Trib. Padova, 11 febbraio 2025
In caso di violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio nell’ambito dell’istruttoria prodromica alla concessione di finanziamenti assistiti da garanzia MCC, la stessa non determina la nullità del contratto, né la conseguente esclusione dallo stato passivo della liquidazione giudiziale, bensì la sola responsabilità risarcitoria a carico della banca.
La decisione si discosta dall’orientamento maggioritario: nega la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, ritenendo che questa discenderebbe solo da norme di nullità e non da norme di condotta, come quelle che riguardano la valutazione del merito creditizio, che non sarebbero neppure riconducibili a tutela di situazioni di preminente interesse generale. La curatela deve quindi formulare eccezione di compensazione con la propria pretesa risarcitoria per non ammettere il credito della banca al passivo (così anche Trib. Napoli, che però non aveva esaminato il tema della nullità del contratto e aveva comunque escluso il credito).