Il 24 giugno 2022 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha pubblicato la versione definitiva della “Legge Antimonopolio della Repubblica Popolare Cinese” (“Legge Antimonopolio”) (中华人民共和国反垄断法) che entrerà in vigore il 1° agosto 2022. I lavori di modifica, iniziati nel 2017, apportano sostanziali cambiamenti alla Legge Antimonopolio del 2008 fino adesso mai emendata.
Contestualmente alla pubblicazione della legge, l’Amministrazione Statale per la Regolamentazione dei Mercati (“SAMR”), ha pubblicato le bozze di aggiornamento a sei disposizioni per allinearle alla nuova Legge Antimonopolio, in particolare:
La nuova Legge Antimonopolio prevede 70 articoli, 12 in più rispetto alla precedente versione, ed introduce numerose novità, tra cui il divieto dei cartelli hub-and-spoke, un regime di safe harbor per gli accordi anticoncorrenziali, un’enfasi sull’utilizzo dei dati, un meccanismo stop the clock nel caso di fusioni e nuove sanzioni. Viene inoltre riformata la struttura dell’Ufficio Antimonopolio della SAMR per garantire un più efficace controllo.
Safe-harbor per gli accordi anticoncorrenziali che non raggiungono una determinata soglia
L’articolo 18 della Legge Antimonopolio prevedeva che ogni accordo monopolistico fosse di per sé illegale, limitandosi a descrivere le ipotesi tipiche vietate dalla legge. Il riformato articolo 18 apporta, a riguardo, un cambiamento particolarmente significativo, prevedendo che tali accordi non siano aprioristicamente contra ius, tollerandone l’esistenza qualora l’operatore economico riesca a dimostrare che l’accordo non abbia un effetto eliminatorio o restrittivo della concorrenza. Sebbene l’onere probatorio sia particolarmente complesso e sarà necessario osservare la sua concreta applicabilità nella pratica, la nuova disposizione rappresenta un’importante apertura da parte del legislatore nei confronti degli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, viene introdotta una soglia minima di quota di mercato, determinata dall’Ufficio Antimonopolio della SAMR, sotto la quale tali accordi sono consentiti.
Divieto di cartelli hub-and-spoke
Il novello art. 19 della Legge Antimonopolio prevede espressamente il divieto di organizzarsi per far sì che altri operatori raggiungano accordi anticoncorrenziali o offrire un aiuto sostanziale ad altri operatori per raggiungere accordi anticoncorrenziali.
Questa disposizione colpisce direttamente i cartelli hub-and-spoke, nel quale il fornitore facilita il coordinamento tra i distributori, senza che questi entrino direttamente in contratto tra di loro, alterando il normale equilibrio concorrenziale. La nuova disposizione introduce la responsabilità per quei soggetti (hub) che realizzino questi comportamenti facilitatori, elevando il livello di attenzione che dovrà essere inevitabilmente riposto nella condivisione delle informazioni rilevanti tra i vari distributori (spokes) per evitare il coordinamento delle politiche di questi ultimi.
Rilievo del ruolo dei dati come strumento idoneo a restringere o eliminare la concorrenza
L'abuso di dati, algoritmi, tecnologie e regolamenti da parte di soggetti in posizione dominante sul mercato può configurare comportamenti monopolistici ai sensi dei nuovi articoli 7 e 22 della Legge Antimonopolio, la quale attribuisce una specifica rilevanza a tali strumenti in virtù della loro potenzialità di creare un eccessivo vantaggio competitivo ed alterare il normale equilibrio concorrenziale del mercato.
Possibilità di controllo da parte dell’Ufficio Antimonopolio sulle concentrazioni sottosoglia
La concentrazione tra aziende che non superi la quota di mercato sopra la quale è necessario notificare le autorità competenti può comunque avere un effetto restrittivo o eliminatorio della concorrenza. Da un lato la concentrazione può essere volta ad eliminare direttamente la concorrenza, rimuovendo dal mercato un potenziale competitor (“acquisizione killer”), dall’altro la concentrazione può comportare l’acquisto di tecnologie strategiche che garantiscono un forte vantaggio competitivo.
Per queste ragioni è stato introdotto, nell’art. 26, l’obbligo da parte degli operatori economici di notificare l’Ufficio Antimonopolio di qualsiasi operazione che possa avere l’effetto di restringere o eliminare la concorrenza sul mercato, anche se sottosoglia e, qualora l’operatore economico non dovesse comunicare tale operazione, vengono assegnati all’Ufficio Antimonopolio dei poteri investigativi.
Introduzione di un meccanismo “stop-the-clock”
È stato introdotto per la prima volta nella normativa antitrust Cinese un meccanismo di stop-the-clock che consente all’autorità di fermare il conteggio dei 90 giorni entro i quali deve esaminare i documenti forniti e pronunciarsi sull’ammissibilità della concentrazione nel caso in cui a)la parte notificante non riesca a fornire i materiali richiesti, b) quando si renda necessario accertare nuove situazioni o fatti, c) quando è necessario valutare ulteriore condizioni restrittive per la concentrazione e l’operatore commerciale presenti una richiesta di sospensione.
Contestualmente, la struttura dell’ufficio antimonopolio è stata riformata e l’organico aumentato per consentire un controllo più tempestivo ed efficace.[7]
Violazione del pubblico interesse come presupposto per le azioni legali
Benché la Legge Antimonopolio non abbia mai previsto un meccanismo per avviare un procedimento legale da parte dei privati - come una class action - è stata introdotta la possibilità, per i pubblici procuratori, di intraprendere un’azione legale nei confronti di una società che ponga in essere pratiche monopolistiche lesive del “pubblico interesse”.
Inasprimento delle sanzioni
Sono state inasprite le sanzioni già previste e sono state introdotte per la prima volta sanzioni individuali.
Accordi anticoncorrenziali
L’articolo 56 della nuova Legge Antimonopolio prevede adesso una multa dall’1% fino al 10% del fatturato dell’anno precedente o, in sua assenza, fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.[8]) a cui si aggiunge la confisca dei proventi illeciti.
Sono state introdotte sanzioni individuali, nei confronti degli amministratori delegati, rappresentanti, direttori e supervisori di progetto, che hanno partecipato all’accordo monopolistico fino a 1.000.000,00 RMB (144.902,34 EUR c.a.).
Nel caso di gun-jumping è prevista una responsabilità che varia in considerazione degli effetti derivati dall’operazione. In caso di effetti anticoncorrenziali è previsto l’annullamento dell’operazione, il ripristino dello stato precedente alla concentrazione e una multa fino al 10% del fatturato dell’anno precedente; qualora, diversamente, dall’operazione non derivino effetti anticoncorrenziali, la sanzione è costituita da una multa fino a 5.000.000,00 RMB (724.511,68 EUR c.a.).
Abuso di posizione dominante
Il nuovo testo dell’art. 57 prevede un’ammenda compresa tra l’1% e il 10% del fatturato dell’anno precedente e la confisca del guadagno illecito.
Mancata collaborazione in occasione di esami e indagini
Sono previste multe fino ad un massimo di 500,000 RMB (72. 451,17 EUR c.a.) per i singoli individui, e multe fino all’1% del fatturato dell’anno precedente per la società o, in sua assenza, una sanzione fino a 5.000.000 RMB (724.511,68 EUR c.a.).
Il contenuto di questo elaborato ha valore meramente informativo e non costituisce, né può essere interpretato, quale parere professionale sugli argomenti in oggetto. Per ulteriori informazioni si prega di contattare Hermes Pazzaglini.
[1] Provisions on Prohibition of Abuse of Intellectual Property Rights to Exclude and Restrict Competition 关禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定(征求意见稿)
[2] Provisions on Prohibition of Monopoly Agreements 禁止垄断协议规定(征求意见稿)
[3] Provisions on Prohibition of Abuse of Dominant Market Position 禁止滥用市场支配地位行为规定(征求意见稿)
[4] Provisions of the State Council on the Standards for Declaration of Consolidation of Undertakings 国务院关于经营者集中申报标准的规定(修订草案征求意见稿)
[5] Regulations on the Review of Concentration of Business Operators 经营者集中审查规定(征求意见稿)
[6] Provisions on Suppressing Abuse of Administrative Power to Exclude and Restrict Competition制止滥用行政权力排除、限制竞争行为规定 (征求意见稿)
[7] L’Ufficio Antimonopolio è stato suddiviso in tre dipartimenti: 1) dipartimento per il coordinamento dell’implementazione delle politiche sulla concorrenza 2) dipartimento per la vigilanza sugli accordi anticoncorrenziali e sull'abuso di posizione dominante sul mercato, e 3) dipartimento per il controllo delle fusioni e indagini sul gun-jumping. Inoltre, le divisioni dell’ufficio sono aumentate da 11 a 19.
[8] Tasso di cambio pari a 1 EUR = 6.9 RMB al 19 luglio 2022