Il Governo prevede una riformulazione complessiva ed organica della disciplina delle procedure di insolvenza esistenti, sulla linea dell‘evoluzione più recente, con precisi indirizzi innovativi – tra i più rilevanti – in tema di concordato preventivo di gruppo e liquidatorio, concentrazione della competenza dei tribunali, composizione assistita della crisi, riordino dei privilegi e nuove forme di garanzia
Premessa
Il 10 febbraio il Consiglio dei ministri ha recepito le proposte della commissione Rordorf ed ha quindi avviato l’iter parlamentare per la delega al Governo ad emanare un nuovo testo unico della disciplina dell’insolvenza, anche alla luce della raccomandazione n. 135/2014 della Commissione Europea, il quale contempli una parte relativa ai principi generali comuni alle varie procedure.
Il disegno di legge (“DL”) prevede siano mantenute le attuali procedure giudiziali ed amministrative, per gli imprenditori ed i debitori civili, così come i piani di risanamento, a cui viene affiancata una nuova procedura stragiudiziale di assistenza alla composizione della crisi.
Molti sono gli aspetti di innovazione previsti dal DL, a cui faremo breve cenno di seguito. In molti ambiti non sono invece previsti specifici criteri direttivi per il legislatore delegato e, pertanto, l’indicazione è nel senso della continuità rispetto ai principi della disciplina vigente.
Le principali direttive di riforma
a) Accertamento giudiziale unico della crisi e dell’insolvenza; competenza del Tribunale
Il DL prevede di attivare un unico giudizio di accertamento delle condizioni di accesso di imprenditori e debitori civili alle diverse procedure, suscettibile poi di evolvere nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale ovvero nelle altre procedure amministrative, con iniziativa estesa agli organi di controllo: di fatto, è così sottratta al debitore l’iniziativa esclusiva di avviare il concordato. È prevista una nuova ripartizione di competenza tra i tribunali, attribuendo a quelli sede di sezioni specializzate in materia di impresa le procedure di maggiori dimensioni e rilievo.
b) Procedura di allerta e composizione assistita della crisi
Il DL prevede di istituire misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, da parte di organismi non giurisdizionali e dotati di adeguata professionalità, in grado di assistere l’imprenditore nella definizione di un percorso di superamento della crisi. Sono previsti opportuni incentivi e misure protettive, in modo da favorire il ricorso al nuovo istituto e vincere la tradizionale ritrosia dell’imprenditore a rivolgersi al tribunale.
c) Piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti
In questo ambito le innovazioni sono piuttosto limitate, segnalandosi principalmente – per gli accordi di ristrutturazione dei debiti – l’eliminazione della soglia del 60% dei creditori aderenti e l’ampliamento ai creditori non finanziari della possibilità di estensione degli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione.
d) Concordato preventivo
Il DL prevede di mantenere l’attuale impianto del concordato, limitando però il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie ai soli casi in cui siano offerti apporti esterni in grado di assicurare ai creditori una migliore soddisfazione rispetto alla procedura di liquidazione giudiziale: il concordato sarà quindi ancor più focalizzato sulla continuità aziendale, tenendo presente che per essa continuerà ad intendersi anche la forma c.d. “indiretta” attraverso la cessione a terzi e, quindi, con una struttura della proposta pur sempre liquidatoria. Si prevede ancora di eliminare la figura del professionista attestatore e di introdurre una disciplina specifica per le azioni di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e di controllo nelle società.
e) Dal fallimento alla liquidazione giudiziale
Una delle innovazioni maggiormente sottolineate riguarda l’eliminazione del termine “fallimento” e la sua sostituzione con il riferimento alla liquidazione giudiziale: si tratta di un aspetto principalmente di carattere formale (si prevede infatti che l’impianto della procedura di liquidazione rimanga invariato nelle sue linee principali), ma che ha l’intento di eliminare ogni connotazione negativa anche a livello sociale che era in passato collegata al “fallimento”. I principi di delega prevedono tra altro (i) forme di ulteriore semplificazione della procedura, (ii) forme di liquidazione più efficienti attraverso un portale telematico nazionale delle vendite concorsuali, (iii) la limitazione al concordato salvo che in caso di apporti esterni (coerentemente con quanto previsto per il concordato preventivo), (iv) forme di esdebitazione automatica nei casi di minore valore.
f) Procedure concorsuali e gruppi
Il DL prevede di introdurre una disciplina (finora mancante nel nostro sistema) per la gestione dell’insolvenza dei gruppi di imprese: anche attraverso apposite regole di competenza, dovrebbe essere possibile l’instaurazione di una procedura unitaria per le diverse società del gruppo, tenendo fermo il principio di separazione delle masse attive e passive.
g) Procedure di sovraindebitamento
In questo settore non sono previste particolari innovazioni, quanto piuttosto un adeguamento ed un coordinamento della disciplina con quella delle altre procedure di insolvenza.
h) Le procedure amministrative: liquidazione coatta e amministrazione straordinaria
Si prevede di mantenere la liquidazione coatta solo per le imprese soggette a regime di vigilanza (ad esclusione di altri settori quali ad es. quello delle cooperative) e solo per le situazioni in cui la liquidazione non è determinata dall’insolvenza, ma da situazioni di irregolarità. Per quanto riguarda invece l’amministrazione straordinaria, l’indirizzo è quello di mantenere l’impianto di fondo, ma di limitarne l’applicazione ai casi di più rilevanti dimensioni, incrementando le soglie dimensionali di accesso.
i) Privilegi e garanzie
Il DL prevede di rivedere – aggiornandola e semplificandola – la disciplina dei privilegi, che andrebbero limitati ai casi in cui si tratti di interessi costituzionalmente protetti. In altra direzione, si prevede invece di prevedere un sistema di garanzie reali non possessorie su beni mobili, adeguando il nostro ordinamento al panorama internazionale, con modalità più flessibili ed adeguate forme pubblicitarie, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese.
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