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    29.04.2015

    Nuove aperture per l’utilizzo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. nel concordato preventivo


    Il Tribunale di Milano ammette la modifica di una proposta concordataria caratterizzata dall’apporto di finanza esterna mediante costituzione di un vincolo di destinazione in favore dei creditori del concordato preventivo da parte di un socio della società debitrice su un immobile di sua proprietà.  

     

    Il caso

    NCTM Studio Legale Associato ha assistito nella presentazione e nella successiva modificazione della proposta concordataria, avanti al Tribunale di Milano, una società di trasporti operante a livello nazionale.

     

    Dopo l’iniziale ammissione il concordato, di natura liquidatoria, veniva fatto oggetto di istanza di revoca ai sensi dell’art. 173 l.fall. da parte dei commissari giudiziali, i quali rilevavano che l’apporto del socio - terzo, rappresentato da un mandato notarile a vendere un immobile di sua proprietà e dall’impegno a destinare le somme così realizzate (eccedenti un determinato importo) in favore dei creditori concordatari, non fosse sufficientemente “stabile” per sostenere la proposta concordataria.

     

    La società ha quindi modificato il piano a supporto della proposta concordataria, sostituendo il mandato con un atto di costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. in favore dei creditori, con efficacia subordinata all’omologazione del concordato.

     

    Le questioni

    L’art. 2645-ter c.c. – introdotto dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 273 – stabilisce:

    1. la possibilità di trascrizione, al fine di renderli opponibili ai terzi, di atti pubblici con cui beni immobili o mobili registrati sono destinati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche;
    2. la legittimazione di qualsiasi interessato ad agire per la realizzazione di tali interessi;
    3. il vincolo di destinazione dei beni conferiti per la realizzazione del fine stabilito dal disponente, con la conseguente sottrazione ad azioni esecutive per debiti contratti a scopo diverso.

    La norma disciplina gli effetti di atti di disposizione e destinazione di beni, ma non tali atti sottostanti.

     

    L’ammissibilità della costituzione di un vincolo di destinazione su beni di un terzo ex art. 2645-ter c.c. nell’ambito di una proposta di concordato preventivo è stata oggetto di dibattito giurisprudenziale, con posizioni del tutto contrastanti (in senso favorevole Trib. Lecco 26 aprile 2012, in www.ilcaso.it; in senso contrario Trib. Vicenza 31 marzo 2011, in Fall. 2011, 1461; App. Trieste 19 dicembre 2013, in www.ilcaso.it; Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014, in Fall. 2014, 907).

     

    I principali rilievi contrari sono relativi alla carenza di un sottostante negozio traslativo meritevole di tutela.

     

    La decisione

    Il Tribunale di Milano, pur non pronunciandosi esplicitamente sul punto nella motivazione, ha comunque ritenuto ammissibile il vincolo di destinazione, ritenendo quindi che il migliore soddisfacimento dei creditori concordatari nell’ambito della procedura concorsuale rappresenti un fine meritevole di tutela idoneo a sorreggere la costituzione di un vincolo ex art. 2645-ter c.c.

     

    Il Tribunale ha infatti valutato favorevolmente la modifica del piano concordatario, sul fondamento della costituzione del vincolo di destinazione, ed ha così chiuso il sub-procedimento ex art. 173 l.fall. consentendo la riapertura della votazione e la prosecuzione della procedura di concordato.

     

    Il commento

    La decisione del Tribunale di Milano rappresenta un importante segnale nel panorama giurisprudenziale che ha finora manifestato un certa chiusura verso un possibile strumento a servizio del debitore nella modulazione della proposta concordataria, che invece appare meritevole di essere valorizzato, lungo la direttrice della libertà di forme consentite dall’art. 160 l.fall.

     

    La finalità di agevolare il superamento della crisi di impresa e di garantire il migliore soddisfacimento dei creditori nel concordato preventivo, con la destinazione di beni di terzi, appare senz’altro meritevole di tutela, in conformità alle numerose indicazioni del legislatore, in particolare con le riforme del 2012.

     

    Si possono naturalmente verificare ipotesi di conflitto con gli interessi dei creditori del disponente, rispetto ai quali il vincolo di destinazione ha l’effetto di sottrarre un bene aggredibile. Non pare dubbio peraltro che i creditori del disponente possano tutelarsi con l’azione revocatoria ordinaria, se ne sussistono i presupposti.

     

    Segnaliamo peraltro un’ulteriore recente esperienza, nel contesto di una domanda di concordato ex art. 161, sesto comma, l.fall. avanti al Tribunale di Bologna, in cui NCTM Studio Legale Associato ha consigliato altra società debitrice di condizionare l’efficacia del vincolo di destinazione alla previa autorizzazione giudiziale: anche in questo caso il Tribunale si è pronunciato implicitamente in senso favorevole, pronunciando il non luogo a provvedere sull’istanza.

     

     

     

     

     

    Per ulteriori informazioni: Fabio Marelli (fabio.marelli@advant-nctm.com)

     

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