupero degli aiuti.
Il deferimento si è quindi reso necessario in quanto la distorsione di concorrenza creata dall’aiuto risulta essere in contrasto con l’articolo 14[2] del Regolamento CE n. 659/99 che prescrive il recupero degli aiuti illegali o incompatibili, richiedendo che gli Stati membri agiscano in modo efficace e senza indugio nei confronti del beneficiario.
La violazione delle norme UE sugli aiuti di stato ha dunque legittimato la Commissione ad adire direttamente la Corte di Giustizia UE, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Ma il deferimento francese non risulta essere un caso isolato: da ultimo, la Commissione ha infatti esteso il campo della sua indagine in materia di aiuti di stato anche all’aeroporto di Klagenfurt (Austria).
Come evidente, la questione degli aiuti agli aeroporti regionali ha una notevole rilevanza anche in Italia (si veda, ad es., l’indagine svolta dalla Commissione sull’aeroporto di Alghero).
La posizione degli enti territoriali italiani, formalizzata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (da ultimo in data 7 maggio 2015) è quella di sostenere che il finanziamento pubblico dei piccoli e micro aeroporti, aventi traffico medio annuo inferiore a 200 mila passeggeri, non configuri aiuto di Stato in quanto incapace di incidere sulla concorrenza tra Stati membri.
Questa posizione era stata in precedenza fatta propria dalla Commissione, che aveva ad esempio ritenuto, nel luglio 2010, che l’aiuto all’aeroporto dello Stretto (Reggio Calabria) fosse legittimo in quanto finalizzato a migliorare l’accessibilità all’aeroporto, producendo peraltro effetti distorsivi limitati in ragione della distanza con gli altri aeroporti maggiore di 100km.
L’impressione è, tuttavia, che con l’emanazione delle nuove Linee Guida, l’approccio della Commissione sia più rigoroso e volto a privilegiare, rispetto alla promozione dello sviluppo economico regionale, la necessità di evitare la duplicazione di aeroporti non redditizi, lo spreco di risorse pubbliche e la creazione di indebite distorsioni della concorrenza.
[1] E’ opportuno sottolineare che dall'inizio del 2014, e prima delle decisione in esame, la Commissione aveva già adottato undici decisioni in materia di aiuti di Stato agli aeroporti e/o a compagnie aeree: Berlino Schönefeld (IP/14/173), Aarhus (IP/14/174), Marsiglia (IP/14/175), Ostrava (IP/14/176), Groningen (IP/14/403), Stretto (IP/14/660), Isole Scilly (IP/14/533), Isole Canarie (IP/ 14/401), Verona (IP/14/402), Gdynia (IP/14/138) e Dubrovnik (Caso SA.38168).
[2] Cfr. art. 14, rubricato “Recupero degli aiuti” dispone che: “1. Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario (in seguito denominata «decisione di recupero»). La Commissione non impone il recupero dell'aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario. 2. All'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero. 3. Fatta salva un'eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell'articolo 185 del trattato, il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario”.