Trib. Padova, 23 dicembre 2024
Anche il Tribunale di Padova, in ambito però di concordato preventivo, si esprime in senso favorevole alla concessione di misure cautelari dal contenuto analogo a quello delle misure protettive, oltre il termine massimo di legge, purché non erga omnes bensì circoscritte a specifici destinatari, le cui particolari condotte potrebbero pregiudicare il percorso di risanamento intrapreso. Invero, secondo il Tribunale patavino, solo in ipotesi di piena sovrapponibilità sia contenutistica che di individuazione dei destinatari verrebbe, in un certo senso, eluso il termine massimo di durata delle misure protettive stabilito dall’art. 8 CCII.
Si tratta di un’ulteriore pronuncia favorevole che - individuando il discrimen tra misure cautelari atipiche e misure protettive tipiche nella identificazione selettiva della platea dei destinatari - trova un compromesso tra la necessità di protezione oltre i 12 mesi delle misure protettive erga omnes e il rispetto del termine legale di durata delle stesse.