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    30.03.2018

    L'abuso di potere della minoranza


    1. Il caso esaminato dal Tribunale di Milano

    Due soci di minoranza di una società a responsabilità limitata (“Alfa S.r.l.”), proprietari di una partecipazione pari al 45% del capitale sociale, impugnavano la delibera di nomina dell’amministratore unico poiché - a loro dire - assunta dai soci di maggioranza in violazione dello statuto sociale.

     

    Tale vizio non riguardava l’oggetto della decisione ma la sua modalità di assunzione: secondo i soci di minoranza essa avrebbe dovuto essere adottata con “delibera assembleare” e non, come avvenuto, tramite “consultazione scritta”.

     

    È quindi bene ricordare che, ai sensi del Codice Civile, le deliberazioni in questione possono essere assunte, tra l’altro, tramite:

    • delibera assembleare, cioè adottando il cd. metodo collegiale che presuppone la presenza dei soci nel medesimo consesso, la simultanea discussione e delibera sugli argomenti all’ordine del giorno (art. 2479bisc.);
    • consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, cioè esprimendo il proprio assenso in merito ad un testo di decisione trasmesso dal socio proponente (art. 2479, co. 3, c.c.).

    La scelta di una delle due modalità era fondamentale per Alfa S.r.l. considerato che:

    • una delibera deve essere assunta in sede assembleare se lo richiedono i soci che detengono almeno 1/3 del capitale sociale (art. 2479, co. 3, c.c.);
    • per il solo caso di delibera assembleare, lo statuto di Alfa S.r.l. richiedeva la partecipazione del 70% del capitale sociale, così da rendere sempre necessaria la presenza dei soci di minoranza per la validità della riunione (c.d. quorum costitutivo).

    Diversamente, l’assunzione di decisioni mediante consultazione scritta - presupponendo la trasmissione a tutta la compagine sociale del testo di decisione in merito al quale raccogliere le manifestazioni di consenso - necessita solo di raccogliere voti favorevoli di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

     

    Nel caso in esame, i soci di maggioranza avevano convocato l’assemblea per deliberare sulla nomina dell’amministratore unico. I soci di minoranza non avevano presenziato all’assemblea così da fare mancare il quorum del 70%. Per tutta risposta, i soci di maggioranza, invocando la necessità di scongiurare la paralisi della società in mancanza di un amministratore, nominavano l’amministratore unico tramite consultazione scritta forti della titolarità di una partecipazione rappresentativa di più della metà del capitale sociale.

     

    I soci di minoranza si opponevano a tale decisione affermando il loro diritto a pretendere che la decisione venisse assunta, come previsto dalla legge, con il metodo assembleare, fermo il rispetto del quorum rafforzato previsto dallo statuto.

     

     

    1. La decisione del Tribunale di Milano

    Il Tribunale di Milano, in sede cautelare, ha ritenuto che la nomina dell’amministratore unico di Alfa S.r.l. era stata assunta dai soci di maggioranza in violazione delle regole statutarie.

     

    Infatti, la scelta da parte dei soci di maggioranza del metodo della consultazione scritta era finalizzato a escludere i soci di minoranza dalla decisione (il loro 45% non era infatti sufficiente per impedire ai soci di maggioranza di raggiungere il quorum del 50%+1).

     

    Il Tribunale ha poi aggiunto che i soci di minoranza hanno il diritto e non il dovere di partecipare all’assemblea con la conseguenza che non può definirsi di per sé “strumentale” l’esercizio di tale diritto (ossia la partecipazione o meno all’assemblea).

     

    Diversamente, secondo il Tribunale di Milano, l’abuso del diritto può configurarsi nel caso in cui la mancata partecipazione dei soci di minoranza all’assemblea sia finalizzata a ledere i diritti o gli interessi della società o dei soci di maggioranza.

     

    Per questi motivi il Tribunale ha affermato che “il pregiudizio che subiscono i soci di minoranza di vedere la società gestita da una persona che non gode della loro fiducia (determinante in base allo statuto, data la previsione di una maggioranza particolarmente rafforzata) prevale su quello che subirebbe la società in conseguenza della sospensione della decisione di nomina”.

     

    La delibera in esame è stata, quindi, dichiarata invalida.

     

    Il provvedimento del Tribunale di Milano costituisce l’occasione per fare il punto sulla tematica in esame che, come vedremo tra poco, era già stata considerata dalla giurisprudenza.

     

     

    1. Abuso di potere e abuso di diritto

    Fin dagli anni ‘50 i Giudici hanno riconosciuto che una deliberazione assunta in modo “fraudolento” e lesivo dei diritti degli altri soci (principalmente di minoranza) possa essere legittima, a prescindere dalla violazione di specifiche norme di legge o statutarie.

     

    Si tratta, ad esempio, dei casi di riduzione e contestuale ricostituzione del capitale sociale con conseguente esclusione dalla compagine sociale del socio di minoranza che non fosse in condizione di partecipare a tale ricostituzione. Analogamente si può pensare a ipotesi di ripetuti aumenti di capitale che comportavano la progressiva diluizione della partecipazione del socio di minoranza.

     

    Secondo una parte della giurisprudenza, tali condotte costituiscono abuso o eccesso di potere ogniqualvolta il socio di maggioranza persegua il proprio interesse personale ed antisociale oppure danneggi in modo fraudolento i diritti degli altri soci.

     

    Un secondo orientamento, oramai prevalente e consolidato, considera invece l’abuso di maggioranza quale violazione dell’obbligo generale di eseguire il contratto in buona fede di cui all’art. 1375 c.c. (Cass. 12 dicembre 2005, n. 27387).

     

    L’annullamento della delibera, quindi, richiederebbe la prova che il potere di voto determinante del socio di maggioranza: (i) sia stato esercitato fraudolentemente allo scopo di ledere gli interessi degli altri soci; oppure (ii) fosse in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone di buona fede nell’esecuzione del contratto.

     

     

    1. Quale tutela?

    Nel caso di una delibera assunta in virtù dell’abuso dei diritti sociali riconosciuti al socio di maggioranza, il socio di minoranza può richiedere l’annullamento di tale delibera ossia la sua “rimozione”.

     

    Lo stesso non sembra potersi affermare con certezza qualora le condotte abusive riguardino il socio di minoranza, poiché tali condotte avranno senz’altro impedito, all’atto pratico, l’assunzione della delibera.

     

    In questi ultimi casi, la nostra giurisprudenza pare quindi offrire la sola possibilità di ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa della mancata assunzione di una delibera.

     

     

     

     

     

     

     

    Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il vostro professionista di riferimento ovvero di scrivere al seguente indirizzo: corporate.commercial@advant-nctm.com.

     

     

     

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