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    15.07.2022

    Il PNRR finanzia l'innovazione - Nuovi fondi per le imprese


    Quando il Governo ha presentato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il 30 aprile 2021, ha previsto la costituzione di un Fondo complementare, con una dotazione complessiva di circa 31 miliardi di euro, che si vanno ad aggiungere ai 191,5 miliardi del PNRR. Il Fondo Nazionale aggiuntivo è espressamente pensato per sostenere e perseguire le priorità e gli obiettivi del PNRR, anche attraverso una serie di Accordi per l’Innovazione

     

    L’Accordo per l’Innovazione è uno strumento finalizzato a concedere agevolazioni rivolte alle imprese che, nel 2021, collegato al PNRR, ha potuto usufruire di un apporto di circa 500 milioni di euro provenienti dal Fondo Nazionale aggiuntivo.

     

    Il primo finanziamento ha avuto immediato successo: nella prima giornata di apertura dello sportello telematico di prenotazione, lo scorso 11 maggio, si è esaurito il limite massimo delle agevolazioni concedibili, segno che, malgrado tutto, esiste in Italia una forte spinta alla ricerca e all’innovazione che deve essere stimolata e supportata, come d’altra parte succede nel resto dell’Europa.

     

    Ed è proprio in questa logica (“finanziare misure che si sono dimostrate valide è la via giusta per avvicinare la pubblica amministrazione agli imprenditori che hanno avuto coraggio di fare impresa e credere nel futuro”, ha dichiarato il Ministro Giorgetti) che il Ministero dello sviluppo economico, con un Decreto pubblicato in Gazzetta il 30 giugno[1], ha rifinanziato il fondo con oltre 591 milioni di euro.

     

    Questa nuova tranche dell’Accordo serve a finanziare progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi e servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi e servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs).[2]

     

    Le agevolazioni sono disponibili per le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria[3], nonché attività di ricerca, nei seguenti campi:

    • Tecnologie di fabbricazione; tecnologie digitali fondamentali, comprese le tecnologie quantistiche; tecnologie abilitanti emergenti
    • Materiali avanzati
    • Intelligenza artificiale e robotica
    • Industrie circolari; industria pulita a basse emissioni di carbonio
    • Malattie rare e non trasmissibili
    • Impianti industriali nella transizione energetica
    • Competitività industriale nel settore dei trasporti; mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili; mobilità intelligente
    • Stoccaggio dell’energia
    • Sistemi alimentari; sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione; sistemi circolari

    Le imprese proponenti possono presentare progetti anche in forma congiunta tra loro, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti. Inoltre, i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni di euro, avere una durata non superiore a 36 mesi ed essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni al Ministero dello sviluppo economico.

     

    Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa, con un limite massimo pari al 50% dei costi ammissibili di ricerca industriale e al 25% dei costi ammissibili di sviluppo sperimentale.

     

    Le Regioni e le Province Autonome possono cofinanziare l’Accordo per l’innovazione, per una percentuale almeno pari al 5% dei costi e delle spese ammissibili complessivi; in questo caso è possibile richiedere anche un finanziamento agevolato, nel limite del 20% dei costi ammissibili di progetto[4].

     

    Nel caso in cui il progetto sia realizzato in forma congiunta attraverso una collaborazione effettiva tra almeno una impresa e uno o più Organismi di ricerca, il Ministero riconosce a ciascuno dei soggetti proponenti una maggiorazione del contributo diretto fino a 5 punti percentuali per le grandi imprese[5].

     

    Per poter accedere alle agevolazioni, è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al cofinanziamento dell’iniziativa.

     

    Per l’attivazione della procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione i soggetti proponenti devono presentare al Ministero dello sviluppo economico la domanda di agevolazioni corredata della scheda tecnica, del piano di sviluppo del progetto e, nel caso di progetto proposto congiuntamente da più soggetti, del contratto di collaborazione.

     

    Il Ministero, ricevuta la domanda di agevolazione, verifica la disponibilità delle risorse finanziarie e provvede all’istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documentazione presentata, valutando una serie di caratteristiche.[6]

     

    Nel caso in cui le valutazioni istruttorie si concludano con esito positivo si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione tra il Ministero, i soggetti proponenti e le eventuali amministrazioni pubbliche interessate al sostegno del progetto di ricerca e sviluppo.

     

    Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre dichiarato che, nel prossimo autunno, è in programma l’apertura di un nuovo sportello per la presentazione di domande relative ad Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori 500 milioni di euro.

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Marco Monaco.

     

     

     

     

     

    [1] https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-30&atto.codiceRedazionale=22A03775&elenco30giorni=true

    [2] aree di intervento riconducibili al secondo Pilastro del Programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe”, di cui al Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021.

    [3] attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1, 3 e 5

    [4] Al finanziamento precedente avevano contribuito anche Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sicilia, Friuli Venezia-Giulia e Veneto.

    [5] nel limite dell’intensità massima di aiuto stabilita dall’articolo 25, paragrafo 6, del regolamento (UE) 651/2014

    [6] Le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente; la coerenza del progetto con le finalità dichiarate e con quelle del decreto; la conformità del progetto alle disposizioni nazionali ed europee di riferimento; la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico-finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto di ricerca e sviluppo e la sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso; la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo.

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