Avvalorata la posizione interpretativa degli operatori che in sede di rideterminazione delle rendite catastali effettuata ai sensi della Legge n. 208/2015 avevano scorporato il valore della torre.
La torre di un aerogeneratore è a tutti gli effetti un impianto e, in quanto tale, ai sensi della norma imbullonati, deve essere esclusa dagli elementi di stima diretta rilevanti ai fini della determinazione della rendita catastale. A stabilirlo la sentenza n. 7315/2018 della Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sez. Staccata di Salerno.
La Legge n. 208/2015 (art. 1 comma 21 e 22), come noto, aveva previsto rilevanti novità in tema di determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale (tra questi gli aerogeneratori) ridefinendo - de facto - il perimetro degli elementi a tali fini rilevanti.
In applicazione di tale norma la quasi totalità degli operatori del settore eolico ha provveduto a rideterminare la rendita catastale degli aerogeneratori procedendo all’accatastamento delle sole componenti immobiliari (i.e. il suolo e le fondazioni), ma non delle torri (tubolari ovvero tralicciate) in quanto – quest’ultime - componenti ad evidente natura impiantistica.
La conferma circa la piena legittimità dell’interpretazione degli operatori in sede di rideterminazione delle rendite catastali arriva dalla sentenza in esame che, confermando e rafforzando l’orientamento formatosi in molte delle commissioni tributarie di primo grado, avvalora l’interpretazione secondo cui le torri di sostegno degli aerogeneratori devono essere escluse dal computo della relativa rendita catastale.
La controversia, anche in questo caso, nasce dalla rideterminazione delle rendite catastali degli aerogeneratori di un parco eolico dove si era tenuto conto delle sole componenti immobiliari (suolo e costruzioni/fondazioni), con esclusione - come da norma imbullonati - di tutte le componenti impiantistiche, ivi compresa la torre dell’aerogeneratore.
A seguito delle rettifiche disposte dall’Agenzia delle Entrate, l’operatore, peraltro anche allegando autorevoli pareri pro-veritate, dimostrava come la torre di sostegno costituisca parte inscindibile dell’unicum impiantistico dell’aerogeneratore (rotore-navicella-torre) e rappresenti un elemento funzionale essenziale dell’impianto eolico, che in mancanza della torre non può attuare la funzione per cui è concepito (produzione di energia eolica).
Già nella sentenza del giudizio di primo grado, si chiariva come la torre, in quanto elemento funzionale allo specifico processo produttivo (componente impiantistica), dovesse essere esclusa dal novero degli elementi da valutare in sede di stima diretta, in conformità al disposto della c.d. norma imbullonati. Con la sentenza della CTR Campania, in rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, si ribadisce come la torre di un aerogeneratore non possa che essere esclusa-scorporata dalla base di calcolo della rendita catastale vista la chiara portata della norma imbullonati, per cui “Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” e considerata la natura impiantistica (“impianto funzionale allo specifico processo produttivo”) della torre, attestata dalla sua assoluta “unicità” con l’aerogeneratore e dalla sua amovibilità, in quanto imbullonata sul basamento cementizio.
Tali conclusioni appaiono assolutamente condivisibili.
La torre, infatti, così come confermato da tutta la letteratura tecnica, non ha alcun significato ingegneristico in assenza dell’aerogeneratore che sostiene né, tantomeno, quest’ultimo ha la possibilità di funzionare in assenza della torre che, inoltre, autonomamente considerata, non è suscettibile di produrre, anche potenzialmente, un reddito e quindi una rendita. La torre isolatamente considerata non è dotata di autonomia funzionale e architettonica dato che gli spazi interni così come la superficie esterna non possono essere utilizzate per finalità diverse da quello impiantistico.
Nel caso in esame manca - infatti – in relazione alla componente “torre” qualsivoglia utilità trasversale.
La sentenza costituisce inoltre un precedente importante anche in relazione al profilo motivazionale degli avvisi di accertamento catastale; secondo un orientamento avvalorato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nel caso in cui la rettifica catastale origini da una procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’Ufficio non può subire alcuna attenuazione qualora la rettifica disposta implichi - come nel caso in cui ricorra oltre ad una diversa valorizzazione degli elementi “rilevanti” – anche una diversa qualificazione degli elementi indicati dai contribuenti nella dichiarazione DOCFA.
Qualora – infatti - la discrasia non derivi esclusivamente dalla stima del bene/dei beni ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, affinché gli avvisi di accertamento siano idoneamente ed adeguatamente motivati non possono limitarsi ad una semplice comunicazione della modifica della rendita catastale ma, al contrario, devono inevitabilmente evidenziare e specificare le differenze riscontrate nella valutazione oltre che le ragioni dello scostamento, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa sia per delimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso.
La pronuncia in commento segna una importante e, auspicabilmente, definitiva svolta nella direzione del superamento dell’indirizzo assunto dall’Amministrazione finanziaria in ordine all’applicazione della c.d. normativa imbullonati al settore eolico (le Circolari n. 2/E di febbraio 2016 e n. 27/E di giugno 2016 – Telecatasto e la Nota del 27 aprile 2016 Prot. n. 60244), volto a sostenere l’inclusione della torre tra gli elementi da valutare ai fini della stima diretta degli aerogeneratori; indirizzo - quest’ultimo - che ha dato origine ad un rilevante contenzioso tra gli operatori (che hanno comunque – in gran parte - accatastato/rideterminato la rendita degli impianti eolici con esclusione della torre) e gli Uffici periferici (che si sono uniformati alle direttive dell’Amministrazione centrale).
La pronuncia conferma pertanto la tesi sostenuta da gran parte degli operatori del settore eolico secondo cui, post normativa “Imbullonati”, è corretta l’esclusione della torre ai fini della determinazione-rideterminazione delle rendite catastali degli impianti in questione.
Tratto da Quotidiano Energia