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    30.11.2015

    La cassazione boccia il concordato di gruppo


    La Corte di Cassazione, con sentenza del 13 ottobre 2015 n. 20559, ha affermato che non è ammissibile una domanda unitaria di concordato preventivo riguardante un gruppo di società, con unica proposta indifferenziata per i creditori delle diverse società, pur a fronte di distinzione formale delle masse attive e passive.

     

    Il caso

    Un gruppo societario – composto da una società in nome collettivo costituita ad hoc (“Newco”) e dai suoi quattro soci illimitatamente responsabili, società di capitali che avevano anche conferito alla Newco i rispettivi patrimoni attivi e passivi – proponeva domanda unitaria di ammissione al concordato preventivo dinnanzi al Tribunale di La Spezia.

     

    Avverso il decreto di omologazione del concordato, alcuni creditori proponevano reclamo, eccependo, inter alia, la violazione dell’art. 2740 c.c. e la mancata separazione tra le masse attive e passive delle singole società con conseguente danno per i creditori delle società più capienti.

     

    I reclami venivano rigettati dalla Corte d’Appello di Genova che riconosceva la meritevolezza e quindi l’ammissibilità del concordato fondato su un piano aziendale riferito all’impresa di gruppo, con gestione e trattazione procedurale unitaria del piano concordatario.

     

    Contro tale provvedimento i creditori proponevano ricorso in Cassazione.

     

     

     

    Le questioni

    La decisione in esame affronta il tema dell’ammissibilità del concordato di gruppo nell’attuale sistema della legge fallimentare che, con particolare riferimento al concordato preventivo, non detta alcuna disciplina al riguardo che si collochi sulla falsariga di quella enunciata in tema di amministrazione straordinaria dagli artt. 80 e ss. della legge n. 270/1999 o dall’art. 4-bis del d.l. n. 347/2003 sulla ristrutturazione di grandi imprese in stato di insolvenza.

     

    Le esigenze di coordinamento e definizione unitaria della crisi da parte di società diverse attraverso il concordato preventivo è spesso ineludibile, considerati gli intensi intrecci di relazioni economiche e finanziarie all’interno dei gruppi di società soggetti a direzione unitaria.

     

    La giurisprudenza di merito  ha in prevalenza ritenuto ammissibile l’unificazione in unica procedura delle domande di concordato, con diverse sfumature in relazione a varie configurazioni della proposta concordataria e del piano.

     

    La decisione

    La Corte ha cassato senza rinvio il decreto di omologazione del concordato, sul presupposto che il giudizio non avrebbe potuto neppure essere proposto in quanto inammissibile, poiché la legge fallimentare non contempla il c.d. concordato preventivo di gruppo. Secondo la Cassazione, la domanda di concordato avrebbe dovuto riguardare ciascuna società singolarmente e non la Newco e le quattro società di capitali illimitatamente responsabili come tali, con conseguente presentazione di distinte domande e proposte, distinte adunanze dei creditori e distinti giudizi di omologazione.

     

    La Suprema Corte ribadisce la necessità di mantenere distinte le masse attive e passive delle singole società, ancorché sottoposte a direzione unitaria. Inoltre, secondo la Corte, pur a fronte di una distinzione formale delle masse, la creazione di una Newco mediante conferimento dei patrimoni delle singole società avrebbe comunque di fatto determinato una “commistione”, tale per cui i creditori delle diverse società sarebbero confluiti nelle medesime classi così che i creditori delle società meno capienti si trovavano inammissibilmente a concorrere con quelli delle società più capienti, in violazione dell’art. 2470 c.c.

     

    Secondo la Cassazione l’assenza di una disciplina legislativa specifica sul concordato di gruppo comporta la non ammissibilità di quelle soluzioni che, vuoi con interpretazioni estensive delle norme sui gruppi dettate in altri settori dell’ordinamento, vuoi attraverso operazioni straordinarie di fusione/incorporazione tra società controllante e controllate, cercano di attuare forme di “coordinamento” più o meno intense tra procedure di concordato di società appartenenti al medesimo gruppo.

     

     

     

    Il commento

    La decisione della Corte di Cassazione, se appare da un lato condivisibile in ordine alle esigenze di tutela dei creditori delle società più capienti del gruppo, dall’altro lato rappresenta una sorta di “passo indietro” rispetto al percorso giurisprudenziale che ormai da diversi anni ha condotto ad un progressivo riconoscimento del concordato di gruppo.

     

    In questo senso va ricordata, tra altre, la pronuncia del Tribunale di Palermo del 4 giugno 2014. In quel caso, la società proponente era una s.a.s. appositamente costituita avente come soci accomandatari illimitatamente responsabili alcune società di capitali e come socio accomandante un’impresa individuale. Il Tribunale di Palermo ha ritenuto ammissibile la proposta sul presupposto degli stretti legami patrimoniali, economici e finanziari delle società che giustificavano una valutazione sostanziale e che rendevano preferibile, a vantaggio dei creditori, una trattazione a livello procedurale unitario del concordato, sulla base di unica proposta, votazione ed omologazione.

     

    La differente impostazione della Cassazione si coglie nella determinazione aprioristica, in termini di legittimità ed inammissibilità della proposta, che non consente ai creditori di esprimere con il voto la propria valutazione di convenienza di una gestione unitaria del piano e della proposta (che peraltro i creditori avevano effettivamente approvato). Si può intuire che nel caso di specie la Cassazione non avesse altra via per impedire l’attuazione di un piano che era fondato su di una già intervenuta (e non invece condizionata all’intervenuta omologazione) commistione delle masse a seguito del conferimento nella Newco di attivi e passivi. Peraltro, la decisione non è fondata su questo specifico aspetto, mentre invece dichiara l’inammissibilità di qualsiasi proposta unitaria con unica votazione ed omologazione. Da questo punto di vista la decisione appare eccessivamente rigida e formalistica, dal momento che non sembra vi siano ostacoli insuperabili in casi in cui siano tenute formalmente distinte le attività e passività di ogni singola impresa e la proposta consenta ad ogni creditore di verificare la propria posizione creditoria in relazione alle singole masse e l’impatto della proposta concordataria sul relativo soddisfacimento rispetto all’alternativa della liquidazione fallimentare.

     

    Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

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    Articolo a cura di Fabio Marelli
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