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    01.08.2016

    In caso di ritardo del volo, il datore di lavoro che ha acquistato il biglietto per un suo dipendente ha diritto al risarcimento del danno subito?


    Con una recente sentenza[1], la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affrontato e risolto una questione di rilevante interesse pratico per tutte le imprese che necessitano di far viaggiare via aereo i propri dipendenti per ragioni di servizio.

     

    Nel cluster marittimo si pensi al personale marittimo o a quello addetto alle manutenzioni che viaggia per via aerea per raggiungere o provenire dai porti di attracco delle navi alle quali è destinato o da cui proviene.

     

    Orbene sono di certo non irrilevanti i danni che possono derivare a causa di un ritardo del volo, posto che la sostituzione del personale navigante, o peggio, di quei dipendenti che devono effettuare una manutenzione, ha senz’altro un impatto significativo sulla gestione.

     

    Il quesito sottoposto all’attenzione della Corte Europea aveva ad oggetto l’interpretazione degli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale[2], al fine di comprendere se un datore di lavoro che ha acquistato un biglietto aereo per i suoi dipendenti sia legittimato o meno ad ottenere il risarcimento danno in caso di ritardo del volo.

     

    Secondo la Corte – come illustrato di seguito – il datore di lavoro ha effettivamente diritto a tale risarcimento del danno.

     

    Il caso

     

    La pronuncia in commento è intervenuta nell’ambito di un procedimento pendente tra Air Baltic Corporation AS e Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tarnyba (il “Servizio delle inchieste speciali della Repubblica di Lituania”), avente ad oggetto la richiesta di risarcimento da parte di quest’ultimo, a seguito del danno subito a causa del ritardo dei voli che trasportavano due dei suoi agenti, in forza di un contratto di trasporto internazionale di passeggeri concluso con Air Baltic Corporation AS.

     

    Il ritardo aereo - più di 14 ore - subito dai dipendenti si era infatti riversato anche sulla missione professionale degli interessati ed il Servizio delle inchieste ha adempiuto ai propri obblighi pagando loro, in conformità alla disciplina lituana, indennità giornaliere e contributi sociali supplementari. Il Servizio delle inchieste, al fine di ottenere tale risarcimento, ha quindi agito davanti al Tribunale di Vilnius, il quale ha accolto tale richiesta, in primo grado, confermandola anche in secondo grado.

     

    Infine, Air Baltic Corporation AS ha adito il Lietuvos Auksciausiasis Teismas (“Corte Suprema di Lituania”) affermando, a sua difesa, che una persona giuridica non fosse legittimata a fare valere la responsabilità del vettore e che essa potesse essere fatta valere solo dal passeggero.

     

    La Corte Suprema della Lituania ha deciso, quindi, di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia UE.

     

    La sentenza della Corte di Giustizia UE

     

    La Corte di Giustizia ha esaminato il caso e dichiarato che la Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal, e segnatamente gli articoli 19, 22, 29, deve essere interpretata nel senso che un vettore aereo che ha concluso un contratto di trasporto internazionale con un datore di lavoro di persone trasportate in qualità di passeggeri, come quello di cui trattasi nel procedimento in questione, è responsabile, nei confronti di tale datore di lavoro, del danno derivante dal ritardo dei voli effettuati dai dipendenti in esecuzione di tale contratto.

     

    La Corte ritiene quindi che l’onere risarcitorio del vettore si estenda al datore di lavoro, in quanto le norme di cui sopra sanciscono un dovere di risarcire il danno da ritardo del volo, ma non precisano la persona alla quale tale danno può essere stato causato. Pertanto, nell’interpretazione della Convenzione, si deve fare riferimento alla nozione di “utente” che non è necessariamente riconducibile a quella del solo passeggero.

     

    Conclusioni

     

    La sentenza della Corte di Giustizia Europea in commento darà presumibilmente inizio ad una nuova era di contenziosi che saranno probabilmente mitigati da coperture assicurative, che verranno estese per coprire l’ulteriore rischio del vettore aereo.

     

    Una cosa è certa: il danno sofferto dal datore ha da oggi una possibilità in più per essere risarcito.

     

    [1] Sentenza della Corte di Giustizia UE, sez. III, 17 febbraio 2016, no. 429.

     

    [2] In particolare, l’articolo 19 della Convenzione di Montreal rubricato “ritardo”, recita: “il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostra che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”. L’art. 22 della Convenzione fissa le limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio e per le merci, mentre l’art. 29 sancisce i principi del fondamento della richiesta risarcitoria contro il vettore, basata sul contratto, su fatto illecito o su ogni altra causa nei limiti imposti dalla Convenzione.

     

     

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