TAR Roma, Lazio, Sez. III ter – sentenza n. 07388/2022
Cosa è successo
Il TAR Lazio, Roma ha respinto un ricorso avverso il rigetto del GSE alla proposta di progetto e il programma di misura (“PPPM”) relativa ad un progetto di riqualificazione degli impianti di illuminazione di alcuni punti vendita della Società ricorrente, condividendo appieno le motivazioni del GSE stesso.
Nel rigettare la PPPM, il GSE aveva ritenuto che la stessa non fosse stata presentata prima della “prima data di attivazione” del progetto e che la documentazione inoltrata non consentisse di verificare il soddisfacimento del requisito della c.d. “addizionalità”.
Per quanto attiene al concetto di “data di prima attivazione”, è necessario evidenziare che ciò che ha permesso al GSE, e di conseguenza al TAR, di definirne con precisione i contorni è stata la peculiarità dell’intervento di efficientamento energetico del caso specifico. Infatti, come sottolineato dal TAR, nel caso ad oggetto, è stato attuato un cosiddetto intervento “work in progress” in quanto il progetto unitario, sebbene iniziasse a generare risparmi già dalle prime sostituzioni effettuate, sarebbe stato completato solo nell’arco di più giorni. La questione di diritto si è incentrata, quindi, sulla valutazione circa la possibilità di considerare un progetto - che, alla “prima data di attivazione”, abbia già cominciato a generare risparmi energetici - “non (…) più in corso di realizzazione, sebbene non (…) ultimato”. Il TAR ha ritenuto pienamente condivisibile la posizione del GSE laddove ha specificato che è “dirimente stabilire quando (…) [il] risparmio, ancorché non contabilizzato, abbia cominciato a generarsi per effetto dell’intervento” e per questo motivo la prima data di attivazione è “la prima data nella quale almeno uno dei clienti partecipanti, grazie alla realizzazione del progetto stesso, inizia a beneficiare di risparmi energetici, anche qualora questi non siano misurabili”.
Per quanto attiene, invece, alla effettiva addizionalità dell’intervento, il TAR ha sottolineato che l’obbligo di doverla dimostrare, siccome è uno dei presupposti di base su cui vengono calcolati i risparmi conseguiti e, quindi, i TEE da riconoscersi, discenderebbe direttamente dalla definizione del concetto di “risparmio netto”. Nella sentenza viene evidenziato che questo corrisponde “alla sottrazione dal risparmio lordo (differenza tra i consumi ex ante e consumi ex post) dei risparmi (non addizionali) che, in assenza dell’intervento, si sarebbero comunque realizzati per effetto dell’evoluzione tecnologica, normativa e di mercato”.
Perché è importante
Con la pubblicazione di questa sentenza il TAR Lazio, Roma ha colto l’occasione per chiarire:
Nel programmare le tempistiche di presentazione dei progetti, dunque, gli operatori dovranno valutare attentamente che il relativo progetto non abbia, anche in misura minima, già cominciato a produrre alcun risparmio energetico.