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    07.01.2016

    La nuova disciplina delle crisi bancarie


    Con il D.Lgs. 180/2015 e D.Lgs. 181/2015 è stata recepita la direttiva 2014/59/UE (c.d. “Direttiva BRRD” Bank Recovery and Resolution Directive) che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

     

    Premessa

    La finalità perseguita dalla Direttiva BRRD è di dotare le autorità nazionali di strumenti che consentano un intervento tempestivo ed efficace, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario ed evitando liquidazioni disordinate che amplifichino gli effetti e i costi della crisi.

    Il D.Lgs. 180/2015 (“Decreto BRRD”) recepisce le previsioni della Direttiva BRRD sulla risoluzione e reca la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi internazionali, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione nazionale e disciplina del fondo di risoluzione nazionale. Il D.Lgs. 181/2015 (“Decreto Modifiche”) invece modifica il Testo Unico Bancario (“TUB”) e il Testo Unico della Finanza (“TUF”) al fine di recepire le previsioni della Direttiva BRRD sui piani di risanamento e introdurre ulteriori modifiche connesse al nuovo regime della risoluzione. L’amministrazione straordinaria viene allineata alla disciplina europea e viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo.

    Entrambi i Decreti sono in vigore.

     

    Le novità introdotte

    a) Il ruolo di Banca d’Italia Il Decreto BRRD individua nella Banca d’Italia l’autorità nazionale dotata - in caso di dissesto o rischio di dissesto di un ente - dei poteri di prevenzione e pianificazione della gestione delle crisi bancarie, nonché di risoluzione degli enti. All’interno della Banca d’Italia è stata quindi istituita una nuova Unità di Risoluzione e Gestione della Crisi dotata delle necessarie competenze.

     

    b) Piani preventivi di risanamento e di risoluzione Le banche devono predisporre preventivamente un piano di risanamento, il quale deve individuare i rimedi attuabili al fine di ripristinare la situazione finanziaria in caso di significativo deterioramento: occorre una ricognizione della struttura legale ed aziendale, così da individuare le attività principali da preservare e da cedere in caso di dissesto, nonché le possibili situazioni da affrontare. La Banca d’Italia predispone invece un piano di risoluzione, il quale deve prevedere le misure che la stessa Banca d’Italia può adottare in caso di dissesto dell’ente, al fine di una risoluzione preordinata attraverso l’uso degli strumenti e dei poteri di risoluzione previsti dalla nuova normativa.

     

    c)La risoluzione La risoluzione è una misura che può essere adottata in caso di dissesto, quando interventi di ristrutturazione o ricapitalizzazione non siano in grado di risanare la situazione in tempi brevi ed in alternativa alla liquidazione coatta dell’ente, quando essa potrebbe pregiudicare la stabilità del sistema e l’interesse pubblico. La risoluzione è un processo di ristrutturazione gestito dalla Banca d’Italia, attraverso gli strumenti contemplati dalla Direttiva BRRD, finalizzato ad evitare interruzioni nella prestazione dei servizi della banca, a risanare i rami d’azienda che presentino prospettive di sostenibilità economica ed a liquidare quelli restanti. In questo contesto, la Banca d’Italia potrà: - cedere sul mercato una parte dell’attivo; - trasferire temporaneamente le attività e passività a una “banca ponte” per una successiva cessione sul mercato; - trasferire le sofferenze ad una “bad bank” (che ne gestirà la liquidazione); - ricorrere al c.d. “bail in” ossia “la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori”.

     

    d) Il bail-in Attraverso questo strumento, le risorse necessarie al fine di ricostituire l’equilibrio patrimoniale e finanziario della banca sono reperite al suo interno: la Banca d’Italia può infatti disporre la svalutazione e la conversione di alcune passività dell’ente sottoposto a risoluzione. Non sarà più lo Stato a coprire le perdite, quanto piuttosto – secondo una precisa gerarchia – gli azionisti, gli obbligazionisti ed i detentori di altri titoli, ed in ultimo i clienti. Sono escluse dal bail-in diverse passività, tra cui i depositi fino a 100.000 euro, alcune passività interbancarie e le passività garantite, compresi i covered bond. La Banca d’Italia può anche disporre l’esclusione di altre passività in relazione a situazioni specifiche. Le perdite residue possono essere trasferite ad un fondo di risoluzione interbancario che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato sottoposto a bail-in almeno l’8% delle passività totali.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale.

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