Il Regolamento n. 2015/848 costituisce un aggiornamento ed ampliamento della disciplina dell’Unione Europea in materia di procedure di insolvenza, rispetto al precedente Regolamento n. 1346/2000. Avviamo una serie di newsletter con cui illustreremo le singole novità che saranno applicabili a partire dal 2017 e ne valuteremo l’impatto.
Premessa
Il nuovo Regolamento si pone in continuità con il precedente Regolamento n. 1346/2000, rappresentando l’ultimo sviluppo di un processo ormai da anni in corso. Le istituzioni dell’Unione Europea hanno utilizzato in questa direzione un ulteriore tipo di intervento: accanto al Regolamento, si è fatto ricorso allo strumento della raccomandazione, con invito quindi agli Stati membri ad adottare procedure interne più favorevoli al risanamento (che non alla liquidazione) dell’impresa in crisi.
Va evidenziato che il Regolamento n. 2015/848, entrato in vigore il 26 giugno 2015, pur abrogando il precedente Regolamento n. 1346/2000, sarà applicabile solo dal 26 giugno 2017.
Gli obiettivi del Regolamento
L’obiettivo perseguito dal Regolamento è relativo all’aggiornamento ed al miglioramento della relativa disciplina, oltre all’introduzione di alcuni nuovi ambiti non già regolati, con riferimento agli effetti delle procedure aperte in ciascuno Stato Membro.
Con riferimento invece alla Raccomandazione n. 2014/135, il proposito che ha mosso la Commissione è stato quello di mettere in moto un processo di avvicinamento delle legislazioni dei singoli Stati Membri. Naturalmente, mentre la disciplina del nuovo Regolamento sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri, la realizzazione delle aspirazioni ad una maggiore uniformità delle legislazioni nazionali resta affidata all’iniziativa degli Stati Membri, ma i principi enunciati nella Raccomandazione potranno comunque avere un’utilità quali punti di riferimento nell’interpretazione delle norme nei diversi ordinamenti.
Evoluzione di alcuni principi fondamentali nel nuovo Regolamento
Si può segnalare a livello generale un’evoluzione con particolare riferimento al risanamento, ristrutturazione e prosecuzione dell’attività economica dell’impresa insolvente: la liquidazione del patrimonio del debitore non rappresenta più, come invece nella impostazione del Regolamento n. 1346/2000, il fine principale della procedura di insolvenza. Vengono così introdotti anche a livello sovranazionale i principi e gli obiettivi delle più moderne legislazioni nazionali.
Deve evidenziarsi, in relazione a questa evoluzione, come le nozioni di insolvenza, spossessamento, concorsualità abbiano subito, rispetto al precedente Regolamento, un significativo ampliamento. E infatti, il nuovo Regolamento non si applica solo alle procedure basate sull’insolvenza conclamata, ma anche a quelle che abbiano come fine il tentativo di risanamento dell’impresa a fronte di situazioni in cui, pur sussistendone il rischio, l’insolvenza non si sia ancora manifestata.
Inoltre, nelle procedure concorsuali vengono inserite fattispecie, che trovano applicazione in situazioni di pre-insolvenza, per cui potrebbe dubitarsi che abbia effettivamente luogo l’apertura di un concorso, così come inteso nella sua accezione tradizionale (vale a dire come coinvolgimento nella procedura dell’intera massa dei creditori, nonché dell’universalità e dell’indisponibilità dei beni del debitore). In questo contesto, lo spossessamento perde il suo significato tradizionale, cessando di essere uno dei presupposti di identificazione delle procedure ricomprese nell’ambito di operatività del Regolamento.
Brevi cenni alle principali novità introdotte dal nuovo Regolamento
In aggiunta a queste novità, possono anticiparsi le seguenti, tra molte altre, su cui torneremo in maggiore dettaglio nelle prossime newsletter.
i) La competenza per l’apertura della procedura concorsuale
Viene mantenuto il riferimento al “centro degli interessi principali” (c.d. COMI), precisandone la nozione come “il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile a ai terzi”, in linea con l’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia sul tema.
ii) L’apertura di procedure secondarie di insolvenza
Si tratta di procedure che non saranno più esclusivamente procedure di liquidazione e viene ampliata la nozione di “dipendenza” che ne consente l’apertura. L’apertura di una procedura secondaria di insolvenza può poi essere evitata in forza di un impegno assunto nell’ambito della procedura principale, secondo cui può essere assicurato ai creditori interessati un trattamento analogo a quello cui avrebbero avuto diritto se fosse stata aperta una procedura secondaria.
iii) La pubblicità delle procedure di insolvenza
Al fine di favorire la creazione di un sistema più accessibile alle informazioni sulle procedure d’insolvenza, il Regolamento prevede che la Commissione crei un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari, consultabili via web a livello nazionale ed accessibili attraverso un portale unico a livello europeo (il termine di efficacia è qui differito al 26 giugno 2018 e 2019, rispettivamente).
iv) La disciplina dell’insolvenza dei gruppi di società
Il Regolamento n. 2015/848 ha introdotto forme di cooperazione degli amministratori della procedura e dei giudici coinvolti nelle diverse procedure che riguardano le società del gruppo, al fine di migliorarne l’efficienza di gestione. Tali forme di cooperazione sono diverse: si segnala, in particolare, l’obbligo per gli amministratori della procedura di scambiarsi informazioni pertinenti e di cooperare nell’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione. Il Regolamento attribuisce inoltre a ciascun amministratore della procedura il diritto di prendere parte alla procedura di altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito, di chiedere la sospensione della procedura e di proporre un piano di ristrutturazione.
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Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com. Per ricevere la nostra newsletter restructuring scrivete a: restructuring@advant-nctm.com