La tua ricerca

    28.04.2017

    La portata della delega gestoria nelle s.r.l.: contenuto e limiti


    La Suprema Corte, con sentenza n. 25085 del 7 dicembre 2016, ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale, da parte del consiglio di amministrazione a favore di singoli consiglieri delegati con esercizio disgiunto dei poteri, nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo.

     

    1. Introduzione

     

    La delega di gestione è uno strumento sempre più comune nella prassi societaria destinato a garantire una più efficiente organizzazione della società data l’ampiezza delle attività e delle funzioni del consiglio di amministrazione. È proprio in un’ottica di razionalizzazione e ottimizzazione dei modelli organizzativi aziendali che gli amministratori spesso sono indotti ad avvalersi dell’attività dei procuratori ai quali sono conferiti incarichi per il compimento di una serie di attività e operazioni in nome e per conto della società. Lo strumento della delega gestoria può essere ampiamente utilizzato, a condizione di rispettare la misura di compatibilità tra i vari modelli organizzativi e le norme inderogabili dell’ordinamento societario che riservano l’esercizio della funzione amministrativa ai soggetti all’uopo nominati. Con sentenza 7 dicembre 2016 n. 25085, la Corte di Cassazione si è pronunciata, assumendo una posizione innovativa rispetto al passato, sul tema dell’ammissibilità di una delega di gestione di carattere generale operata dal consiglio di amministrazione di una s.r.l. verso singoli consiglieri ai quali l’esercizio dei poteri delegati era stato attribuito in via disgiunta.

     

    2. Il fatto

     

    La vicenda da cui trae origine la sentenza in commento concerne un giudizio promosso in sede di legittimità da una società di capitali a responsabilità limitata contro una decisione della Commissione Tributaria della Regione Lombardia (“CTR Lombardia”) che aveva rigettato l’appello della società e confermato la decisione con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, in quanto l’atto era stato sottoscritto da un soggetto ritenuto non legittimato a rappresentare la società nei confronti dei soggetti terzi. La CTR Lombardia rilevava che lo statuto sociale attribuiva anche ai consiglieri delegati eventualmente nominati i poteri di rappresentanza della società nei limiti dei poteri a essi conferiti e che il consiglio di amministrazione aveva conferito la carica di consigliere delegato a tre amministratori attribuendo agli stessi, in deroga al principio di collegialità, il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione spettanti al Consiglio, senza limitazioni o esclusioni, nonché la rappresentanza della società per il compimento degli atti rientranti nelle rispettive deleghe, con firma libera e disgiunta. La suddetta delega veniva dichiarata nulla dalla CTR Lombardia in quanto rilasciata in violazione delle disposizioni di legge e, pertanto, la società promuoveva ricorso in Cassazione.

     

    3. La posizione della Cassazione 7 dicembre 2016, n. 25085 nel contesto del dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul tema della possibile ampiezza del contenuto della delega di gestione

     

    La Suprema Corte ha riconosciuto la legittimità di una delega di gestione di carattere generale nella misura in cui la stessa non sia diretta ad escludere l’esercizio di un concorrente potere di gestione da parte dell’organo collegiale amministrativo. Secondo la Corte di legittimità, la delega generale di tutte le attribuzioni del consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze inderogabili ex lege, non trova ostacolo nella legge né nel principio di collegialità e al contrario, può vantare il proprio fondamento negli articoli 2475 e 2381 c.c., laddove è prevista la possibilità di delegare le competenze del Consiglio di Amministrazione e, addirittura, di concentrarle in uno soltanto dei suoi membri. Lo statuto di una s.r.l., costituita in epoca anteriore all’1 gennaio 2004, che preveda la facoltà del consiglio di amministrazione di delegare le proprie attribuzioni – ad eccezione di quelle riservate ex lege esclusivamente all’organo consiliare – ai singoli consiglieri delegati, con esercizio disgiunto dei poteri, non si pone, quindi, in contrasto con norme imperative e, nello specifico, con l’art. 2475, comma 3, c.c. (nel testo riformato dal d.lgs. n. 6 del 2003); tale norma – fatte salve le previsioni dell’ultimo comma – non impone infatti l’applicazione inderogabile del principio di collegialità, attesa l’espressa natura suppletiva che rivestono le disposizioni in questione rispetto ad eventuali diverse disposizioni dettate in materia dall’atto costitutivo (commi 1, 3 e 4). Peraltro, secondo la Corte, la disposizione statutaria che autorizzi la delega generale nei termini sopra accennati non costituisce impedimento alla concorrente legittimazione del consiglio di amministrazione all’esercizio dei poteri di gestione dell’impresa, in considerazione dei poteri informativi, di intervento direttivo e di valutazione, nonché di avocazione e revoca – analoghi a quelli indicati nell’art. 2381 c.c. – allo stesso comunque spettanti in via preventiva, concomitante e successiva, rispetto alle attribuzioni delegate. La legittimazione processuale, infine, non può prescindere dal conferimento di una delega di poteri gestionali, ma non è sempre vero il contrario potendo l’atto costitutivo o lo statuto attribuire la legittimazione ad agire e resistere in giudizio, in nome della società, soltanto ad uno tra i soggetti dotati di poteri di rappresentanza negoziale con esercizio disgiunto dei poteri. In particolare, i giudici di legittimità hanno riconosciuto come sia necessario, ai fini della compatibilità e ammissibilità di una delega gestoria di carattere generale rispetto ai principi dell’ordinamento giuridico, tenere in considerazione due criteri ermeneutici: i) l’oggetto della delega e ii) i comportamenti attuativi della procura. Quanto all’oggetto della procura, le maggiori criticità sorgono ogni qualvolta le funzioni delegate non abbiano carattere meramente esecutivo per l’impresa, ma prevedano ampi spazi di autonomia decisionale. È in queste ipotesi, infatti, che si annida maggiormente il rischio di incorrere nella fattispecie illegittima di una delega abdicativa del consiglio di amministrazione. Per evitare censure, occorre dunque che la delimitazione negoziale dei poteri conferiti non vada oltre i confini delle decisioni attinenti alla politica d’impresa e alla definizione degli obiettivi globali in singoli settori. Il potere di direzione strategica deve pertanto rimanere nelle competenze dell’organo collegiale non potendo essere oggetto di delega senza esautorare il consiglio di amministrazione delle attribuzioni che gli sono proprie. Per quanto riguarda i comportamenti attuativi delle deleghe, a fronte di procure di dubbia interpretazione è necessario ricorrere al criterio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. e ricercare, quindi, quale sia stata la comune intenzione delle parti al fine di stabilire se il consiglio di amministrazione abbia perseguito uno scopo abdicativo. Ad esempio, il consenso anticipato da parte del delegante alla ratifica di tutti gli atti compiuti dal delegato integrerebbe molto probabilmente gli estremi di una condotta tale da far presumere l’avvenuto esautoramento dell’organo collegiale.

     

    4. Considerazioni conclusive

     

    La sentenza della Corte Suprema in commento si pone in una posizione decisamente innovativa rispetto all’orientamento dottrinario e giurisprudenziale precedente e tendente a ritenere invalida, in quanto contraria ai principi dell’ordinamento, una delega di gestione di carattere generale. Viene compiuto pertanto un importante passo avanti che sembrerebbe consentire di ritenere ammissibili anche deleghe di gestione di portata generale purché non si tratti di strumenti utilizzati allo scopo di privare l’organo amministrativo delle funzioni che per legge gli competono. Per quanto la decisione dei giudici di legittimità rappresenti una situazione di apertura rispetto agli orientamenti precedenti, non si deve dimenticare che la dilatazione dei confini dell’oggetto della delega gestoria dovrà comunque rispettare determinati limiti quali il mantenimento in capo agli amministratori del potere di direzione strategica dell’impresa sociale, nonché la conservazione di un costante flusso informativo tra organi deleganti e organi delegati ai sensi dell’art. 2381 c.c.

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com

    Canada, per le Pmi un territorio da esplor…
    Il commento di Paolo Quattrocchi su Il Sole 24 Ore.
    Approfondisci
    Cresce il numero dei Partner in ADVANT Nct…
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di Roberto de Nardis …
    Approfondisci
    Artificial Intelligence Act – una panoramica
    1.Introduzione Nel mese di aprile 2021 la Commissione europea ha avanzato una proposta di regolamento sull'Intelligenza Artificiale (di seguito, “Artificial Intelligence Act” o “AIA”). L’AIA si propone…
    Approfondisci
    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornato al 7 agosto 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l’ingresso di Piero Francesco Viganò
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con l'ingresso di Piero Francesco Viganò, proveniente da Gitti and Partners, in cui ha ricoperto per diversi anni il ruolo di esperto nel settore Energy & Utili…
    Approfondisci
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con 3 nuove promozioni
    ADVANT Nctm rafforza la compagine societaria con la nomina di  Jacopo Arnaboldi, Miranda Cellentani, ed Eleonora Parrocchetti come Equity Partner dello Studio, nelle sedi di Milano e Roma. La promozione…
    Approfondisci
    Il Garante Privacy approva il Codice di condotta sul Telemarketing: le principali novità e implicazioni pratiche
    In applicazione dell’art. 40 del GDPR, varie associazioni di categoria e dei consumatori,  hanno elaborato un Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Il Codice, approvato dal Gar…
    Approfondisci
    Crisi Ucraina | Le misure sanzionatorie (aggiornamento al 7 marzo 2023)
    Il presente memorandum non ha pretesa di esaustività ed ha il solo scopo di fornire una panoramica preliminare in merito alle sanzioni imposte e in via di imposizione nei confronti della Russia, con partic…
    Approfondisci