La Corte di Giustizia dell’Unione Europea («CGUE») ha esaminato un caso relativo all’applicazione dell’esenzione dall’IVA8 anche alle forniture effettuate tramite intermediari 9 .
Questo caso è di estrema importanza, perché, anche se si tratta di bunker, un settore relativa- mente di nicchia, tale caso si può applicare ad un più ampio numero di prodotti che vengono venduti, tramite intermediari, ma con lo scopo considerato dalla normativa relativa all'esenzione .
Il caso coinvolge la Fast Bunkering Kalipeda’s («FBK»), una società stabilita in Lituania, fornitrice
di carburante a navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di merci. Il carburante di cui trattasi proveniva da paesi extra-UE e veniva immagazzinato in depositi doganali10, prima di
essere imbarcato direttamente sulle navi. Il punto focale è che FBK riceveva gli ordini non dagli armatori direttamente, ma da intermediari che agivano in nome proprio. Nonostante ciò, FBK ha applicato a tali forniture di carburante un’aliquota IVA dello 0%, in linea con quanto previsto dall’Articolo 148(a) della Direttiva.
In seguito ad un controllo fiscale, l’Ispettorato fiscale del distretto di Klaipeda, si è interrogato sull’applicabilità dell’esenzione IVA alle operazioni effettuate da FBK. Le Autorità Lituane hanno, infatti, asserito che le esenzioni sarebbero applicabili solo ai casi in cui i beni vengano ceduti di- rettamente agli armatori delle navi destinate al trasporto internazionale di passeggeri e/o di mer- ci. Invece, nei casi in questione, gli intermediari hanno agito in nome proprio. Pertanto, a parere dell’Ispettorato, tali operazioni non ricadrebbero nei casi di esenzione.
La CGUE ha ritenuto rilevante la giurisprudenza relativa all’Articolo 15(4) della Sesta Direttiva11 ai fini dell’interpretazione dell’Articolo 148(a).
Questa giurisprudenza12 equipara le operazioni di approvvigionamento delle navi adibite alla na- vigazione in alto mare all’esportazione e, per questo motivo, viene applicata l’esenzione dalla tassazione anche a tali operazioni.
La Corte sostiene che l’esenzione prevista all’Articolo 15(4) si applica esclusivamente alle cessioni finali di beni. Pertanto, seguendo tale ragionamento, anche l’esenzione prevista all’Articolo 148(a) della Direttiva, dovrebbe applicarsi solo ai beni ceduti direttamente agli armatori e non potrebbe essere estesa anche alle cessioni di tali beni effettuate in uno stadio commerciale ante- riore.
La Corte ha evidenziato un altro aspetto importante, ossia, se tale esenzione fosse concessa an- che per gli intermediari, gli Stati Membri dovrebbero controllare e supervisionare l’uso finale effettivo di tutti i beni ceduti in tal modo, aspetto che comporterebbe un serio gravame sui sistemi amministrativi di tutti gli Stati Membri.
Secondo un’interpretazione letterale della normativa, il trasferimento di beni ad un intermediario che agisce in nome proprio, non può essere considerato come un trasferimento di beni ai sensi dell’Articolo 148(a).
La Corte ha altresì confrontato la normativa in esame con quella applicabile alla cessione dei beni relativa all’approvvigionamento degli aeromobili, per i quali esistono meccanismi che permetto- no di controllare l’uso effettivo finale di tali beni e per i quali è concessa l’esenzione anche per le cessioni di beni a intermediari. Sfortunatamente, non tutti gli Stati membri hanno tali meccanismi relativi all’approvvigionamento delle navi.
Tuttavia, nel caso in questione, FBK caricava il carburante direttamente nei serbatoi delle navi al- le quali tale combustibile era destinato e solo dopo fatturava agli intermediari. In tal modo, seb- bene, la proprietà del carburante veniva formalmente trasferita agli intermediari i quali agivano in nome proprio, in nessun momento tali intermediari erano in condizione di disporre dei quanti- tativi forniti, poiché il potere di disporne apparteneva agli armatori sin dal caricamento del carbu- rante.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, per avere una cessione di beni è necessario che detta operazione abbia prodotto l’effetto di autorizzare la parte a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fosse il proprietario. Considerato quanto sopra, nel caso in esame, le operazioni realizzate da FBK, non devono essere, quindi, qualificate come cessioni effettuate nei confronti di intermediari, ma devono essere considerate come cessioni effettuate diretta- mente nei confronti di armatori e pertanto esenti dall’IVA
Infine, la Corte ha concluso che «l’esenzione prevista in tale disposizione [Articolo 148 (a) della Di- rettiva, n.d.r.], in linea di principio, non è applicabile alle cessioni di beni destinati all’approvvigionamento effettuate nei confronti di intermediari che agiscono in nome proprio» tuttavia, «detta esenzione può essere applicata ove il trasferimento ai suddetti intermediari della proprietà dei beni interessati, […] sia intervenuto al più presto in concomitanza del momento in cui gli armatori delle navi […] sono stati autorizzati a disporre di tali beni, di fatto, come se ne fos- sero i proprietari, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare».
A seguito di questa sentenza, le imprese che sono coinvolte in forniture alle navi tramite inter- mediari, possono essere soggette a costi aggiuntivi per l’IVA imprevisti, tenuto conto anche del fatto che gli Stati membri possono ancora avere visioni diverse su tali esenzioni. Gli operatori del settore dovranno tenere a mente queste possibili conseguenze nello svolgimento delle proprie attività.