Il Tribunale di Bergamo (23 dicembre 2015), facendo leva sull’applicabilità “in quanto compatibili” delle disposizioni di cui all’art. 163-bis l.fall. e tenuto conto delle ragioni di urgenza del caso concreto, ha autorizzato l’affitto dell’azienda senza svolgimento di procedure competitive
Il caso
Una società depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo “con riserva” ex art. 161 sesto comma l.fall. e, successivamente, formulava istanza di autorizzazione alla stipulazione di un contratto di affitto di ramo aziendale quale atto urgente eccedente l’ordinaria amministrazione ex art. 161, settimo comma, l.fall.
L’istanza faceva seguito ai tentativi di individuazione di potenziali interessati all’affitto dell’azienda da parte della società prima del deposito della domanda di concordato, mentre solo successivamente interveniva il fattivo interessamento di un soggetto terzo, che formulava proposta di affitto (condivisa con la società ed il Commissario Giudiziale) per un periodo di 12 mesi, necessario per la conservazione dei posti di lavoro e dell’avviamento aziendale sino al momento in cui sarebbe stato possibile organizzare una gara competitiva per la vendita del compendio aziendale.
Le questioni
Il tema riguarda la possibilità di mitigare il disposto di una delle più rilevanti e discusse novità della riforma della scorsa estate – ossia la previsione di cui all’art. 163-bis ultimo comma l.fall. secondo la quale si rende necessaria una gara competitiva per la stipulazione di un contratto di affitto di azienda – rispetto alle concrete esigenze ed alla particolare urgenza del caso di specie, in forza delle quali l’applicazione della norma rischia di pregiudicare gli interessi del miglior soddisfacimento dei creditori e della conservazione della continuità aziendale.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Bergamo ha riconosciuto l’urgenza del caso concreto derivante dal fatto che, per la peculiarità dell’attività svolta dalla società, anche una minima interruzione del ciclo produttivo avrebbe irrimediabilmente disperso qualsiasi valorizzazione del compendio aziendale ed ha autorizzato quindi la stipulazione dell’affitto. Il Tribunale ha motivato la decisione valorizzando la disposizione dello stesso art. 163-bis ultimo comma l.fall. secondo cui la disciplina è applicabile “in quanto compatibile” anche all’affitto di azienda, ritenendo appunto possibile adeguare la previsione dello svolgimento di una gara competitiva alle peculiarità del caso concreto, ad esempio differendo l’esperimento della gara competitiva al momento della vendita, in un caso in cui l’affitto ponte “d’urgenza” sia l’unica misura idonea a conservare i livelli occupazionali e l’avviamento produttivo.
Commento
La pronuncia in esame appare indubbiamente condivisibile, in quanto consente di mitigare il disposto di una delle più discusse innovazioni apportate dalle riforme estive di cui alla L. n. 132/2015. Se, da un lato, infatti, la legge ha certamente inteso superare la prassi invalsa dei concordati “preconfezionati” (mutuando l’espressione statunitense del pre-packaged reorganization plan) caratterizzati dall’affitto di ramo aziendale in vista dell’acquisto finale da parte dello stesso affituario, dall’altro, è pur vero che l’affitto dell’azienda può costituire l’unico strumento in grado di assicurare una temporanea “messa in sicurezza” dell’azienda per il tempo necessario allo svolgimento della procedura fino al momento della vendita e che, nella nuova disciplina, la competitività delle vendite è oggi comunque ineludibile. Attraverso l’applicazione delle nuove disposizioni con un’attenta valutazione delle ragioni di urgenza insite nella fase c.d. di “pre-concordato” e quindi di compatibilità dello svolgimento di gare per l’affitto dell’azienda, viene quindi recuperata la possibilità che – attraverso una valutazione concreta di opportunità da parte del Tribunale, coadiuvato dal commissario giudiziale – sia consentito al debitore concordatario procedere alla stipulazione immediata dell’affitto secondo i termini più convenienti per la conservazione dei valori aziendali a beneficio dei creditori, mentre al contempo il Tribunale può assicurare che l’affittuario non acquisisca attraverso l’affitto alcuna indebita posizione di vantaggio nella successiva gara per la vendita dell’azienda.
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