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    10.01.2020

    Nuovo Quadro Normativo per gli Investimenti Stranieri in Cina


    Il 31 dicembre 2019 il Consiglio di Stato (il governo centrale cinese) ha pubblicato il regolamento di attuazione della Legge sugli Investimenti Stranieri (中华人民共和国外商投资法实施条例), con entrata in vigore pressoché immediata (1 gennaio 2020) (il “Regolamento”).

     

    La promulgazione di questo Regolamento era attesa perché La Legge sugli Investimenti Stranieri aveva, proprio con decorrenza dalla sua entrata in vigore, il 1 gennaio 2020, stabilito l’abrogazione della precedente normativa di riferimento per gli investimenti stranieri (ossia, la Legge sulle joint venture societarie, la Legge sulle joint venture contrattuali, e la Legge sulle società interamente a capitale straniero (WFOE)), creando pertanto un (apparente) vuoto normativo.

     

    In generale, il Regolamento:

    • presuppone, a livello di quadro normativo, oltre alla stessa Legge sugli Investimenti Stranieri, anche la Lista Negativa, ossia l’elenco attualmente in vigore dei settori in cui gli investimenti stranieri sono vietati oppure soggetti a restrizioni (per esempio, in riferimento alla percentuale di quote societarie che può essere detenuta dal socio straniero);
    • conferma, seppure indirettamente, che alle società a capitale straniero si applica ora la normativa delle società domestiche, in particolare la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership;
    • prevede un periodo di transizione di cinque anni (1 gennaio 2020 – 31 dicembre 2024) durante il quale le società a capitale straniero attualmente esistenti possono adottare le modifiche societarie, riguardanti la forma e organizzazione societaria, in linea con la Legge sulle Società e la Legge sulle Partnership. Se, entro cinque anni, non sono state adottate queste modifiche, l’Autorità di Sorveglianza e Gestione del Mercato (in passato: Amministrazione dell’Industria e del Commercio) non consentirà a queste società di adottare altre modifiche societarie finché non siano aggiornate la forma a struttura societaria sopra menzionate;
    • prevede espressamente che incentivi e sussidi agli investimenti adottati da autorità locali siano documentati in “Lettere d’Impegno” oppure accordi contrattuali, che possono però essere oggetto di modifiche unilaterali da parte dell’autorità in caso di nuove politiche agli investimenti dettate dall’interesse nazionale. In questi casi l’investitore straniero avrà diritto ad un “equo indennizzo”;
    • sono vietati (e sanzionati) comportamenti da parte di funzionari locali discriminatori nei confronti degli investitori stranieri, oppure diretti a costringere trasferimenti di tecnologia.

    Ad una prima lettura, le implicazioni pratiche del Regolamento per le società a capitale straniero appaiono, tra le altre, essere le seguenti:

    • in occasione di modifiche sociali come, ad esempio, sostituzione del legale rappresentante, nomina di nuovi amministratori, trasferimento della sede sociale, aumento/riduzione del capitale sociale, etc., andranno anche adottate le modifiche di cui alla forma e organizzazione societarie in linea con la Legge sulle Società oppure quella sulle Partnership. Una modifica in questo senso potrebbe essere l’adozione dell’assemblea dei soci nelle joint venture;
    • per le società a capitale straniero già esistenti i soci potrebbero rinegoziare aspetti della governance come la necessità del consenso del socio cinese, anche se di minoranza, per il trasferimento delle quote oppure la liquidazione della società. Nella pratica è probabile che queste rinegoziazioni possano trovare occasione ed essere contestuali ad una ristrutturazione societaria;
    • nelle joint venture di nuova costituzione (post 1 gennaio 2020), invece, verrebbe meno l’obbligo di legge di prevedere la necessità del consenso del socio cinese di minoranza (ossia il suo diritto di veto) per le modifiche allo statuto, lo scioglimento e la liquidazione della joint venture, l’aumento (o riduzione) del capitale sociale. Questo comporterà quindi maggiore flessibilità nel disciplinare contrattualmente e nello statuto i rapporti tra soci e la governance e, di conseguenza, un più ampio spazio a favore dell’autonomia contrattuale; nelle Lettere di Impegno e/o negli accordi all’investimento tra le autorità locali e gli investitori stranieri sarà utile prevedere il principio dell’”equo indennizzo” a favore dell’investitore straniero in caso di revoca o modifiche degli incentivi e sussidi all’investimento.

     

    A cura dell’Avv. Carlo Geremia, dello Studio Legale Nctm in Shanghai

    Tratto da Vivishanghai.com

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