Il Tribunale di Milano (18 aprile 2016) tiene fermo il proprio orientamento anche a seguito della recente decisione della Cassazione (19 febbraio 2016, n. 3324) che aveva richiesto la verifica di un effettivo pregiudizio per i creditori
Il caso
Una società presenta ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall. al Tribunale di Milano. Successivamente il commissario giudiziale deposita una relazione in cui segnala che il debitore, dopo il ricorso, ha eseguito alcuni pagamenti di crediti sorti in data anteriore (nella specie, pagamenti a favore dei dipendenti per retribuzioni). La società nega il carattere fraudolendo di tali pagamenti asserendo che essi sarebbero stati effettuati in buona fede in virtù di un accordo sindacale e costituirebbero atti di gestione ordinaria dell’impresa non richiedenti preventiva autorizzazione. Tali pagamenti non avrebbero inoltre carattere pregiudizievole considerato che i destinatari godrebbero del privilegio previsto dall’art. 2751-bis n. 1 c.c. e che il regolare pagamento delle retribuzioni avrebbe consentito di salvaguardare la continuità produttiva e l’avviamento aziendale.
La questione
Il pagamento di crediti anteriori alla domanda di concordato è consentito al debitore solo con l’autorizzazione del Tribunale, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 182-quinquies l.fall. Da ciò si desume il divieto di pagamenti non autorizzati.
A differenza di altre disposizioni, l’art. 182-quinquies l.fall. non prevede espressamente la sanzione della revoca dell’ammissione al concordato (o l’improcedibilità della domanda) in caso di violazione del divieto.
La giurisprudenza è orientata ad applicare estensivamente l’art. 173, terzo comma, l.fall. là dove dispone la revoca dell’ammissione al concordato per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice delegato e comunque di altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Milano, seguendo il proprio precedente, rigoroso orientamento, ritiene riduttivo considerare fraudolento il pagamento di crediti anteriori, unicamente sotto il profilo dell’idoneità concreta a pregiudicare l’interesse dei creditori.
Il Tribunale ha inoltre considerato che il decreto con cui era stato concesso alla società un termine per presentare la proposta definitiva di concordato vietava espressamente il pagamento di crediti anteriori e che l’esistenza di un accordo sindacale non consentiva di ascrivere il pagamento di crediti anteriori nella “gestione corrente” dell’impresa (che ha ad oggetto, invece, gli atti compiuti e le obbligazioni sorte tra la pubblicazione della domanda e l’ammissione al concordato preventivo).
Conseguentemente, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall.
Commento
Il Tribunale di Milano nella pronuncia in commento si è discostato dalla recente decisione della Cassazione 19 febbraio 2016, n. 3324, con la quale la Suprema Corte aveva cercato di attenuare la conseguenza dell’automatica revoca dell’ammissione al concordato nel caso di pagamenti di debiti anteriori non autorizzati: secondo i giudici di legittimità, la revoca del concordato può conseguire infatti solo nell’ipotesi in cui i pagamenti non autorizzati siano idonei a frodare le ragioni dei creditori e comunque a seguito di una verifica in concreto del pregiudizio che ne può derivare.
Il Tribunale di Milano ritiene di non aderire all’insegnamento della Cassazione e tiene fermo il proprio orientamento ben più rigoroso e meno flessibile. Il Tribunale, evidentemente, ha inteso sanzionare la consapevole violazione del divieto da parte del debitore, facendo conseguire l’improcedibilità del concordato, a prescindere dal fatto che tali pagamenti si possano essere rivelati utili e non abbiano in concreto pregiudicato le ragioni dei creditori e la realizzabilità della proposta concordataria.
La rigidità di questo orientamento, che finisce per pregiudicare in concreto le ragioni dei creditori, non può essere condiviso. È da seguire invece la strada segnata dalla Suprema Corte, maggiormente aderente al favor del legislatore per le soluzioni negoziali della crisi d’impresa ed ispirata alla realizzazione in concreto del principio del miglior soddisfacimento dei creditori.
Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni contattare Fabio Marelli, fabio.marelli@advant-nctm.com
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