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    03.06.2016

    Lavoro marittimo: il nuovo regime italiano delle ispezioni


    In data 24 marzo 2016 è entrato in vigore il D.lgs. n. 32/2016, che completa il processo di riforma della disciplina sulle tutele fondamentali per i lavoratori marittimi.

     

    Il provvedimento dà, infatti, attuazione alla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE ed istituisce un articolato sistema di controllo, comprensivo anche di ispezioni, allo scopo di assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori marittimi soddisfino i requisiti fissati dalla Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.186/2006 sul lavoro marittimo.

     

    Le disposizioni del decreto si applicano a tutte le navi mercantili battenti bandiera italiana adibite alla navigazione marittima; per le navi che non effettuano viaggi internazionali e la cui stazza lorda è inferiore alle 200 GT verrà emanato un apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine di tenere conto delle specifiche condizioni. Con riferimento alle navi battenti bandiera non italiana ed i relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale, le attività ispettive continuano ad essere disciplinate dal D.lgs. n.53/2011, che prevede specifiche regole per selezionare le navi da ispezionare e le tipologie di ispezioni da attuare, al fine di ridurre l’utilizzo di navi che non rispettino i requisiti minimi di sicurezza.

     

    Al Ministero dei Trasporti è affidato il compito di dettare la successiva disciplina regolamentare e di svolgere funzioni di coordinamento generale anche con il comando generale del corpo delle capitanerie di porto e con l’ispettorato nazionale del lavoro, inclusa la programmazione di campagne ispettive mirate.

     

    Le attività ispettive da effettuarsi sulle navi hanno un oggetto molto ampio in quanto comprendono sia la verifica del rispetto delle previsioni della Convenzione n.186/2006 che delle altre norme di materia di diritto del lavoro. In particolare sono previste 4 tipologie di ispezioni:

    • ispezione iniziale per navi nuove;
    • ispezione intermedia per navi esistenti di stazza lorda pari o superiore a 200 GT e per navi che effettuano viaggi internazionali con una stazza inferiore a 200 GT;
    • ispezione di rinnovo per navi nuove o esistenti;
    • ispezione addizionale per navi nuove o esistenti.

    A tali tipologie si aggiunge anche l’ispezione avviata a seguito di presentazione di un esposto da parte di un lavoratore in ordine ad una presunta violazione della Convenzione (es. in materia di orario di lavoro).

     

    Durante i controlli, l'ispettore potrà salire a bordo delle navi liberamente e senza preavviso, informando il comandante o la persona responsabile soltanto all’inizio dell’ispezione. L’ispettore può acquisire informazioni dal comandante, dai lavoratori marittimi, dall'armatore o un suo rappresentante, su qualsiasi questione relativa all'applicazione delle prescrizioni della Convenzione e della normativa in materia di condizioni di vita e di lavoro marittimo. Egli può anche chiedere l'esibizione di ogni documento relativo all'oggetto dell'ispezione allo scopo di verificarne la conformità con la Convenzione e con la normativa nazionale in materia di condizioni di vita e di lavoro a bordo. Inoltre, l’ispettore verifica l’avvenuta affissione degli avvisi richiesti dalla normativa e la possibilità di consultazione da parte dei lavoratori marittimi della Convenzione, che deve essere presente in copia a bordo delle navi.

     

    Nell’ipotesi in cui l’ispettore rilevi gravi deficienze nell’attività della nave che, singolarmente o nel loro complesso, rendono le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori ha l’obbligo di informare l’autorità locale competente che dovrà disporre la sospensione dell’attività. Le operazioni sono sospese fino all’eliminazione della violazione o fino che l’ispettore non stabilisce le condizioni alle quali l’attività può continuare.

     

    Nei casi in cui venga accertato in sede di ispezione che le condizioni di vita e di lavoro a bordo della nave rappresentano un evidente pericolo per l’incolumità, la salute o la sicurezza dei lavoratori ovvero venga accertata una grave e ripetuta violazione delle previsioni della Convenzione n.186/2006 l’ispettore può disporre il fermo della nave, con divieto di prendere il mare.

     

    Al termine dell’attività di controllo l’ispettore deve procedere alla verbalizzazione di quanto rilevato, in lingua italiana ed inglese, notificando una copia del verbale al comandante della nave, che dovrà affiggerla in bacheca e alle competenti aziende sanitarie locali e agli uffici di sanità marittima, di frontiera e al Ministero.

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