La sentenza del TAR di Napoli in commento[1] riconosce al terminalista ricorrente il diritto al risarcimento del danno da parte dell’Autorità Portuale di Napoli (seppur per un importo notevolmente ridotto rispetto a quello richiesto dal ricorrente) per i ritardi nell’esecuzione dei lavori di dragaggio dello scalo in prossimità degli ormeggi n. 50-55 del Porto di Napoli e rappresenta una grande rivoluzione dell’orientamento interpretativo per questo tipo di controversie, verosimilmente destinata a incidere su eventuali futuri ricorsi analoghi.
Il TAR ha accolto il ricorso notificato nel luglio 2014 da parte di un terminalista che, in forza della concessione ottenuta e sulla base dei business plan presentati all’Autorità Portuale di Napoli, avanzava la pretesa del risarcimento danni per le perdite economiche subite a causa della mancata esecuzione dei lavori di dragaggio in prossimità degli ormeggi e quindi dell’impossibilità, in pratica, di utilizzare una parte delle aree avute in concessione (oltre all’impossibilità di sviluppare i volumi di traffico attesa la limitata profondità dei fondali).
L’Autorità Portuale di Napoli, nonostante fosse obbligata - in base a quanto previsto dalla legge e sulla base dei piani operativi triennali dalla stessa approvati - a porre rimedio al progressivo interrimento e innalzamento dei fondali marini, nonché alle problematiche di pescaggio e navigabilità portuale che emergevano già a partire dal 2003, non ha mai provveduto ad effettuare tali lavori.
Il giudice rileva altresì, oltre all’inadempienza rispetto agli obblighi di manutenzione ricadenti sull’Autorità Portuale di Napoli ed alle omissioni nella risoluzione delle summenzionate problematiche, taluni fattori che hanno rallentato e impedito i lavori di dragaggio da parte dell’Autorità Portuale di Napoli e che hanno contributo ad abbattere notevolmente l’importo inizialmente chiesto a titolo di risarcimento danni da parte del terminalista. Tra principali fattori d’intralcio all’esecuzione dei lavori vi sono, in particolare, l’intrinseca complessità delle problematiche tecniche emerse, le difficoltà progettuali ed esecutive, nonché gli eventi atmosferici non favorevoli agli interventi di dragaggio.
Il giudice ha poi ulteriormente ridotto l’ammontare del danno rilevando un concorso di colpa del terminalista nella causazione del danno stesso. Il terminalista, infatti, si è risolto solo dopo diversi anni ad adire l’autorità giudiziaria, di fatto contribuendo in tal modo – secondo la sentenza – ad aggravare i danni in parola.
Con riferimento alla sentenza in commento, pur essendo tanti gli aspetti che varrebbe la pena sottolineare, appare utile soffermarsi sui due aspetti che seguono.
La sentenza desta certamente interesse, in quanto per la prima volta un’Autorità Portuale viene ritenuta responsabile per “inadempimento”, sulla scorta di una sostanziale equiparazione dell’atto concessorio ad un contratto sottoscritto dal predetto Ente e dal concessionario, configurando il tipico legame che si instaura alla nascita di un rapporto contrattuale (c.d. sinallagma) e che perdura durante il suo svolgimento, caratterizzato proprio da una prestazione e da una controprestazione.
Inoltre, rileva notare che in circostanze analoghe a quelle del caso qui in esame, è bene attivarsi immediatamente per vedere tutelati i propri diritti ed interessi onde evitare il rischio di vedersi in seguito contestato un concorso di colpa nella causazione degli stessi danni di cui si chiede il risarcimento (per il ritardo nell’attivazione dei rimedi giudiziari).
Non resta che attendere l’esito della probabile impugnazione per vedere se i giudici proseguiranno sul sentiero aperto dal TAR Campania.
[1] Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sez. I, n. 03774 del 20 luglio 2016.