Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale penale di Cosenza, con decreto in data 26 marzo 2020, su richiesta del Pubblico Ministero, ha disposto l’archiviazione di un procedimento penale incardinato nei confronti di alcuni medici, per presunta responsabilità degli stessi connessa al fatto che, durante un intervento di chirurgia oftalmica, la paziente avrebbe contratto un’infezione.
I consulenti tecnici nominati dal PM avevano infatti accertato che la paziente era già un soggetto a rischio (in quanto anziana e con patologie pregresse) e che i sanitari avevano seguito le Linee Guida della Società Oftalmologica Italiana, della Associazione Italiana Medici Oculisti e dell’Associazione Italiana di Chirurgia della Cataratta e Refrattiva in tema di oftalmologia, avendo posto in essere tutte le misure di prevenzione ivi previste (la disinfezione del campo operatorio, la corretta profilassi antibiotica, le visite di controllo successive all’intervento chirurgico, ecc.).
Seguendo dunque il parere espresso dai consulenti tecnici, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto l’archiviazione del procedimento, non ravvedendo un’ipotesi di responsabilità dei medici.
Si rammenta in proposito che la Legge Gelli, all’art. 5, prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle loro prestazioni, si devono attenere, salva la specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida.
Ricordiamo che le linee guida sono elaborate attraverso il processo di revisione regolare della letteratura e dei pareri degli esperti e sono concepite da gruppi multidisciplinari e propongono un'estesa definizione della buona pratica professionale, essendo basate su analisi, valutazioni e chiarimenti delle prove scientifiche.
L’art. 6, II comma, della Legge Gelli, prevede poi la punibilità dei sanitari debba essere esclusa “… quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.
Il richiamo alle linee guida è operato anche nel successivo art. 7 della prefata Legge (relativo alla responsabilità civile degli esercenti e delle strutture sanitarie), ove è previsto che il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, deve tenere conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della Legge Gelli.
Il precedente di cui sopra pare dunque offrire interessanti spunti di riflessione in relazione all’attuale emergenza connessa alla diffusione del Coronavirus (COVID-19), potendo le Corti – anche nel caso in cui un paziente contragga il virus durante un ricovero ospedaliero - giungere alle medesime considerazioni circa l’insussistenza di alcuna ipotesi di responsabilità ascrivibile ai sanitari, ove in particolare questi ultimi abbiano seguito le linee guida via via definite ai sensi di legge ovvero, in mancanza, le buone pratiche clinico assistenziali.
A tale ultimo riguardo si segnala, in particolare, che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha stilato delle “Raccomandazioni per gli operatori sanitari” per la gestione dei casi COVID-19. Tali indicazioni sono consultabili anche attraverso il portale del Ministero della Salute.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Anthony Perotto, Guido Foglia, Michele Zucca o Guglielmo Boursier Niutta.