Con le sentenze nn. 4050 e 4051 del 12 maggio 2025, il Consiglio di Stato ha stabilito che il mancato rispetto del termine di inizio lavori non costituisce di per sé motivo sufficiente per la declaratoria di decadenza del titolo autorizzativo (nel caso di specie, Autorizzazione Unica).
In particolare, è stato specificato che qualora l’operatore economico abbia presentato l’istanza di proroga, debitamente giustificata da elementi ostativi all’inizio dei lavori, il provvedimento di decadenza non può fondarsi sul mero dato storico della scadenza dei termini dettati nel provvedimento autorizzativo (e neppure di quelli dettati dalle proroghe successivamente concesse).
Diversamente, in questi casi, l’Amministrazione è chiamata a valutare la rilevanza degli elementi giustificativi posti a base dell’istanza di proroga.
Nel contesto della produzione di energie rinnovabili non possono, infatti, trovare applicazione gli orientamenti tradizionali in tema di inizio dei lavori in ambito edilizio, in quanto gli impianti in questione sono accompagnati da una specificità rilevante, dovendo connettersi ad una rete elettrica.
E’ stato quindi posto l’accento sulla differenza tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato, ope legis, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Nello specifico, il favor riconosciuto dall’ordinamento alla produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere inteso come principio generale, applicabile, in quanto tale, anche al termine di “inizio dei lavori”.
In quest’ottica, tale termine deve ritenersi rispettato tutte le volte in cui sia stato dato l’avvio all’iniziativa nei sensi specificati dall’art. 2, co. 159 della Legge n. 244/2007 (i.e, mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete, la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione etc.).
Il concetto di “avvio” ovvero di “inizio” dei lavori è, dunque, equiparato a quello di “concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa” (cfr. inter alia, Consiglio di Stato, Sentenza, 14 gennaio 2016, n. 84).
Da ultimo e a titolo di completezza, si segnala che con le medesime pronunce in parola il Consiglio di Stato ha colto inoltre l’occasione per ribadire che un atto lesivo, quale la decadenza del titolo autorizzativo, impone il rispetto delle garanzie procedimentali di cui all’art. 7 della Legge n. 241/1990 (a meno che non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione del provvedimento).