La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18742 del 12 luglio 2019, ha confermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile, la cosiddetta eccezione di inoperatività della polizza assicurativa non costituisce un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, una mera argomentazione giuridica, volta a contestare il fondamento della domanda.
Essa, pertanto, non solo non può costituire oggetto di abbandono, neanche ove non sia riproposta nelle conclusioni definitive specificamente formulate, ma, come espressamente chiarito dalla Corte, tale eccezione potrà essere sollevata per la prima volta anche in appello, nonché rilevata d’ufficio dal giudice, anche a prescindere dalla tempestiva allegazione di parte, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati "ex actis". Nel caso di specie era stata eccepita solo in appello la natura della polizza a secondo rischio.
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