Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 25 novembre 2024, ha approvato il Testo Unico sulle Rinnovabili, un provvedimento destinato a rivoluzionare il quadro normativo delle energie rinnovabili in Italia. Questo decreto legislativo si pone l’obiettivo di semplificare le procedure amministrative e promuovere un’adozione più diffusa ed efficace delle fonti di energia sostenibile, in linea con gli obiettivi europei di transizione energetica e decarbonizzazione.
Obiettivi e Linee Guida
Il Testo Unico rappresenta una risposta alla frammentazione normativa che spesso ha ostacolato lo sviluppo del settore delle rinnovabili in Italia. Le principali finalità sono:
ridurre la complessità burocratica;
garantire una maggiore certezza operativa agli investitori e agli operatori del settore;
sostenere una pianificazione territoriale più chiara e armonizzata;
promuovere l’utilizzo efficiente del territorio attraverso strumenti innovativi come le “zone di accelerazione”.
Principali Novità del Provvedimento
1. Tre Regimi Amministrativi Differenziati
Per agevolare le procedure di autorizzazione, il decreto circoscrive a tre i regimi amministrativi esperibili:
Attività Libera: Si applica agli interventi di minore entità che non interferiscono con beni tutelati o opere pubbliche. È sufficiente rispettare alcune condizioni tecniche e ambientali minime. Per interventi su terreni non antropizzati, è prevista una garanzia finanziaria per il ripristino del sito.
Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): Ideata per progetti di media complessità, questa procedura richiede la presentazione di una documentazione tecnica semplificata. È pensata per interventi che non necessitano di valutazioni ambientali ma che richiedono comunque un monitoraggio specifico. Rimane ferma la possibilità per il proponente di richiedere la pubblicazione della PAS sul BUR della Regione rilevante.
Autorizzazione Unica: Obbligatoria per interventi complessi e su larga scala. La competenza è regionale per impianti fino a 300 MW e statale (Ministero dell’Ambiente) per quelli di potenza superiore. È previsto che le Regioni possano discrezionalmente, in caso di VIA regionale, attivare il procedimento di PAUR di cui all’art. 27 bis, D.Lgs. n. 152/2006, ferma restando la facoltà di prevedere un procedimento unico il cui provvedimento finale di Autorizzazione Unica ricomprenderà anche il provvedimento di VIA. In ogni caso (ossia anche nel caso non sia esperito il procedimento di PAUR), il procedimento di Autorizzazione Unica ricomprenderà ora anche l’eventuale provvedimento di Screening VIA.
È previsto, infine, che il provvedimento di Autorizzazione Unica sia ora pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione competente.
Con riferimento alle procedure di Screening VIA e di VIA, si segnalano:
le nuove soglie di (>) 30 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale e di (≥) 15 MW oltre la quale si applica Screening VIA regionale per impianti a terra installati su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
la nuova soglia di (>) 25 MW oltre la quale si applica lo Screening VIA statale per gli impianti a terra su aree idonee (resta a 10 MW, invece, la soglia per impianti a terra su aree non ricomprese tra quelle idonee);
la nuova soglia di (≥) 12 MWoltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti fotovoltaici e agrovoltaici su aree agricole compatibili e che permettano l’integrtazione con l’attività agricola (da capire il significato di tali compatibilità e integrazione);
la nuova soglia di (≥) 15 MWoltre la quale si applica lo Screening VIA regionale per gli impianti su tetto.
2. Zone di Accelerazione
Il decreto introduce le cosiddette “zone di accelerazione”, aree geografiche individuate specificamente per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili. Queste zone verranno mappate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro maggio 2025, con i piani regionali definitivi attesi per febbraio 2026. Le priorità includono:
superfici artificiali ed edificate;
aree industriali e siti di smaltimento;
bacini idrici artificiali e terreni agricoli non produttivi.
Questo approccio mira a evitare conflitti con altre attività economiche o con la tutela del paesaggio, promuovendo al contempo un uso razionale del territorio.
3. Disponibilità delle aree
Con riferimento alle attività di edilizia libera, è richiesto che il soggetto proponente, prima dell’avvio della realizzazione degli interventi e a prescindere dalla tipologia degli stessi, deve avere acquisito la disponibilità dell’area. Non è richiesta anche la disponibilità delle aree afferenti alle opere di connessione.
Con riferimento agli interventi soggetti a PAS, ugualmente, è prescritto che, alla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione e a prescindere dalla tipologia di intervento, il soggetto proponente debba aver acquisito la disponibilità dell’area oggetto dell’intervento. È finalmente stata introdotta la possibilità di ricorrere alle procedure espropriative con riferimento alle opere di rete.
Quanto, infine, agli interventi che dovranno essere autorizzati tramite Autorizzazione Unica, sarà ammesso il ricorso alle procedure espropriative anche per le aree di impianto, purché non si tratti di impianti fotovoltaici, solari termodinamici, biogas e biometano di nuova costruzione.
4. Termini di inizio e fine lavori
Con riferimento alle attività di edilizia libera, non è prescritto alcun termine di inizio/fine lavori.
Quanto agli interventi soggetti a PAS, invece, è finalmente superata l’attuale incertezza normativa prevedendo che i lavori debbano essere iniziati entro 1 (uno) anno dal perfezionamento della PAS e dovranno essere conclusi entro 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.
Con riferimento, infine, agli interventi soggetti ad Autorizzazione Unica, i termini di inizio e fine lavori sono stabiliti dal provvedimento di autorizzazione, ma non potranno complessivamente essere inferiori a 4 (quattro) anni totali. Ora, però, il provvedimento di autorizzazione dovrà anche prevedere il termine per l’entrata in esercizio dell’impianto.
Si segnala che, ad ora, è prevista la facoltà di richiedere una proroga di tali termini solo per cause di forza maggiore, casistica piuttosto limitata rispetto all’attuale disciplina che ammette la concessione della proroga per il fatto non imputabile al proponente (che è concetto più ampio della forza maggiore).
4. Codificazione del divieto di artato frazionamento
È rimessa alle singole Regioni l’individuazione di specifiche regole per contrastare il c.d. artato frazionamento delle istanze di autorizzazione finalizzato ad accedere a procedure autorizzative meno onerose da parte di soggetti formalmente diversi, ma appartenenti al medesimo “centro di interessi”.
5. Inasprimento del Quadro Sanzionatorio
Per garantire il rispetto delle nuove regole, il decreto stabilisce sanzioni severe per le violazioni legate alle autorizzazioni. Le sanzioni possono arrivare fino a 150.000 Euro ed è sempre prescritto il ripristino dell’area.
Prossimi Passi
Secondo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il decreto entrerà in vigore il 30 dicembre 2024, ma il successo della sua attuazione dipenderà in gran parte dalla capacità delle Regioni e degli enti locali di adeguarsi rapidamente alle nuove disposizioni. Sarà essenziale un forte coordinamento tra il livello centrale e periferico per garantire che le semplificazioni promesse si traducano in benefici concreti per cittadini e imprese.
In particolare, le Regioni avranno 180 (centoottanta) giorni per adeguarsi alle disposizioni e ai principi di cui al decreto in commento. Nelle more di tale adeguamento, è precisato che si continua ad applicare la previgente disciplina.