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    27.02.2019

    Il risanamento d’impresa nel nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (“CCI”)


    Il testo del decreto di attuazione della delega per la riforma organica delle procedure concorsuali è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2019 (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ed entrerà in vigore il 14 agosto 2020

     

    Il CCI conserva la tipologia e la struttura delle procedure di insolvenza esistenti. Tra le aree in cui la disciplina è totalmente nuova vi è quella delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi (artt. 12-25). Il CCI introduce misure finalizzate alla prevenzione dell’insolvenza, attraverso strumenti di allerta che prevedono obblighi di segnalazione «interni» degli organi di controllo societari ed «esterni» a carico di creditori pubblici qualificati (enti previdenziali, agenzia delle entrate ed agenti della riscossione), in presenza di determinati indicatori della crisi.

    La segnalazione è rivolta all’organismo di composizione della crisi d’impresa (“OCRI”), di carattere non giurisdizionale e dotato di adeguata professionalità, ed è finalizzata ad attivare una procedura assistita (da parte di un collegio di esperti designato ad hoc) nella definizione di un percorso di superamento della crisi, attraverso accordi con i creditori ovvero accesso ad una procedura di composizione della crisi o dell’insolvenza. In mancanza (ed in presenza dello stato di insolvenza) l’OCRI invia una segnalazione al PM per l’apertura della liquidazione giudiziale.

    Sono disposti opportuni incentivi al debitore (tra cui riduzioni di sanzioni tributarie ed interessi, aumento dei termini per il deposito di accordi di ristrutturazione e concordato, limitate esimenti da reati e attenuazioni di pena) per l’attivazione volontaria e tempestiva della procedura.

     

    Per quanto riguarda i piani di risanamento attestati (art. 56 CCI, attuale art. 67 l.fall.), rispetto alla disciplina vigente, si prevede che debbano essere contenute indicazioni in merito (i) ai milestones per la verifica dell’attuazione del piano e (ii) alle azioni da intraprendere in caso di scostamento.

     

    Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (attuali artt. 182-bis e 182-septies l.fall.) saranno disciplinati dagli artt. 57-64 CCI. È prevista la riduzione alla metà della soglia del 60% dei creditori aderenti, se non è richiesta la moratoria di pagamento dei creditori estranei o misure protettive temporanee (“accordi agevolati”, art. 60). La possibilità di estendere gli effetti dell’accordo anche in assenza di accettazione non è più limitata ai creditori finanziari, ma solo se è garantita la continuità aziendale (“accordi ad efficacia estesa”, art. 61). Viene introdotta una disciplina espressa in tema di rinnovazione dell’attestazione, in caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi, anche dopo l’omologazione, con facoltà di opposizione da parte dei creditori (art. 58).

     

    Anche il concordato preventivo (artt. 84-120 CCI) mantiene fermo l’impianto della procedura vigente. Per quanto riguarda il piano, si precisa che le tipologie previste sono quelle della liquidazione del patrimonio e della continuità aziendale:

    • (i) Il ricorso alla procedura con finalità meramente liquidatorie sarà condizionato all’offerta di apporti esterni in grado di incrementare di almeno il 10% la soddisfazione dei creditori chirografari, che deve essere pari ad almeno il 20% come già oggi previsto;
    • (ii) per quanto riguarda la continuità aziendale, è espressamente ammessa anche la forma c.d. «indiretta» attraverso la cessione a terzi, ma solo in presenza di impegno a conservare almeno la metà dei posti di lavoro per un anno dall’omologazione;
    • (iii) in presenza di prosecuzione dell’attività e contemporaneamente di liquidazione di beni non funzionali (c.d. concordato «misto»), è invece necessario che i creditori siano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità aziendale, diretta o indiretta (in quest’ultimo caso, compresa anche la cessione del magazzino), requisito che si considera comunque rispettato se viene conservato almeno la metà dei posti di lavoro per i successivi due anni
    • (iv) in caso di continuità aziendale «diretta» non vi sono vincoli di conservazione di posti di lavoro, né di percentuali minime di soddisfacimento dei creditori.

    Al Tribunale viene affidata la verifica della fattibilità anche economica (e non solo giuridica) del piano concordatario (art. 47).

    La proposta potrà ancora prevedere qualsiasi modalità di soddisfacimento dei creditori, e si prevedono alcuni casi in cui la formazione delle classi sarà obbligatoria, tra cui creditori non integralmente soddisfatti, titolari di garanzie di terzi, proponenti o parti agli stessi correlate (art. 85).

    Resterà la possibilità di depositare la domanda di concordato con riserva della presentazione della proposta e del piano, ma con maggiori limitazioni: il termine massimo è ridotto a 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni solo se non sono pendenti domande di apertura della liquidazione giudiziale.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

    Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli.

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