Francesco mocci affronta su Diritto Bancario il tema dell’accessibilità, ossia il diritto per tutte le persone ad avere accesso ai servizi offerti attraverso siti web e applicazioni mobili, con particolare riguardo al caso in cui siano presati servizi bancari e finanziari.
1. Dalla legge Stanca all’European Accessibility Act (EAA)
Garantire la massima fruibilità di servizi e prodotti a tutti, in modo da superare le barriere derivanti da difficoltà fisiche o intellettive, è diventato un obiettivo centrale del legislatore europeo e nazionale.
È il tema dell’accessibilità, ossia, a livello generale, la possibilità per le persone disabili ([1]) di avere accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché ad altri servizi e strutture.
Di pari passo con lo sviluppo tecnologico si è accresciuta, in particolare, l’importanza dell’accessibilità nel mondo digitale, ovvero la capacità dei sistemi informatici – inclusi i siti web e le applicazioni mobili – di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive ([2]) o configurazioni particolari.
A livello interno, e ancora per pochi giorni, la norma di riferimento per l’accessibilità digitale è la l. 9 gennaio 2004, n. 4, la c.d. Legge Stanca, che si prefigge lo scopo di portare avanti una strategia dell’inclusione e di riconoscere e tutelare il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.