A seguito delle modifiche apportate dall’art. 3, co. 1-ter del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. “Decreto Milleproroghe”) inserito in sede di conversione nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’art. 6 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 (c.d. “Decreto Liquidità”) convertito con la Legge 5 giugno 2020, n. 40, le perdite dei “bilanci 2021” sono sterilizzate, in linea con quanto previsto già per i “bilanci 2020”.
Ed invero, alle perdite emerse negli esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano:
Non sono stati invece prorogati i regimi derogatori[1] di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Liquidità in virtù dei quali, rispettivamente, era stato previsto che (i) la valutazione delle voci di bilancio dell’esercizio 2020 potesse avvenire nella prospettiva della continuazione aziendale laddove tale situazione risultasse dal bilancio dell’esercizio precedente e (ii) ai finanziamenti dei soci o dei soggetti che esercitano direzione e coordinamento della società non si applicassero gli artt. 2467 c.c. e 2497-quinquies c.c., in modo tale da non assoggettare i crediti derivanti da tali finanziamenti ad un rimborso postergato rispetto alle pretese creditorie di terzi creditori.
Il presente documento ha ad oggetto la disamina delle norme di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe, focalizzandosi, in particolare, (a) sugli esercizi relativamente ai quali tali norme trovano applicazione, (b) sulle decisioni oggetto di differimento, (c) sulla possibilità di cumulare le perdite maturate nel 2021 (superiori e inferiori a un terzo) con quelle degli esercizi successivi, (d) sul rapporto con la sterilizzazione dei “bilanci 2020” e, brevissimamente, (e) sul (mancato) coordinamento con la disciplina dell’”allerta” di cui al Codice della Crisi.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Liquidità, come modificato dal Decreto Milleproroghe:
“1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.
Ai sensi del primo comma della disposizione citata, le perdite oggetto di sterilizzazione sono quelle “emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2021”: l’arco temporale preso in considerazione dalla norma, pur coincidendo per tutte le società con un unico esercizio sociale, non è uguale per ciascuna di esse ma dipende dalle scelte statutarie individuali sulla data di chiusura dell’esercizio. Così, a titolo esemplificativo[2]:
- per le società il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;
- per le società che chiudono gli esercizi il 30 giugno di ogni anno le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022;
- per quelle che chiudono l’esercizio il 30 aprile le perdite “sterilizzate” sono quelle emerse nel periodo 1° maggio 2021 - 30 aprile 2022.
Relativamente a tali perdite, gli interventi previsti dalle disposizioni codicistiche devono avvenire entro l’assemblea di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026[3], previa distinta indicazione in appositi prospetti nell’ambito della Nota integrativa (i) della relativa origine e (ii) delle movimentazioni avvenute nel corso dell’esercizio, onde tenerle separate da eventuali perdite future non “coperte” dalla disciplina[4].
Mentre il differimento al quinto esercizio successivo dell’assunzione degli opportuni provvedimenti opera (anche questa volta) di diritto in maniera automatica con riferimento alle perdite “2021” superiori ad un terzo del capitale ma che non incidono sul minimo legale, la facoltà di beneficiare della sterilizzazione le perdite qualificate che impattano anche sul capitale sociale è rimessa ai soci.
In entrambe le situazioni, i soci rimangono sempre liberi di non avvalersi di tale postergazione adottando anticipatamente, prima del decorso del quinquennio, gli opportuni provvedimenti volti a coprire le perdite registrate. [5].
Resta fermo in ogni caso l’obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l’assemblea, dando conto ai soci della perdita superiore a un terzo del capitale sociale (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 1, c.c.). Gli amministratori devono presentare ai soci la Relazione sullo stato patrimoniale della società, con le osservazioni del Collegio Sindacale o del Comitato per il controllo sulla gestione, depositandola entro 8 giorni prima dell’assemblea (cfr. art. 2446, co. 1, e 2482-bis, co. 2, c.c.). Non è quindi possibile “prescindere dalla rilevazione formale delle perdite emerse nell’esercizio che comprende il 31 dicembre [2021 ndr] attraverso la redazione di uno specifico documento contabile adducendo a giustificazione di tale omissione la loro irrilevanza fissata per legge”[6].
Con riferimento alla disposizione sommariamente esaminata al paragrafo precedente, sorge il dubbio se la stessa trovi applicazione anche alle perdite che matureranno nel corso degli esercizi successivi rispetto a quello del 2021.
Vi è quindi da chiedersi se ai fini dell’applicazione dell’art. 6 del Decreto Liquidità rilevino solo le perdite maturate nel 2021 superiori a un terzo ovvero anche quelle inferiori che, laddove portate a nuovo e solo se sommate a perdite maturate in esercizi successivi, superano il limite di un terzo del capitale sociale.
Per rispondere a tale quesito risulta opportuno distinguere due ipotesi: la prima riguarda le perdite dell’esercizio 2022 (o seguenti) autonomamente rilevanti, la seconda concerne invece le perdite dell’esercizio 2022 che assumono rilievo solo se sommate con quelle inferiori a un terzo del 2021.
3.1 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) autonomamente rilevanti
La dottrina[7], allo stato, sembra concorde nell’escludere l’applicabilità della sterilizzazione delle perdite di cui all’art. 6 del Decreto Liquidità alle perdite che matureranno nel corso dell’esercizio 2022 e in quelli successivi. Dunque, in caso di mancata proroga di tale regime, troverà applicazione il regime ordinario di cui alle disposizioni codicistiche:
Tale conclusione poggia sulla lettura del comma 4 dell’art. 6 del Decreto Liquidità, dal quale emerge l’intenzione del Legislatore di tenere distinte le perdite che rientrano nel regime di temporanea sospensione quinquennale dalle altre perdite che possano eventualmente sorgere nel corso del quinquennio di sospensione e alle quali non si applica tale regime.
3.2 Perdite dell’esercizio 2022 (e successivi) rilevanti solo se considerate unitamente a quelle inferiori a un terzo registrate nell’esercizio 2021
Con riferimento alle perdite che superano un terzo del capitale sociale solo se considerate unitamente a quelle emerse nel corso dell’esercizio 2021 (laddove inferiori a un terzo del capitale), si segnalano due orientamenti tra loro contrapposti:
(i) secondo il primo, le perdite suscettibili di sterilizzazione sono solo quelle incidenti sul capitale in quanto, nel caso in cui la società registri perdite dal Conto economico del 2021 e queste risultino coperte dalle riserve patrimoniali, tale valore non sarebbe da sterilizzare[8].
(ii) stando al secondo orientamento, l’art. 6 integra un criterio di tipo economico e non patrimoniale. Dunque, l’ammontare delle perdite oggetto di sterilizzazione è quello che risulta dal Conto economico, non essendo limitato a quello che incide sul capitale nominale[9].
Su tale tema rileva il caso Assonime n. 6 del 2021[10], ove, da un lato, si sottolinea che la finalità dell’art. 6 del Decreto Liquidità consiste nell’impedire l’applicazione degli obblighi di riduzione e ricapitalizzazione previsti dalle disposizioni codicistiche per le perdite registrate nel 2021, apparendo quindi riferibile alle sole perdite superiori a un terzo. Dall’altro lato però si evidenzia che la ratio della disciplina è volta a evitare che l’applicazione di regole codicistiche porti alla liquidazione di imprese che riportano perdite straordinarie dovute alla pandemia. Alla luce di tale considerazione, la sterilizzazione si applica a tutte le perdite registrate nel Conto economico relativamente all’esercizio 2021 e non solo a quelle superiori a un terzo del capitale sociale.
Tale conclusione sembra ragionevole in considerazione del fatto che, laddove la sterilizzazione si applicasse solo alle perdite superiori a un terzo del capitale sociale registrate nell’esercizio 2021, ne risulterebbero paradossalmente avvantaggiate le società senza (o con meno) riserve utilizzabili per coprire le perdite in questione[11].
Quanto invece al rapporto tra le perdite dell’esercizio 2021 e quelle registrate nell’esercizio 2020, si segnala che i primi commenti in dottrina[12] appaiono orientarsi nel senso che il quinquiennio per la copertura delle perdite 2021 sarà in ogni caso autonomo rispetto a quello entro cui dovranno essere ripianate quelle relative al 2020.
Di conseguenza, le perdite registrate nel corso dell’esercizio 2020 dovranno essere recuperate entro l'approvazione del bilancio relativo al 2025 (cioè nella primavera del 2026), mentre quelle relative all’esercizio 2021 potranno essere ripianate entro l'approvazione del bilancio 2026 e quindi entro i mesi di aprile/giugno 2027 (nel corso dell'assemblea che andrà ad approvare i risultati dell'esercizio 2026).
Da ultimo si accenna alla possibile (e probabile) situazione paradossale[13] secondo cui talune società che nell’esercizio 2021 abbiano registrato perdite tali da ridurre il capitale sociale al di sotto del minimo legale non saranno tenute ad assumere i provvedimenti di ricapitalizzazione previsti dal codice civile (sino all’approvazione del “bilancio 2026”) bensì, con tutta probabilità[14], sottoposte alle misure di allerta depotenziando i benefici della sterilizzazione.
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Paolo Gallarati, Filippo Federici e Paola Giordano.
[1] Sul tema si rinvia a F. Federici, D. Avaro e A. Fabris, Emergenza Coronavirus: profili di diritto societario, reperibile al link https://www.advant-nctm.com/news/articoli/emergenza-coronavirus-profili-di-diritto-societario
[2] In questi termini cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.2 e M. Meoli, “Le perdite di capitale", in QuaderniEutekne “Le novità del bilancio 2021”, cap. 9, p. 231.
[3] Ex multis, F. Roscini Vitali, Sterilizzazione delle perdite ammessa anche sui bilanci 2021, in Il Quotidiano del Diritto, Il Sole 24 Ore, 15 febbraio 2022.
[4] Cfr M. Meoli, op. cit., p. 239.
[5] Cfr M. Meoli, op. cit., p. 237 e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.8.; Circolare Min. Sviluppo economico del 29 gennaio 2021, n. 26890.
[6] In questi termini, si veda Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.4.
[7] Cfr M. Meoli, op. cit., pp. 240 s.; Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.7.
[8] Ne dà conto M. Meoli op. cit., p. 242. Tale posizione è riferibile, inter alia, al Consiglio nazionale del Notariato, in particolare nello studio 88-2021/I, § 8.
[9] Cfr. Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.1. ove “Il nuovo criterio di attivazione della norma è dunque “economico” e non più “patrimoniale” e Massima Comitato Triveneto dei Notai T.A.13.
[10] Reperibile al link https://www.assonime.it/attivita-editoriale/caso/Pagine/Il-Caso-6_2021.aspx. Peraltro, Assonime risultava già di tale avviso con riferimento all’art. 6 del Decreto Liquidità con riferimento alle perdite registrate nell’esercizio 2020: si veda la Circolare n. 3 del 2021, reperibile al link https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-3_2021.aspx, ove “questa norma [ndr l’art. 6 del Decreto Liquidità], se pure si riferisce alle società che presentino una perdita rilevante per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2020, intende attribuire a tali società un idoneo periodo temporale definito per uscire dallo stato di difficoltà in cui si trovano nel 2020. In questo senso, le società che si trovano in questa condizione sono immesse in una sorta di percorso speciale e le eventuali perdite successive, che potrebbero essere fisiologiche anche in un percorso gestionale di recupero della redditività, non dovrebbero avere un autonomo rilievo, pena il venir meno della logica di aiuto che è sottesa alla disciplina.”.
[11] Cfr. M. Meoli op. cit., p. 243; Id, “Nella sterilizzazione delle perdite 2020 anche quelle inferiori a un terzo”, in Il Quotidiano del Commercialista, www.eutekne.info, 9 novembre 2021 e Caso Assonime n. 6/2021, cit., p. 5.
[12] Cfr. A. Ciaccia, “Perdite d’esercizio 2021 recuperabili entro il 2026”, in Ipsoa Quotidiano, pubblicato il 7 marzo 2022; L. De Angelis, “Perdite 2021 recuperabili entro l’esercizio 2026”, in ItaliaOggi, n. 42, p. 27, pubblicato il 19 febbraio 2022.
[13] Tematica àià sollevata anche da Assonime nella Circolare n. 3 del 2021, cit., e da M. Meoli op. cit., p. 257.
[14] Sebbene la bozza degli indici elaborati dal CNDCEC non siano stati ancora approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico, si dubita che il sistema di allerta di cui al Codice della Crisi possa fare a meno, quali indicatori e indici della crisi, situazioni di patrimonio netto negative determinate da perdite.