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    27.04.2016

    La Corte di Giustizia UE smentisce il dogma dell’infalcidiabilità dell’IVA nel concordato preventivo


    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, contrariamente alla Corte di Cassazione ed alla Corte Costituzionale italiane, ammette la soddisfazione parziale del credito IVA, purché un professionista indipendente attesti che non vi sono migliori prospettive in sede fallimentare

     

    Il caso

    Una società presenta domanda di concordato preventivo avanti al Tribunale di Udine, prevedendo il pagamento integrale di alcuni crediti privilegiati ed il pagamento percentuale di privilegi di grado inferiore, tra cui il credito per IVA; ciò sull’assunto che con riguardo a questi ultimi non vi sarebbe in   ogni caso capienza in caso di fallimento.

    Ponendosi la questione dell’ammissibilità della domanda alla luce del divieto di pagamento parziale dell’IVA posto dall’art. 182-­‐ter l.f. nell’ambito della transazione fiscale, il Tribunale chiede alla Corte di chiarire se il diritto comunitario effettivamente impedisca il pagamento parziale del credito erariale per IVA.

     

    La questione

    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si trova ad affrontare il delicato tema relativo all’ammissibilità      della  falcidia  del  credito  IVA,  che  tanto  la  Corte  di  Cassazione  (con  le  sentenze  nn.  22931  e  22932  del 4 novembre 2011) quanto la Corte Costituzionale (con la sentenza  n.  225  del  24  luglio  2014)  avevano risolto negativamente, assumendo la portata generale e sostanziale da attribuirsi al divieto di cui all’art. 182-­‐ter l.f., anche sul presupposto dell’esistenza nel diritto comunitario di un  obbligo  per  gli  Stati  membri di procedere ad un integrale riscossione dell’IVA.

    In senso contrario si è invece espresso recentemente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

     

    La decisione della Corte

    A giudizio della Corte di Giustizia il diritto comunitario non impedisce una proposta concordataria nella quale il pagamento del credito IVA sia previsto in misura parziale, a due condizioni: che il debito nei confronti dell’erario non sia destinato a ricevere trattamento migliore nell’ambito della procedura (alternativa) di fallimento e che ciò venga attestato da un esperto.

    La Corte rammenta che l’art. 4, paragrafo 3, TUE e gli articoli 2, 250 e 273 della direttiva IVA pongono in capo a ciascuno Stato membro l’obbligo di adottare tutte le misure volte a garantire il prelievo integrale dell’IVA e che gli Stati godono di un certo margine di autonomia quanto alla scelta dei  mezzi  da impiegare per il perseguimento della suddetta finalità, pur nel rispetto di un limite: quello di assicurare l’effettività della riscossione delle risorse dell’Unione e di non creare differenze di trattamento tra i contribuenti.

    Fatta tale premessa, la Corte ammette la falcidia dell’IVA valorizzando la funzione di garanzia assicurata dall’attestazione dell’esperto nel senso che, in ragione dell’insolvenza del debitore, lo Stato Membro   non sarebbe comunque in grado di recuperare il proprio credito IVA in misura maggiore. Ciò, secondo la Corte, non contrasta con l’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA, non costituendo una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione del tributo.

     

    Commento

    La Corte di Giustizia smentisce quindi la Cassazione e la Corte Costituzionale, giunte a conclusioni opposte ritenendo che l’art. 182-­‐ter  l.f. (“con riguardo all'imposta sul valore aggiunto […], la proposta può  prevedere  esclusivamente  la  dilazione  del  pagamento”)  imporrebbe  un  divieto  generale di falcidia dell’IVA sempre applicabile, come tale, nell’ambito del concordato preventivo, anche al di fuori dell’istituto della transazione fiscale.

    La Corte di Giustizia ha invece fondato la propria interpretazione unicamente sul profilo  della  contrarietà al diritto dell’Unione Europea di una proposta concordataria che preveda un pagamento  solo parziale dell’IVA, tralasciando l’ulteriore aspetto, di rilevanza interna, sul quale si erano invece concentrati maggiormente i giudici italiani.

    L’argomentazione della Corte di Giustizia si pone in linea con l’opinione – certamente condivisibile – di coloro che avevano fatto rilevare l’irrazionalità di una soluzione che impone un sacrificio alle aspettative di soddisfacimento del credito IVA, imponendo l’esito del fallimento con i conseguenti minori attivi realizzabili: peraltro, la collocazione del credito IVA nella graduatoria dei privilegi ne consente la soddisfazione nei riparti fallimentari solo dopo che tutti i privilegi anteriori siano stati soddisfatti integralmente.

    La sentenza della Corte di Giustizia condizionerà auspicabilmente l’evoluzione giurisprudenziale in materia, nel senso dell’ammissibilità di proposte concordatarie che prevedono lo stralcio dell’IVA senza ricorrere alla transazione fiscale. Non potrà invece escludere o limitare l’applicazione della contraria previsione dell’art. 182-­‐ter l.f., trattandosi di norma di diritto nazionale che resterà in vigore, benché chiaramente ispirata ad un principio di diritto comunitario che la Corte di Giustizia ha oggi dichiarato inesistente.

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

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