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    25.02.2015

    L’effetto esdebitatorio del concordato preventivo non si estende all’ipoteca prestata sui propri beni dal socio illimitatamente responsabile


    Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 16 febbraio 2015, n. 3022 stabiliscono che il socio illimitatamente responsabile di società di persone non può considerarsi a tal fine terzo rispetto alla società e pertanto la garanzia ipotecaria prestata a titolo personale non può essere considerata garanzia per un’obbligazione altrui, con la conseguenza che il creditore ipotecario dovrà essere considerato privilegiato in sede concordataria.

     

    Il caso

    Il socio di una società in nome collettivo conveniva in giudizio la banca che aveva concesso un finanziamento alla società (di cui lo stesso era socio), a garanzia del quale il socio aveva costituito ipoteca su propri beni.

     

    Il socio, sul presupposto dell’intervenuta omologazione ed adempimento della proposta di concordato preventivo della società, chiedeva quindi la cancellazione dell’ipoteca sull’assunto che l’efficacia remissoria del concordato della società – che ai sensi dell’art. ... l.fall. si estende anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili – comportasse anche l’estinzione della garanzia prestata a titolo personale.

     

    La banca eccepiva che il preteso effetto remissorio aveva effetti unicamente sulla responsabilità personale del socio, ma non anche sulla garanzia reale da questi prestata quale terzo datore di ipoteca.

     

    Il Tribunale rigettava la domanda e lo stesso faceva il giudice di secondo grado. In particolare, la Corte d’Appello rilevava che l’efficacia remissoria del concordato preventivo interessa la posizione del socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni della società, ma non può estendersi fino a ricomprendere la garanzia ipotecaria concessa a titolo personale e con beni non ricompresi nella procedura di concordato preventivo.

     

    Il socio proponeva quindi ricorso alla Suprema Corte, ove – ritenuta la questione oggetto di contrasto nonché di particolare importanza – veniva rimessa alle Sezioni Unite.

     

     

     

    Le questioni

    L’art. 184 l.fall. dispone che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 l.fall. e che, tuttavia, essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso mentre per altro verso, salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

     

    Le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se l’art. 184, primo comma, l.fall., pur non prendendo in considerazione la fattispecie dei terzi datori di ipoteca, sia applicabile anche a questi ultimi e se, nel caso in cui il datore di ipoteca sia un socio illimitatamente responsabile, permanga la garanzia ipotecaria da lui prestata in favore della società.

     

    La decisione

    Le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi:

    • essendo la garanzia ipotecaria comunque prestata per un debito della società per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorché il bene ipotecato sia di proprietà del solo socio che ha concesso l’ipoteca, il credito deve essere riconosciuto in sede concordataria con il privilegio ipotecario;
    • il creditore ipotecario ha quindi diritto in sede concordataria al pagamento integrale, con la possibilità di stralcio nei limiti di cui all’art. 160, secondo comma, l.fall. fino al valore di liquidazione del bene;
    • in caso di soddisfazione non integrale del credito nel concordato, residua la soggezione del bene del socio per il residuo credito, salvo il successivo regresso di questo verso i coobbligati;
    • fermo il principio della natura sussidiaria della garanzia ipotecaria rispetto all’obbligazione garantita – che determinerebbe, ai sensi dell’art. 2878, primo comma, n. 3, c.c., l’estinzione della garanzia – le dovendo il credito garantito trovare soddisfazione integrale in sede concordataria, esso continua a far carico al socio coobbligato.

    Il commento

    La pronuncia delle Sezioni Unite sembra superare un’impostazione seguita dalla dottrina, secondo cui l’art. 184, secondo comma, l.fall. sancisce (non un’estensione della procedura ai soci bensì) un’estensione a favore di questi ultimi degli effetti esdebitatori o comunque modificativi dei rapporti obbligatori sociali: conseguentemente, secondo questo orientamento, per le obbligazioni sociali anche i soci illimitatamente responsabili sono gravati nei limiti della proposta prevista dal piano e l’esecuzione del concordato libera, in relazione alle obbligazioni sociali, anche i soci illimitatamente responsabili.

     

    Non sembra invece che la pronuncia in esame scalfisca il principio, affermato da larga parte della dottrina, per cui i creditori sociali non possono comunque agire, anche nei limiti della falcidia concordataria, sul patrimonio personale dei soci prima dell’esecuzione del concordato, giacché opera il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale che, secondo costante giurisprudenza, non viene meno neanche in caso di fallimento.

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni:

     

    Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com

     

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