D.lgs. n. 135/2018, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019
Cos’è successo
Con specifico riferimento alle concessioni di impianti idroelettrici con una potenza nominale media superiore a 3 MW, l’articolo 11 quater, d.l. n. 135/2018 (c.d. “D.L. Semplificazioni”, convertito con modificazioni in l. n. 12/2019) ha modificato il d.lgs. n. 79/1999.
La nuova disciplina prevede che alla scadenza, decadenza o rinuncia delle concessioni delle opere idroelettriche (c.d. “opere bagnate”), queste passino a titolo gratuito alla relativa Regione. Viene, tuttavia, previsto un indennizzo pari al valore non ammortizzato del bene oggetto di investimento nel caso in cui gli investimenti fatti dal concessionario sulle predette opere siano stati previsti dall’atto concessionario o autorizzati dal concedente. Per quanto attiene, invece, le opere non strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto idroelettrico (c.d. “opere asciutte”), viene riconosciuta la corresponsione di un prezzo.
Per le Regioni è prevista la possibilità di assegnare le concessioni (i) ad operatori economici privati, tramite l’esperimento di procedure ad evidenza pubblica; (ii) a società con capitale sia pubblico che privato, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del socio privato (c.d. partenariato pubblico-privato “istituzionale”); (iii) tramite l’istituto del partenariato pubblico-privato c.d. “contrattuale”.
Le Regioni, entro il termine del 31 ottobre 2020, devono disciplinare le procedure di assegnazione delle concessioni che, in base alle previsioni del nuovo testo dell’art. 12, d.lgs. n. 79/1999, dovranno includere, inter alia, le modalità per lo svolgimento delle procedure, i criteri di ammissione e di assegnazione delle concessioni, i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica, i criteri di valutazione delle proposte progettuali e i termini di durata delle nuove concessioni.
I concessionari sono tenuti a corrispondere con cadenza semestrale un canone, il cui ammontare è determinato dalla relativa legge regionale, composto di una componente fissa e di una variabile. La componente fissa è calcolata sulla base della potenza nominale media di concessione, mentre la componente variabile è determinata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto fra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Gli importi corrisposti dai concessionari a titolo di canone come sopra determinato sono destinato, nella misura minima del 60%, alle Provincie sul cui territorio insistono le singole derivazioni.
Perché è importante
Il D.L. Semplificazioni ha ridefinito la disciplina sulle concessioni di grandi derivazioni d’acqua ad uso idroelettrico rendendola efficiente e coerente con le disposizioni dell’ordinamento dell’Unione Europea.
L'obiettivo di queste modifiche è stato quello di rendere questa disciplina più efficiente, ovvero più funzionale e pratica nella gestione delle concessioni. Allo stesso tempo, si è cercato di renderla coerente con le normative e le regolamentazioni stabilite a livello dell'Unione Europea.
In altre parole, il Decreto ha cercato di semplificare e migliorare la gestione delle concessioni di grandi impianti idroelettrici, garantendo che queste regole siano in linea con le direttive e i requisiti stabiliti a livello europeo. Ciò ha lo scopo di favorire una maggiore armonizzazione e standardizzazione delle pratiche in materia di concessioni idroelettriche, promuovendo una migliore integrazione e cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione Europea che hanno impianti idroelettrici. Questo può comportare benefici come una maggiore trasparenza, un'efficace utilizzazione delle risorse idriche e una gestione sostenibile e in linea con gli standard europei nel settore idroelettrico.
Occorrerà ora vedere come le singole Regioni implementeranno la normativa nazionale sopra descritta per poterne valutare definitivamente l’efficacia e l’incisività.