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    19.01.2015

    Le novità del D.L. 5 gennaio 2015 n. 1 “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”


    Il legislatore interviene ancora sulla disciplina dell’amministrazione straordinaria “speciale” in relazione alla situazione dell’ILVA di Taranto, dettando disposizioni relative principalmente all’affitto ed alla vendita dei complessi aziendali, che estendono alle imprese di interesse strategico nazionale quelle già introdotte dal D.L. n. 134/2008 in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali ed in parte le modificano.

    1. Introduzione

    Il 5 gennaio 2015 è entrato in vigore il D.L. n. 1/2015 il quale ha introdotto:

    • un primo gruppo di disposizioni di portata generale per tutte le imprese c.d. “di interesse strategico nazionale in crisi” che modificano la disciplina della procedura di amministrazione straordinaria c.d. “speciale” o “legge Marzano” di cui al d.l. n. 347/2003 ed in particolare la fase dell’affitto e della vendita dei complessi aziendali;
    • un secondo gruppo di disposizioni che riguardano specificamente lo stato di crisi dell’ILVA S.p.A. e “lo sviluppo della città e dell'area di Taranto”.
    1. Le norme generali

    Le nuove disposizioni si applicano, per espressa previsione dell’art. 1, primo comma, del D.L. n. 1/2015 alle imprese che “gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231”, ossia stabilimenti presso i quali “sono  occupati  un  numero  di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione”.

     

    Questa la sintesi delle principali novità introdotte:

    • l’istanza di ammissione all’amministrazione straordinaria speciale da parte delle grandi imprese sottoposte a commissariamento straordinario ai sensi della L. n. 89/2013 è presentata dal medesimo commissario (nuovo comma 3-bis dell’art. 2 del D.L. n. 347/2003);
    • è estesa alle imprese di interesse strategico la disposizione che consente al commissario straordinario di individuare l’acquirente del complesso aziendale mediante trattativa privata tra soggetti che garantiscano la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, nonché la rapidità di intervento (modifica del comma 4-quater dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);
    • viene prevista espressamente allo stesso comma 4-quater la possibilità di procedere all’affitto dell’azienda e viene introdotto un criterio ulteriore di selezione dell’affittuario e dell’acquirente, rappresentato dalla garanzia di adeguati livelli occupazionali;
    • viene confermato che il prezzo di cessione (e il canone di affitto) non devono essere inferiori a quelli di mercato sulla base di perizia e si introduce il richiamo anche al nono comma dell’art. 105 l.fall. per la vendita dell’azienda e di rami della stessa, ove è previsto che il pagamento del prezzo può avere luogo anche mediante accollo di debiti da parte dell’acquirente, se non viene alterata la graduazione dei crediti (modifica del comma 4-quater dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);
    • si introduce il rinvio a parte della disciplina della legge fallimentare in tema di affitto di azienda (art. 104-bisfall.), con la differenza che il diritto di prelazione a favore dell’affittuario non è autorizzato dal giudice delegato, ma dal Ministro dello sviluppo economico e che al comitato dei creditori si sostituisce il comitato di sorveglianza (modifica del comma 4-quater dell’art. 4 del D.L. n. 347/2003);
    • non sono soggetti ad azione revocatoria “gli atti e i pagamenti compiuti in pendenza del commissariamento straordinario di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61” (ossia il decreto recante “Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale”) e “in attuazione della finalità di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2013 ossia “la prosecuzione dell’attività produttiva durante il commissariamento […] funzionale alla conservazione dell’attività aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi conseguenti alle situazioni di cui al comma 1 [“attività produttiva che comporti e abbia comportato pericolo gravi e rilevanti per l’integrità dell’ambiente e della salute”]” (modifica dell’art. 6 del D.L. n. 347/2003).

    Le nuove disposizioni si segnalano, ad una primissima disamina, per l’intento di derogare (così come era già avvenuto per le modifiche introdotte in occasione dell’insolvenza di Alitalia per le imprese esercenti servizi pubblici essenziali) alla procedura ordinaria di cui agli artt. 54 ss. D.Lgs. n. 270/99 per la cessione dei complessi aziendali in base al programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Il fine evidente è quello di preservare la continuità dell’impresa di interesse strategico nazionale ed i relativi livelli occupazionali, garantendo una più rapida dismissione dei complessi aziendali, secondo una procedura più snella che può prescindere dai principi di pubblicità e competitività delle vendite concorsuali. 

    1. Le norme relative all’ILVA di Taranto

    Di queste disposizioni, menzioniamo solo quelle attinenti alla disciplina concorsuale:

    • il commissario straordinario della procedura concorsuale di amministrazione straordinaria subentra nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica dal D.P.C.M. 14 marzo 2014 e non può essere considerato responsabile per le azioni compiute in esecuzione del piano;
    • il commissario straordinario, previo parere dell’Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene autorizzato a sottoscrivere con FINTECNA S.p.A. un atto transattivo con espressa sottrazione da revocatoria della liquidazione degli importi in esso convenuti.

     

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni:

     

    Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com 

     

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