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    17.12.2025

    Legge sarda sulle aree idonee: stop della Corte Costituzionale


    Con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale, com’era presumibile, ha ritenuto in gran parte incostituzionale l’oramai nota Legge della Regione Sardegna n. 20/2024 in materia di aree idonee (la “Legge”).

    In merito, si riporta di seguito un sintetico riepilogo schematico delle principali argomentazioni espresse dalla Consulta unitamente alle nostre considerazioni preliminari sui riflessi della pronuncia in commento.

    * * *

    Sull’applicazione della Legge anche ai procedimenti autorizzativi già conclusi 

    La Consulta ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, co. 2 della Legge laddove impone di applicare la stessa anche ai procedimenti già conclusi. 

    Tale previsione violerebbe, infatti, i principi del legittimo affidamento e della libertà di iniziativa economica, oltre che quello di massima diffusione degli impianti FER.

    Nel segno, ad avviso della Corte, la disposizione regionale “trasmoda in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento, ponendosi in contrasto con il principio della certezza del diritto poiché determina una vanificazione di tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili, senza che tale travolgimento sia motivato da ragioni di carattere tecnico o scientifico (ex plurimis, sentenza n. 88 del 2025)”.

    In ordine al divieto di realizzazione degli impianti nelle aree qualificate come non idonee

    Coerentemente con le coordinate ermeneutiche da tempo tracciate dalla Consulta è stato ribadito che “l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025)”.

    La qualifica di un’area come non idonea determina, tutt’al più, l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili.

    In tali aree, infatti, l’installazione di un impianto può essere autorizzata, ma sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.

    Secondo i giudici “la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione”.

    Ed infatti, è nel procedimento che dovranno emergere le obiettive ragioni ostative alla realizzazione dell’impianto in un’area non idonea. Ad avviso della Corte, il procedimento autorizzativo consente, infatti, di valutare in concreto il rapporto tra le aree idonee e non, nonché di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti.

    Tale impostazione, in definitiva, permette di contrastare il fenomeno Nimby e, quindi, di evitare che vengano assecondate le volontà di alcuni organi politici regionali tese ad ostacolare la realizzazione degli impianti nei rispettivi territori.

    Alla luce di tali argomentazioni, è stata, dunque, dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che pone un divieto assoluto di installazione degli impianti FER nelle aree non idonee. 

    Sui limiti per gli interventi di revamping e repowering

    È costituzionalmente illegittima per violazione del riparto di competenze legislative, la norma regionale che introduce differenti tipologie di limiti alle attività di repowering e revamping, basati sia sull’estensione delle superfici interessate sia, di fatto, sul numero di aerogeneratori di nuova generazione autorizzabili, adottando così un criterio difforme e in contrasto con quello stabilito dal legislatore statale.

    Impianti off-shore e competenza statale

    La Corte ha chiarito che l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore è di competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti. 

    Ne deriva che le regioni, ivi inclusa la Sardegna, non possono individuare autonomamente i siti idonei all’installazione di tali impianti.

    * * *

    La Corte ha accolto gran parte delle contestazioni avanzate dal Governo contro la legge regionale sarda, confermando e rafforzando l’orientamento nazionale ed europeo a sostegno della transizione energetica.

    In merito, è auspicabile che alcuni spunti offerti dalla pronuncia in commento siano colti recepiti nell’ambito dell’attuale conversione in Legge del DL 175/2025.

    Con tale decreto, come noto, è stata significativamente ridefinita la normativa in materia di aree idonee, lasciando perplessità di non marginale rilievo anche e soprattutto con riferimento a taluni profili approfonditi dai giudici costituzionali, tra tutti l’assenza di disposizioni transitorie e la disciplina dei progetti ricadenti solo parzialmente in aree non idonee.

    L’obiettivo condiviso deve essere giungere ad un contesto normativo che sia quanto più possibile nitido ed univoco onde prevenire l’oramai costante ricorso da parte degli operatori alle sedi giudiziali per affermare principi che dovrebbero essere pacifici.

    Approfondimento a cura di Giovanni Battista De Luca, Lorenzo Piscitelli e Ludovica Petrucci.

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