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    01.04.2025

    Importanti chiarimenti dal MASE sull'applicabilità delle previsioni del Testo Unico FER


    Una delle maggiori perplessità sorte all’indomani dell’approvazione del Testo Unico FER (D.Lgs. n. 190/2024) riguarda la sua applicabilità ai progetti con iter autorizzativo avviato successivamente al 30 dicembre 2024 (data di entrata in vigore della norma) ma nelle more dei 180 giorni di adeguamento delle Regioni e degli enti locali alla nuova normativa (del TU FER ne abbiamo parlato qui, Nota di Approfondimento: Testo Unico sulle Rinnovabili).

    Mentre l’art. 15 prevede, infatti, che le disposizioni procedimentali soppresse dall’allegato D continuino ad applicarsi alle procedure in corso, cioè a quelle procedure per le quali è in corso la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto, “fatta salva la facoltà del soggetto proponente di optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto”, l’art. 1, comma 3, dispone che, nelle more dell’adeguamento ai principi di cui al Testo Unico da parte delle Regioni e degli enti locali (che deve avvenire entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore), continua a trovare applicazione la disciplina  previgente.  

    Con risposta del 26 marzo scorso all’interrogazione n. 5-03777, la X Commissione del MASE ha chiarito che, a partire dal 30 dicembre 2024, “ogni nuova iniziativa che non rientri tra quelle per le quali la verifica di completezza della documentazione a corredo del progetto risulti compiuta alla data di entrata in vigore, è soggetta alle nuove disposizioni sia in ordine alla tipologia di regime amministrativo, sia in ordine all’amministrazione competente”.

    Il MASE ha precisato inoltre che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 1, comma 3, il richiamato “adeguamento” è riferito ad aspetti meramente organizzativi delle singole amministrazioni competenti, in ordine, tra gli altri, alla completa digitalizzazione delle procedure amministrative.

    In conclusione, devono ritenersi immediatamente applicabili le previsioni di cui al TU FER rispetto alle “nuove iniziative” tra cui sono ricomprese, oltre alle richieste di autorizzazione presentate successivamente alla data del 30 dicembre 2024, anche quelle presentate antecedentemente a quella data ma per le quali la verifica di completezza documentale non risulti essere stata ultimata alla data del 30 dicembre 2024.

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