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    29.11.2016

    Le linee autoliquidanti sono “nuova finanza” nel concordato?


    Secondo il Tribunale di Ancona (11 ottobre 2016) si tratta di contratti pendenti che proseguono regolarmente senza necessaria autorizzazione del Tribunale

     

    Il caso

    Una società presenta ricorso ex art. 161 sesto comma l.fall. ed in seguito deposita istanza ex art. 182-quinquies l.fall. con la quale chiede di essere autorizzata a continuare ad utilizzare alcune linee autoliquidanti.

     

    La questione

    La questione riguarda la qualificazione dei finanziamenti c.d. autoliquidanti alla stregua di (i) contratti bancari già conclusi che le parti possono continuare ad eseguire nel limite dell’affidamento in essere, ai sensi dell’art. 169-bis l.fall., oppure (ii) nuovi finanziamenti prededucibili che il debitore può utilizzare solo previa autorizzazione del Tribunale, ai sensi dell’art. 182-quinquies l.fall.

     

    Il dubbio si pone anche a seguito dell’espressa disposizione dell’art. 182-quinquies terzo comma l.fall. (introdotto nel 2015 in relazione al nuovo istituto della nuova finanza “urgente”) il quale consente l’istanza di autorizzazione anche per il mantenimento di linee autoliquidanti.

     

     

     

    La decisione del Tribunale

     

    Il Tribunale dichiara il non luogo a provvedere circa l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 182-quinquies l.fall. sulla base dei seguenti rilievi:

    • i contratti bancari c.d. “autoliquidanti” sono a tutti gli effetti contratti pendenti anteriori alla domanda concordataria che, ai sensi dell’art. 169-bis fall., proseguono regolarmente – quali atti di ordinaria amministrazione – generando nuovi debiti prededucibili;
    • l’autorizzazione ex 182-quinquies l.fall. non è necessaria, non trattandosi di assunzione di nuovi finanziamenti bensì di mere variazioni all’interno di una provvista già concessa;
    • diversamente si giungerebbe all’inaccettabile conclusione che tali contratti cesserebbero con la domanda di concordato e potrebbero essere “riattivati” soltanto a seguito di autorizzazione ai sensi dell’art. 182-quinquies fall.;
    • la ratio dell’art. 182-quinquies fall. è quella di favorire la continuazione dell’attività di impresa, anche mediante la contrazione di nuovi finanziamenti, non certo quella di ridurre le risorse finanziarie già in essere;
    • gli obblighi informativi al Tribunale e al commissario giudiziale sono sufficienti a fornire visibilità sulla gestione finanziaria del debitore concordatario e sul maturare di nuovi debiti prededucibili. 

    Commento

    La questione è stata oggetto di alcuni precedenti pronunce della giurisprudenza di merito, giunte conclusioni contrastanti. Tra le più recenti si veda, ad esempio (i) in senso difforme Trib. Benevento 4 febbraio 2016, che ha ritenuto necessaria l’autorizzazione ex art. 182-quinquies l.fall. e (ii) in senso conforme Trib. Rovigo 26 novembre 2015 e Trib. Rovigo 1° agosto 2016.

    Il Tribunale di Ancona conferma e consolida le conclusioni raggiunte dai citati precedenti conformi, dando continuità alla soluzione che si era già affermata nella giurisprudenza prima delle ultime modifiche normative del 2015, superando i dubbi che sembrano essere posti dalla formulazione letterale delle nuove disposizioni.  La pronuncia in esame, quindi, conferma l’orientamento (cfr. anche Trib. Alessandria 18 gennaio 2016) che in senso più ampio, con riferimento ai contratti pendenti, garantisce maggiore autonomia di gestione al debitore che prosegua l’esercizio dell’azienda e maggiore fluidità dell’attività produttiva esercitata in sede concordataria.

     

     

     

    Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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