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    05.04.2017

    Le ultime notizie dal mondo del lavoro marittimo e portuale


    Rinnovato il contratto collettivo dei dirigenti delle Agenzie Marittime 

     

    In data 13 febbraio 2017 è stato siglato l’accordo di rinnovo tra Manageritalia e Federagenti per il contratto collettivo dei dirigenti delle agenzie marittime. Le parti sociali all’interno dell’accordo di rinnovo hanno operato al fine di dare risposte efficaci per migliorare la produttività, aumentare l’occupazione e costruire un welfare integrativo sostenibile improntato sulla solidarietà. L’accordo ha validità dal 1 gennaio 2015 sino al 31 dicembre 2018.

     

    In primo luogo, per quanto concerne la parte economica, il rinnovo del CCNL è intervenuto riconoscendo un aumento retributivo a favore dei dirigenti pari ad Euro 80 mensili lordi dal 1 marzo 2017, un ulteriore aumento mensile di Euro 110,00 a partire dal 1 gennaio 2018 ed infine un aumento mensile di 160,00 dal 1 dicembre 2012, per un totale di 350 euro lordi nel biennio 2017/2018.

     

    Le parti hanno altresì concordato per un aumento dei contributi a carico del datore di lavoro in relazione alla previdenza complementare (Fondo Mario Negri).

     

    Per quanto concerne la parte normativa, il nuovo CCNL contiene disposizioni di notevole impatto soprattutto per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso e l’entità del risarcimento del danno qualora il licenziamento del dirigente dovesse essere ritenuto illegittimo (i.e. indennità supplementare), che hanno subito delle significative riduzioni rispetto al passato. Il nuovo periodo di preavviso secondo l’art. 39 parte da 6 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale di almeno 4 anni, 8 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a 10 anni, 10 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale fino a quindici anni e 12 mesi per i dirigenti con un’anzianità aziendale oltre i 15 anni.

     

    In tema di indennità supplementare, le parti sociale hanno rimodulato l’entità dell’indennità stessa che si articola nella seguente maniera: fino a 4 anni di anzianità aziendale varierà tra 4 e 8 mensilità, da 4 fino a 6 anni varierà tra 6 a 12 mensilità; da 6 a 10 anni varietà tra 8 e 14 mensilità, da 10 fino a 15 anni di anzianità aziendale tra 10 e 16 mensilità, oltre i 15 anni di anzianità aziendale varierà tra 12 e 18 mensilità.

     

    Sono state inoltre modificate le disposizioni relative al periodo di comporto – ovvero il periodo di conservazione del posto di lavoro – che viene ridotto da 12 a 8 mesi. È stato tuttavia prolungato il periodo di comporto con riferimento ai dirigenti ammalati gravemente, per i quali si stabilisce che sarà prolungata la conservazione del posto fino a 14 mesi, in caso di patologia grave e continuativa che comporti terapie salvavita, periodicamente documentata da specialisti del servizio sanitario nazionale e alla condizione che siano esibiti dal dirigente i predetti certificati medici.

     

    Nell’ambito dell’accordo è stato, infine, previsto un rafforzamento delle politiche attive con l’introduzione di un voucher di Euro 5.000 da utilizzare per servizi di ricollocazione presso società convenzionate o come autofinanziamento per l’avvio di attività imprenditoriali.

     

    Altre news

     

    Si sta dilatando la divergenza tra il governo spagnolo e i sindacati sulle modalità con le quali dovrà essere cambiata la normativa nazionale sul lavoro portuale, al fine di adeguarla alla legislazione dell’UE, così come sollecitato lo scorso anno dalla Commissione Europea. Bruxelles ha, infatti, nuovamente deferito la Spagna dinanzi la Corte di Giustizia, che già nel 2014 aveva statuito la non conformità della legge spagnola alla legislazione europea. In particolare, la Corte di Giustizia aveva decretando l’illegittimità del sistema delle società c.d. «Sagep», che prevedevano l’obbligo per i terminalisti di partecipare al capitale sociale di tali società e di servirsi unicamente di tali soggetti per la somministrazione di manodopera. Un ulteriore sentenza potrebbe comportare per il governo spagnolo una sanzione pari ad Euro 134mila, che si aggiungono alla multa di 21,5 milioni di euro a cui già ora la Spagna deve far fronte.

     

     

     

    Le organizzazioni sindacali del settore trasporto hanno chiesto ulteriori chiarimenti al Ministero del Trasporto rispetto all’applicazione degli emendamenti STCW di Manila per alcune categorie particolari (allievi elettricisti) rispetto alle quali sono sorte alcune problematiche che impediscono ora l'imbarco. In particolare, agli allievi elettricisti, ancorché in possesso del requisito dei diciotto mesi di navigazione nei sessanta mesi precedenti, verrebbe negata la possibilità di ottenere la qualifica di «comune elettrotecnico».

     

     

     

     

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