Prendiamo spunto da un recente sentenza della Corte di Cassazione[1] per un breve approfondimento in merito alle conseguenze del mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo.
La domanda che ci poniamo - ed alla quale la Suprema Corte ha risposto con estrema chiarezza - è la seguente: il mancato pagamento di un premio assicurativo successivo al primo e la conseguente risoluzione del contratto lasciano privo di copertura l’assicurato nel caso in cui un sinistro si sia verificato entro il c.d. «periodo di tolleranza» o «periodo di rispetto» (vale a dire entro quindici giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio in questione)?
La vicenda rispetto alla quale si è pronunciata la Corte di Cassazione riguardava una polizza di responsabilità civile di un’impresa edile, ma i principi evidenziati dalla Corte valgono per qualsiasi genere di polizza assicurativa[2] e ci pare pertanto utile darne conto in questa sede.
Nel caso di specie, un dipendente dell’impresa assicurata moriva in cantiere a causa di un sinistro sul lavoro. Il titolare dell’impresa veniva ritenuto colpevole del reato di omicidio colposo e condannato in sede penale a versare alle parti civili una provvisionale di Euro 150.000,00 e all’INPS la somma di Euro 170.000,00.
L’impresa attivava quindi la propria polizza assicurativa per essere tenuta indenne dai pagamenti sopra citati. La compagnia assicurativa, però, eccepiva la non operatività della polizza in questione in quanto scaduta.
Segnatamente, l’assicurato sosteneva che la polizza fosse valida ed efficace in quanto il sinistro si era verificato entro quindi giorni dalla scadenza convenuta per il pagamento del premio (il sopra citato periodo «di tolleranza» o «di rispetto»), mentre la compagnia replicava come il pagamento del premio fosse avvenuto oltre i quindici giorni, vale a dire quando la garanzia non era più operativa.
In primo e secondo grado, i giudici accoglievano l’eccezione della compagnia, rilevando come, da un lato, (i) non trattandosi del primo premio, bensì di quello dell’annualità successiva, si fosse verificata la sospensione dell’efficacia del contratto ex art. 1901 c.c. e (ii) il sinistro fosse avvenuto durante la c.d «ultrattività» del contratto (gli ormai famosi «quindici giorni»), ma, dall’altro lato, anche come (iii) il pagamento del premio fosse avvenuto quando erano trascorsi ormai sei mesi dalla relativa scadenza ed il contratto assicurativo si fosse dunque risolto ex lege.
La norma di riferimento rispetto al tema che ci occupa è l’art. 1901 c.c., ai sensi del quale:
«Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita».
I giudici di merito hanno interpretato la norma sopra riportata nel senso di considerare l’effetto risolutivo derivante dal mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza in grado di travolgere anche l’operatività della polizza durante il c.d. periodo di tolleranza. In altri termini: secondo i giudici di merito, il mancato pagamento del premio entro sei mesi dalla scadenza avrebbe determinato la risoluzione del contratto con effetto a decorrere dalla scadenza del premio.
La Corte di Cassazione ha ritenuto errata tale interpretazione della norma.
Secondo la Suprema Corte, infatti, il mancato pagamento di un premio successivo al primo determina - ai sensi dell’art. 1901, II comma, c.c. - la sospensione della garanzia assicurativa non immediatamente, ma solo dopo il decorso del c.d. periodo di tolleranza. Questo principio, osserva la Corte di Cassazione, «opera indipendentemente dal verificarsi del pagamento del premio dovuto entro l’indicato periodo, ed anche in caso di protrarsi dell’inadempienza dell’assicurato o di eventuale successiva risoluzione del contratto, a norma dell’art. 1901, III comma, c.c., nel senso che l’effetto retroattivo di tale risoluzione si produrrà non dalla scadenza del premio, ma dallo spirare del periodo di tolleranza».
Potremmo quindi dire che i quindici giorni di «ultrattività» di una copertura assicurativa siano in pratica una semplice estensione - a tutti gli effetti di legge - della copertura in questione. Tale estensione, come ci insegna la Suprema Corte, prescinde dall’eventuale pagamento o meno della successiva rata di premio.
Si tratta evidentemente di una buona notizia per tutti i soggetti assicurati.
[1] Corte di Cassazione, Sezione terza civile, n. 26140 del 19.12.2016.
[2] Con l’eccezione delle polizze sulla vita.