Con il Regolamento (UE) n. 139/2014[1] (il “Regolamento”) - attuativo del Regolamento CE n. 216/2008, comunemente denominato “Regolamento Basico”, gli aeroporti europei sono interessati da importanti aspetti innovativi di ampia e complessa portata, che investono l’intero settore aeroportuale, da quello gestionale e tecnico-operativo a quello normativo-regolamentare.
Detto Regolamento indica, come previsto dall’art. 1, i presupposti e le modalità di concessione delle certificazioni aeroportuali e delle autorizzazioni alle società di gestione degli aeroporti, nonché le condizioni per la gestione degli aeroporti e le responsabilità di detti gestori, stabilendo come data limite per la sua attuazione il 31 dicembre 2017.
Lo scopo è quello di garantire il raggiungimento di elevati livelli di sicurezza e compatibilità ambientale nonché il libero scambio di merci, prodotti e servizi.
Per quanto riguarda l’Italia, l’ENAC - soggetto regolatore delle attività di trasporto aereo nazionale - ha emanato un documento denominato Road Map, diviso in quattro macro aree tematiche [i.e. i) Normativo-Gestionale; ii) Certificazione e Conversione dei Certificati di aeroporto; iii) Comunicazione; iv) Formazione] all’interno delle quali sono disciplinate le distinte attività da porre in essere al fine di garantire il processo di implementazione del Regolamento.
I destinatari della disciplina in esame sono:
- gli Aeroporti (Aerodromes) che rientrano nell’applicabilità di cui all’art. 4 comma 3 bis del Regolamento Basico;
- i relativi Gestori (Aerodrome Operators);
- i Fornitori dei servizi di gestione del piazzale (Apron Management Service – AMS Providers).
In sintesi, ogni aeroporto (esclusi quelli caratterizzati da bassi livelli di traffico) deve essere in possesso di un certificato. Il certificato viene rilasciato dall’Autorità se il richiedente dimostra che l’aeroporto che esso gestisce è conforme alle condizioni di certificazione e non presenta particolarità o caratteristiche che compromettano la sicurezza delle operazioni.
Il certificato riguarda l’aeroporto, le procedure operative e i relativi equipaggiamenti afferenti alla sicurezza, oltre che la struttura organizzativa del gestore.
Per gli aeroporti già certificati che rientrano nell’applicabilità del Regolamento, è necessario procedere alla conversione del certificato entro il 31 dicembre 2017.
Il Regolamento Basico prevede anche la facoltà per lo Stato membro di rilasciare un certificato separato per attestare la sola rispondenza dell’organizzazione del gestore aeroportuale alla normativa vigente.
L’ENAC ha optato, tuttavia, per la individuazione di un certificato unico, per evidenziare l’assoluta unicità della struttura aeroportuale e del gestore che la governa, come un’entità inscindibile.
Il Regolamento Basico, nel sottolineare la centralità della figura del gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, prevede altresì, nell’Allegato V bis (punti B.1(a) e B.1(f)), che lo stesso gestore stipuli appositi accordi con organizzazioni operanti presso l’aeroporto, quali fornitori dei servizi di navigazione aerea, fornitori dei servizi di soccorso, etc.
Le citate previsioni, di cui al Regolamento Basico, trovano conferma e adeguati strumenti di implementazione nel Regolamento. In particolare, il gestore aeroportuale, in sede di domanda di certificazione, deve dare evidenza degli accordi in essere con altre organizzazioni. Sul tema, l’ENAC ha avviato una serie di iniziative per l’elaborazione di schemi di Accordo Quadro finalizzati a facilitare la dimostrazione di rispondenza ai requisiti normativi fissati nel Regolamento Basico e nel Regolamento.
Da tale quadro, emerge con chiarezza la finalità di rafforzare e consolidare sempre più la figura e le competenze delle società di gestione aeroportuale, primario e diretto responsabile del funzionamento della struttura e, dunque, del sistema.
Ciò avviene proprio nel momento in cui il Governo sta varando la riforma della legge portuale, tuttavia allargando quel divario già esistente tra società di gestione aeroportuale e le autorità portuali.
Le competenze dell’autorità portuale sono, infatti, molto simili a quelle della società di gestione aeroportuale: entrambe sono responsabili, fondamentalmente, del corretto funzionamento delle aree di rispettiva competenza, della gestione del demanio portuale e aereonautico, della regolazione dei servizi ancillari alla navigazione e, più in generale, al compendio organizzato della azienda porto e aeroporto.
Tuttavia, mentre la società di gestione aeroportuale deve essere costituita sotto forma di società di capitali, come stabilito dall’articolo 2 (1) del D.M. 521 - 12/11/1997, le autorità portuali, a mente dell’articolo 6 (2) della Legge n. 84 del 28/01/1994, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, non potendo esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse.
Questi due modelli di business, del tutto simili e inseriti nel contesto del trasporto di merci e passeggeri nazionale e internazionale, saranno pertanto destinati a marciare su binari paralleli e con velocità distinte, neppure potendosi interfacciare in ottica imprenditoriale condividendo i loro rispettivi assetti e strutture. Certamente un vero peccato e un’occasione persa.
[1] Cfr. https://www.enac.gov.it/Aeroporti_e_Compagnie_Aeree/Aeroporti_italiani/ Regolamento_(UE)_n-9-_139-2-2014/index.html